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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 12 del 31 gennaio 2017


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2271 del 30 dicembre 2016

Autorizzazione al Direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario all'adozione di adempimenti in materia di personale. (Legge regionale n. 37 del 28 novembre 2014 ).

Note per la trasparenza

Con la presente deliberazione si autorizza ex DGR 1841/2011 e s.m.i. il Direttore dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario all’adozione di taluni adempimenti in materia di personale, nel rispetto della normativa regionale e nazionale sul contenimento della spesa di personale.

L'assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

In data 5 dicembre 2014 è entrata in vigore la legge regionale n. 37 del 28 novembre 2014, "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario" che prevede la soppressione e la messa in liquidazione dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura e l’istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario e che detta, tra l’altro, specifiche disposizioni in materia di personale: in particolare, è disposto che ai dirigenti e dipendenti dell’Agenzia viene disposta l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro delle aziende municipalizzate di igiene ambientale, nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni contenute nell’articolo 13 e che agli operai delle aziende o gestioni agricole e forestali si applicano i rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e la relativa previdenza di settore (LR. n. 37/2014, art. 12). Inoltre, l’articolo 13 “Norme transitorie” della medesima legge recita che, ferma restando l’attuale consistenza organica, il personale in servizio nella soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura mantiene il contratto di lavoro in essere e, per quanto riguarda le dinamiche contrattuali, segue il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-autonomie locali. A seguire, il medesimo articolo dispone che l’Agenzia concorra al contenimento della spesa pubblica, osservando le medesime disposizioni di riduzione della spesa applicabili alla Regione.

Con nota prot. n. 3161 del 26.02.2016, l’allora Commissario liquidatore dell’Azienda ha comunicato di essere stato sollecitato della Rappresentanza Sindacale Unitaria aziendale sull’applicazione degli istituti del Contratto collettivo nazionale dei Servizi Ambientali, riguardanti in particolare a) il trattamento di previdenza complementare e di assistenza sanitaria, b) gli scatti di anzianità, c) il riconoscimento economico del passaggio automatico di parametro di inquadramento contrattuale, d) i tabellari retributivi, nonché dell’istituto dell’indennità di vacanza contrattuale.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 336 del 24 marzo 2016 “Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto Agricoltura" in liquidazione. Legge regionale n. 37 del 28 novembre 2014 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario". Indicazioni operative” è stato disposto di autorizzare il Commissario liquidatore ai sensi della DGR n. 681/2015 ad aprire un tavolo negoziale finalizzato all'applicazione degli istituti contrattuali per il personale dipendente di Veneto Agricoltura in liquidazione, nel rispetto della normativa regionale e nazionale sul contenimento della spesa di personale e che gli esiti della contrattazione aziendale siano sottoposti all'approvazione della Giunta regionale ai sensi della DGR n. 1841/2011 e ss.mm.ii, previo parere favorevole dell'Avvocatura regionale, sentita la competente Sezione Risorse Umane.

Con nota n. 9327 del 30 maggio 2016 l’Azienda ha trasmesso la proposta di accordo sindacale in data 30 marzo 2016 e con nota 13604 del 1 agosto 2016 l’Azienda ha trasmesso la seconda proposta di accordo sindacale in data 20 giugno 2016.

Al riguardo, si rammenta che l’Azienda regionale Veneto Agricoltura è un ente strumentale della Regione del Veneto inserito nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione ex art. 1, comma 3, legge n. 196/2009 e che la Regione ha veicolato ai propri enti gli obiettivi di contenimento e riduzione delle spese di funzionamento, con particolare riguardo a quella di personale.

La citata richiesta di autorizzazione di Veneto Agricoltura ha comportato la verifica del rispetto delle molteplici disposizioni di legge ed amministrative applicabili al fine dell’applicazione dei princìpi di contenimento della spesa pubblica ed è stata condotta con il supporto delle competenti strutture regionali.

In particolare, sono state considerate disposizioni di legge regionale (art. 49 LR n. 2/2007, artt. 17 e 19 LR n. 47/2012) disposizioni di legge nazionale (art. 1, co 557 e ss. Legge n. 296/2006 e s.m.i, articolo 9 DL n. 78/2010 e s.m.i..) e disposizioni di natura amministrativa (DGR n. 1841/2011 e s.m.i.) che, per completezza di esposizione, si riportano per estratto:

Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2, “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007” art. 49:

“1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2007, gli enti dipendenti, le aziende, le agenzie istituite e le società costituite dalla Regione del Veneto e indicati nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale - Legge finanziaria 2005”, concorrono al contenimento della spesa pubblica, osservando esclusivamente le disposizioni di riduzione della spesa applicabili alla Regione.

2. Restano salve le esclusioni del contenimento della spesa pubblica già previste da disposizioni statali o regionali.”

Legge regionale n. 21 dicembre 2012, n. 47 “Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto”:

articolo 17 “Riduzione della spesa amministrativa” comma 1, lettera a) che assegna alla Giunta regionale l’attuazione delle disposizioni in materia di contenimento delle spese di impiego pubblico e risorse umane con riferimento all’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del 2010; all’articolo 23 ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; all’articolo 5, commi 5, 7, 8, 9, 11, 11 bis, 11 ter, 11 quater, 11 quinquies e 11 sexies, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

articolo 19 “Ulteriori interventi sulla spesa pubblica regionale”, per quanto riguarda in particolare il valore nominale dei buoni pasto, qualora previsti; la riduzione delle spese indicate dall’articolo 6, commi 7, 8, 9, 11, 12 e 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del 2010, secondo le percentuali ivi previste, in coerenza a quanto previsto dai provvedimenti emanati dalla Giunta regionale; nonché il rimborso agli amministratori soltanto delle missioni strettamente istituzionali e necessarie ai fini dell’espletamento del mandato, previa presentazione della corrispondente documentazione.

Legge n. 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” articolo 1:

comma 557, come modificato da ultimo dall’articolo 3 della legge n. 114/2014, che impone a tutti gli enti sottoposti al patto di stabilità interno l’obbligo di assicurare la riduzione delle spese di personale, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo un contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, in particolare con azioni da modulare nella loro autonomia, volte alla riduzione dell’incidenza delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, alla razionalizzazione e snellimento delle strutture, al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

comma 557 - bis che, in particolare, precisa che ai fini dell’applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’articolo 11° del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture ed organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente.

comma 557 - quater che dispone invece, ai fini dell’applicazione del comma 557, che a decorrere dall’anno 2014 che gli enti devono assicurare, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente (2011-2013).

DL n. 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” art. 9 :

comma 2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.

comma 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi.

comma 17. Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013, 2014 e 2015 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

comma 21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.

comma 28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (95), per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. … Per le amministrazioni che nell’anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

comma 32. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli; a decorrere dalla medesima data è abrogato l'art. 19, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente viene conferito un incarico di livello generale o di livello non generale, a seconda, rispettivamente, che il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia.

comma 36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze.”

A livello amministrativo, la Giunta regionale ha adottato la Deliberazione n. 1841 del 08 novembre 2011 “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività ricognitiva.” che pone in essere un intervento finalizzato ad assicurare gli obiettivi di contenimento della spesa per il personale degli enti regionali, assoggettando, tra l’altro, gli enti medesimi ad una preventiva autorizzazione per ogni atto concernente la contrattazione integrativa. Si evidenzia che le disposizioni dettate da detta deliberazione sono attualmente vigenti per effetto della proroghe intervenute con l’adozione di successive deliberazioni che, talora, ne hanno peraltro ampliato la portata, come avvenuto con la DGR n. 2563/2012 che, oltre a prorogare i termini, stabiliva che gli enti, per l'annualità 2013, prevedessero una riduzione della spesa per il personale dipendente avuto riguardo alle decurtazioni che sono state apportate ai finanziamenti degli stessi dalla Regione del Veneto.

Relativamente alla richiesta di Veneto Agricoltura di essere autorizzata all’adozione di atti in materia di personale ai sensi della DGR n. 1841/2011 e s.m.i. sono stati acquisiti i pareri da parte delle competenti strutture regionale, che di seguito si riportano:

Direzione Risorse umane (nota n. 275584 del 3 luglio 2015) che, anche basandosi sulla sentenza della Corte costituzionale del 24 giugno 2015 che dichiara l’illegittimità del blocco della contrattazione pubblica, concorda sul riconoscimento dell’indennità di vacanza contrattuale in analogia a quanto previsto per i dipendenti cui si applicano i contratti del pubblico impiego (art. 9, commi 1 e 17 del DL 78/2010 e s.m.i. ed art. 1 del DPR 122/2013) in quanto il personale in servizio presso la soppressa Azienda Veneto Agricoltura mantiene ex art. 13, comma 4 della L.R. 37/2014 il contratto di lavoro in essere e, per quanto riguarda le dinamiche contrattuali segue il contratto collettivo di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie locali. Inoltre, la nota concorda anche sul riconoscimento dell’assistenza sanitaria integrativa tramite adesione al fondo FASDA, considerata quale spesa per il personale di natura assistenziale e, in quanto tale, non costituente componente del trattamento economico né fondamentale né accessorio e, pertanto, non soggiacente alle limitazioni finanziarie di cui all’art. 9, comma 1, del citato D.L. n. 78/2010 e s.m.i.,

Avvocatura regionale (nota n. 388772 del 11/10/2016) che non concorda sulla richiesta applicazione di vari istituti economici del contratto collettivo nazionale Federambiente nonché sulla corresponsione a partire dal 01.01.2015 delle differenze retributive e contributive collegate agli incrementi tabellari previsti dai rinnovi contrattuali intervenuti nel periodo di vigenza del c.d. “blocco degli stipendi” in quanto ciò costituisce richiesta di corresponsione di emolumenti attribuiti durante il c.d. “blocco” e non il riconoscimento di quanto previsto dalla contrattazione successiva allo scadere del blocco, con reviviscenza della disciplina economica prevista in contratti ormai scaduti e pertanto con l’effetto contraddittorio di vanificare l’effetto di contenimento della spesa, che costituisce la ratio fondamentale del menzionato “blocco”. Inoltre, la richiesta contraddice le “dinamiche contrattuali” del contratto collettivo nazionale del comparto regioni-autonomie locali che, per effetto dell’art. 13 della legge regionale n. 37/2014, conformano ogni riconoscimento economico in capo al personale di Veneto Agricoltura, che non hanno visto il riconoscimento di alcun aumento stipendiale durante il periodo del “blocco”. Anche per l’applicabilità della disciplina economica prevista dai Contratti collettivi approvati successivamente allo scadere del blocco stipendiale occorre tenete in considerazione la menzionata disposizione di legge regionale.

Direzione Organizzazione e Personale (nota n. 422361 del 31/10/2016) che conferma il parere favorevole relativo alla corresponsione di indennità di vacanza contrattuale e fondo FASDA di cui alla nota 275584/2015, prende atto del parere dell’Avvocatura regionale sugli aumenti contrattuali di cui alla nota n. 388772/2016, ed espone che non possa ritenersi in assoluto bloccata dall’anno 2015 la possibilità da parte dei dipendenti di Veneto Agricoltura di passare, all’interno di categorie di appartenenza, da un parametro stipendiale ad un altro, nel rispetto delle procedure previste e del budget attualmente disponibile a tale scopo.

Va precisato che, nel corso dell'istruttoria, il Commissario liquidatore ha effettuato il passaggio formale di consegne al Direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione del settore primario - nominato con Deliberazione n. 931 del 22 giugno 2016 - a cui la Giunta regionale, con Deliberazione n. 1175 del 19 luglio 2016 ha assegnato anche i poteri spettanti al Commissario liquidatore fino alla conclusione delle operazioni stesse.

In sintonia con le citate comunicazioni deglle strutture regionali che hanno partecipato all'istruttoria e condividendo le motivazioni ivi riportate, si propone alla Giunta regionale di autorizzare, in applicazione della DGR 1841/2011 e successive modifiche ed integrazioni, ed in relazione all’articolo 12 “Personale” e dall’art. 13 “Norme transitorie” della legge regionale della legge regionale n. 37/2014, il Direttore dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario ad applicare, nel rispetto delle procedure previste e del budget attualmente disponibile:

  • l’indennità di vacanza contrattuale;
  • i trattamenti di previdenza complementare e di assistenza sanitaria;
  • il passaggio da un parametro stipendiale ad un altro all’interno della categoria di appartenenza;

Viceversa, si propone di non autorizzare il Direttore dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario:

  • all’applicazione dei tabellari retributivi derivanti dalla dinamica contrattuale del CCNL dei Servizi Ambientali;
  • all’applicazione degli scatti di anzianità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1;

VISTA la Legge regionale n. 37 del 28 novembre 2014 ”Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”;

VISTO l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Legge regionale n. 2 del 19 febbraio 2007, art 49 “Disposizioni per il contenimento della spesa pubblica degli organismi ed enti dipendenti dalla Regione Veneto”;

VISTA la Legge regionale n. 7 del 18 marzo 2011, art. 10 comma 1;

VISTA la Legge regionale n. 47 del 21 dicembre 2012;

VISTA la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1 comma 557 e ss.;

VISTO il D. Lgs. n.165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.”, convertito con L. n. 122/2010;

VISTO il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011;

VISTO il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012;

VISTA la DGR n. 83 del 11 febbraio 2014 “Patrocinatura e difesa di Veneto Agricoltura. Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Veneto e Veneto Agricoltura ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera c), legge regionale 16 agosto 2001, n. 24.”;

VISTA la DGR n. 681 del 28 aprile 2015, ad oggetto “Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare “Veneto Agricoltura” in liquidazione. Nomina del Commissario liquidatore e approvazione dei criteri, delle direttive e delle modalità per lo svolgimento delle operazioni in liquidazione. Lr n. 37 del 28.11.2014:”Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”, art.14;

VISTA la DGR n. 1862 del 23 dicembre 2015 - - Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011" art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto. DGR n. 1841 del 8.11.2011, DGR n. 769 del 2.5.2012, DGR n. 2563 dell’11.12.2012, DGR n. 907 del 18.6.2013, DGR n. 2591 del 30.12.2013, 2341 del 16 dicembre 2014 e n. 233 del 3 marzo 2015. Determinazioni successive";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 336 del 24 marzo 2016 2016 “Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto Agricoltura" in liquidazione. Legge regionale n. 37 del 28 novembre 2014 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario". Indicazioni operative”

VISTA la DGR n. 931 del 22 giugno 2016 “Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto Agricoltura" in liquidazione. Approvazione delle operazioni di liquidazione e degli inventari redatti dal Commissario liquidatore con richiesta d'integrazioni e nomina del Direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario. Legge regionale n. 37 del 28 novembre 2014, "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario", articoli 5 e 14”;

VISTA la DGR n. 1175 del 19 luglio 2016 "Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario. Approvazione schema di contratto di diritto privato del direttore e disposizioni per il completamento delle operazioni di chiusura e liquidazione della soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura. Legge regionale n. 37 del 28 novembre 2014; DGR n. 931 del 22 giugno 2016";

VISTE le note di Veneto Agricoltura n. 9327 del 30 maggio 2016 con cui l’Azienda ha trasmesso la proposta di accordo sindacale in data 30 marzo 2016 e con nota n. 13604 del 1 agosto 2016 con cui l’Azienda ha trasmesso la seconda proposta di accordo sindacale in data 20 giugno 2016.

VISTE le note n. 275584 del 3 luglio 2015 della Direzione Risorse umane, n. 388772 del 11/10/2016 dell’Avvocatura regionale e n. 422361 del 31/10/2016 della Direzione Organizzazione e personale.

delibera

  1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di autorizzare, in applicazione della DGR 1841/2011 e successive modifiche ed integrazioni, ed in relazione all’articolo 12 “Personale” e dall’art. 13 “Norme transitorie” della legge regionale n. 37/2014, il Direttore dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario ad applicare, nel rispetto delle procedure previste e del budget attualmente disponibile:
    • l’indennità di vacanza contrattuale;
    • i trattamenti di previdenza complementare e di assistenza sanitaria;
    • il passaggio da un parametro stipendiale ad un altro all’interno della categoria di appartenenza.
  3. di non autorizzare il Direttore dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario:
    • all’applicazione dei tabellari retributivi derivanti dalla dinamica contrattuale del CCNL dei Servizi Ambientali;
    • all’applicazione degli scatti di anzianità.
  4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell’esecuzione del presente provvedimento;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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