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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 12 del 31 gennaio 2017


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2247 del 30 dicembre 2016

Autorizzazione a rinunciare all'impugnazione dell'art. 1, commi 431, 432, 433 e 434 della Legge n. 190, del 23 dicembre 2014, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)".

Note per la trasparenza

Si tratta di autorizzare la rinuncia all'impugnazione da parte della Regione del Veneto di tre articoli di legge statale, per intervenuta modifica degli stessi in modo conforme a quanto chiesto nei ricorsi proposti per la pronuncia della loro incostituzionalità.

Il Presidente dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

La Regione Veneto, previa autorizzazione della Giunta regionale n. 151 del 10 febbraio 2015, ha proposto avanti la Corte Costituzionale contro il Presidente del Consiglio dei Ministri il ricorso n. 31, del 4 marzo 2015, rappresentata e difesa dall'avv. Ezio Zanon, dall'avv. prof. Luca Antonini e dall'avv. Luigi Manzi, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale:

- dell'articolo 1, comma 359,

- dell'articolo 1, comma 398, lett. a) e b),

- dell'articolo 1, comma 398, lett. c), comma 414 e comma 556,

- dell'articolo 1, commi 431, 432, 433, 434,

- dell'articolo 1, comma 609,

- dell'articolo 1, commi 611 e 612,

- dell'articolo 1, comma 629, lettera b), comma 632, comma 633,

della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", pubblicata nella Gazz. Uff. n. 300 del 29.12.2014 - Suppl. Ordinario n. 99.

Successivamente alla proposizione del ricorso,è intervenuta l'approvazione del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78 (pubblicato nella Gazz. Uff. 19.06.2015, n.140 - Suppl. Ordinario n.32), convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125 (pubblicata nella Gazz. Uff. 14.08.2015, n. 188 - Suppl. Ordinario n. 49), che all'art. 9, comma 7, lettera b), ha modificato l'impugnato articolo 1, comma 431, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 introducendo l'inciso "previa intesa in sede di Conferenza unificata", riferito al procedimento per l'approvazione del bando per la presentazione dei progetti comunali da inserire nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate.

La doglianza della Regione Veneto riguardo all'impugnato testo risultante dal combinato disposto dell'articolo 1, commi 431, 432, 433, 434, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 riguardava essenzialmente la pretermissione del ruolo e delle competenze regionali in materia.

La sopra enunciata modifica normativa disposta dall'art. 9, comma 7, lettera b) del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, modificando la formulazione originaria delle suddette disposizioni, ha carattere satisfattivo delle doglianze avanzate con il ricorso della Regione Veneto in relazione alle suddette disposizioni dell'articolo 1, commi 431, 432, 433, 434, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Peraltro la suddetta Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante l'approvazione del Bando per la presentazione dei progetti da inserire nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate - Repertorio Atti n. 95/CU, è stata raggiunta, in data 1° ottobre 2015, in sede di Conferenza unificata.

La discussione presso la Corte costituzionale del ricorso della Regione Veneto limitatamente all'articolo 1, commi 431, 432, 433, 434 è stata fissata per il giorno 25 gennaio 2017. A fronte della quale non sussiste pertanto più l'interesse della Regione del Veneto a proseguire nella coltivazione del ricorso.

Quanto sopra premesso, si ritiene di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a rinunciare all'impugnazione dell'art. 1, commi 431, 432, 433 e 434 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale, il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto:

-  visti gli articoli 33, comma 3, lett. m) e 54 dello Statuto;

-  visto l'art. 2, comma 2, lett. m) l.r. 31.12.2012, n. 54;

-  vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 24;

delibera

1)  di autorizzare il Presidente pro tempore della Giunta regionale, per le motivazioni e secondo quanto esposto nelle premesse, a rinunciare all'impugnazione dell'art. 1, commi 431, 432, 433 e 434 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)";

2)  di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

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