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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 14 del 03 febbraio 2017


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3 del 10 gennaio 2017

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Proposta di modifica ai sensi dell'articolo 11, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Deliberazione/CR n. 80 del 9 agosto 2016.

Note per la trasparenza

Il provvedimento approva la seconda modifica al Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

In attuazione della strategia “Europa 2020”, che prevede una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Regione del Veneto ha predisposto la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con DGR n. 71/CR del 10/06/2014 e approvata dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014. La proposta di PSR 2014-2020 è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 22 luglio 2014. A seguito della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR.

Con DGR n. 947 del 28/07/2015 la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Il testo del PSR 2014-2020 ha successivamente subito ulteriori modifiche, da ultimo approvate con DGR n. 214 del 03/03/2016.

A seguito delle verifiche effettuate dagli uffici regionali, è emersa la necessità di correggere alcuni errori, incongruenze e imprecisioni al testo del PSR 2014-2020, talora conseguenti a modifiche ai regolamenti comunitari o derivanti dalla riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Altre modifiche riguardano invece l’introduzione dei riferimenti ai regimi di aiuto notificati e approvati da parte della Commissione europea nel corso degli ultimi mesi. Inoltre, al fine di tener conto dei trascinamenti sugli impegni ancora in vigore per alcune domande relative alla misura 225 Pagamenti silvoambientali del PSR 2007-2013, risulta necessario introdurre la corrispondente Misura 15 - Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste non prevista nella fase iniziale di programmazione del PSR 2014-2020. Le puntuali motivazioni delle modifiche proposte sono riportate nell’Allegato A al presente provvedimento.
L’articolo 11 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, stabilisce le procedure per la modifica del Programma di Sviluppo Rurale. In particolare, in base all’impatto delle modifiche proposte al testo del Programma, sono previste le seguenti tre distinte procedure di esame ed approvazione:

  • articolo 11, lettera a): nel caso di cambiamenti nella strategia di programma con modifica superiore al 50% dell'obiettivo quantificato legato ad una focus area, variazione dell'aliquota di sostegno del FEASR per una o più misure, o variazione dell'intero contributo dell'Unione o della sua ripartizione annuale a livello di programma, la Commissione approva con decisione le modifiche proposte;
  • articolo 11, lettera b): nel caso di introduzione o revoca di misure o di interventi, modifiche della descrizione delle misure e delle condizioni di ammissibilità o di storno di fondi tra misure che beneficiano di differenti aliquote di sostegno del FEASR, la Commissione approva con lettera le modifiche proposte. Tali modifiche si ritengono approvate qualora entro 42 giorni lavorativi la Commissione non abbia sollevato obiezioni;
  • articolo. 11, lettera c): per le correzioni puramente materiali o editoriali che non riguardano l'attuazione della politica e delle misure, l’approvazione della Commissione non è richiesta ma è sufficiente che la l’autorità di gestione informi la Commissione in merito a tali modifiche.

L’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 stabilisce ulteriori disposizioni per la presentazione delle modifiche al PSR 2014-2020. In particolare, ciascuna proposta deve essere corredata con le seguenti informazioni:

a) il tipo di modifica proposta;
b) le ragioni e/o le difficoltà di attuazione che giustificano la modifica;
c) gli effetti previsti della modifica;
d) l’impatto della modifica sugli indicatori;
e) la relazione tra la modifica e l’accordo di partenariato di cui al titolo II, capo II, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Con deliberazione/CR n. 80 del 9 agosto 2016 la Giunta regionale ha approvato la proposta di modifica al testo del PSR 2014-2020, predisposta dall’Autorità di gestione in ottemperanza alla citata normativa UE. A tale proposito, si evidenzia che tutte le modifiche proposte rientrano nella procedura prevista dall’art. 11, lett. b) che prevedono l’approvazione da parte della Commissione con lettera o silenzio-assenso.
In data 8 settembre 2016, la competente Terza Commissione consiliare permanente, ai sensi dell’articolo 37 della Legge regionale n. 1/91, modificato da ultimo dall’articolo 34 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, ha espresso il parere favorevole n. 123 al testo del provvedimento.

In base a quanto disposto dall’art. 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in data 9 settembre 2016, mediante procedura scritta, l'Autorità di gestione del Programma ha presentato al Comitato di Sorveglianza le modifiche proposte al PSR 2014-2020, ed ha acquisito il 26 settembre il relativo parere. Si evidenzia che, rispetto al testo della deliberazione/CR n. 80, a seguito delle osservazioni giunte dai rappresentati della Commissione nonché a ulteriori valutazioni degli uffici, sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni al testo del provvedimento. Tali modifiche sono state notificate alla Commissione europea via SFC2014 in data 30/09/2016 e 21/10/2016. A seguito della notifica, è iniziato il negoziato con i servizi della Commissione che si è concluso favorevolmente con l’approvazione avvenuta con decisione di esecuzione della CE C(2016) 7896 final del 29/11/2016. Nel contempo, la Commissione europea ha richiesto una più articolata descrizione delle modifiche e delle relative motivazioni nel documento di notifica e sono stati inseriti gli adattamenti formali necessari a tenere conto delle ulteriori modifiche organizzative intervenute a livello dell’Amministrazione regionale.

Si propone pertanto l’approvazione dell’Allegato A che individua puntualmente le modifiche al testo e alle figure approvate dalla Commissione europea a conclusione della procedura.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi Strutturali e d’investimento europei;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);

VISTA l’Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020 del 16 gennaio 2014 (n. 8/CSR), con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l’accordo sul riparto della quota FEASR tra le Regioni, le Province autonome e i programmi nazionali;

VISTO l’Accordo di Partenariato per l’Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 25 marzo 2013, n. 410, che definisce il percorso della programmazione unitaria regionale;

VISTA la DGR 13 maggio 2014, n. 657 che approva il “Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014-2020”;

VISTA la Deliberazione n. 71/CR del 10 giugno 2014, con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020);

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014, di adozione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;

VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 947 del 28 luglio 2015 con cui la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTA la decisione di esecuzione C(2016) 988 del 15/02/2016 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Veneto adottata con DGR/CR n. 99/2015;

VISTA la DGR n. 214 del 03/03/2016, con cui la Giunta regionale ha approvato il testo della modifica del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;

VISTA la deliberazione/CR n. 80 del 9 agosto 2016 con la Giunta regionale ha approvato la proposta di modifica al testo del PSR 2014-2020;

VISTO il parere favorevole n. 123 del 8 settembre 2016, della competente Terza Commissione consiliare permanente così come previsto dall’articolo 37, comma 2, della Legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, e successive integrazioni e modifiche;

VISTO la comunicazione dell’Autorità di gestione del PSR del 26 settembre 2016 a conclusione della Consultazione del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020;

VISTA la decisione di esecuzione della CE n. C(2016) 7896 final del 29/11/2016 con la quale sono state accettate le modifiche proposte con DGR/CR n. 80 del 9 agosto 2016;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 relative all’organizzazione amministrativa della Giunta regionale in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1507 del 26 settembre 2016 che approva le modifiche all’assetto organizzativo regionale e che conferma la Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste quale Autorità di Gestione del PSR 2014-2020;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 9 comma 2 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, le modifiche proposte con il presente provvedimento non sono sostanziali in quanto non riguardano uno spostamento o modifica di priorità strategiche e delle risorse finanziarie ad esse collegate e pertanto non vanno sottoposte all’approvazione del Consiglio regionale.

RAVVISATA l’opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare l’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che riporta l’elenco delle modifiche al testo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, approvate con decisione di esecuzione della CE n. C(2016) 7896 final del 29/11/2016;
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste;
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del de-creto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

3_AllegatoA_337637.pdf

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