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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 14 del 03 febbraio 2017


Materia: Protezione civile e calamità naturali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2277 del 30 dicembre 2016

Definizione di ostacolo al volo per la Regione del Veneto ed individuazione delle fasi di sviluppo e implementazione di una banca dati regionale degli ostacoli al volo (L.R. n. 19/2012).

Note per la trasparenza

La Commissione regionale per la sicurezza del volo propone alla Giunta regionale, per l'approvazione ai sensi della L.R. n. 19/2012, la definizione delle caratteristiche dimensionali e delle tipologie principali di opere e impianti, costituenti possibili ostacoli alla navigazione aerea, da censire e inserire in una banca dati regionale e nella collegata cartografia digitale ricognitiva. La Commissione propone inoltre i criteri per lo studio e l'implementazione della banca dati.
 

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

Con L.R. n. 19 del 08/06/2012 si è dato avvio allo sviluppo di iniziative di carattere preventivo volte a ridurre i rischi collegati all'attività di volo, in particolare degli aeromobili adibiti alle operazioni di elisoccorso, di antincendio boschivo e di protezione civile, nel rispetto del "Codice della navigazione" e delle altre norme statali collegate, che regolano la complessa materia dell'attività di volo aereo.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 2426 del 27/11/2012 è stata istitutita la Commissione regionale per la sicurezza del volo (di seguito Commissione), prevista dalla L.R. n. 19/2012 con lo scopo di formulare proposte alla Giunta regionale in ordine alla ricognizione sul territorio delle opere e degli impianti che possono costituire ostacoli alla navigazione aerea, ai sensi della vigente normativa statale.

La L.R. n. 19/2012 rimarca la particolare importanza degli ostacoli "a bassa quota", che costituiscono la principale insidia per i mezzi aerei e in particolare per gli elicotteri, senza peraltro definire i parametri necessari a caratterizzarli, prima fra tutti l'altezza dal suolo. Quindi fra le prime proposte che la Commissione è chiamata a formulare alla Giunta vi è quella di definire cosa considerare quale "ostacolo al volo", solo dopo averlo definito, infatti, sarà possibile dar corso agli altri adempimenti previsti in norma.

Se da un lato la L.R. n. 19/2012 sottolinea che la ricognizione deve riguardare principalmente gli ostacoli considerati tali dalla normativa statale, per i quali sono in vigore norme specifiche, dall'altro richiede di porre attenzione anche agli ostacoli "a bassa quota". Ne deriva che il principale riferimento dimensionale non può scostarsi dai parametri definiti dalle norme aeronautiche nazionali. In secondo luogo, ma non per questo di minore importanza, devono essere identificati dei parametri per caratterizzare anche altri ostacoli, ovvero quelli che rappresentano il maggior pericolo potenziale per gli aeromobili di elisoccorso, di antincendio boschivo e di protezione civile, posti ad un'altezza dal suolo molto limitata e per i quali non esiste nessun censimento ufficiale, né norme generali che definiscano le modalità di segnalazione.

Ulteriore compito della Commissione, in base alla L.R. n. 19/2012, è quello di formulare proposte alla Giunta in ordine alla predisposizione di una banca dati e di una cartografia digitale ricognitiva delle opere e impianti che possono costituire ostacoli al volo. Poiché i criteri per la segnalazione visiva, cromatica e luminosa, sono dettati da norme nazionali e autorizzati dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile per rispondere a criteri di omogeneità ed uniformità, l'unica iniziativa concreta che può essere intrapresa a livello regionale per individuare in maniera soddisfacente gli ostacoli al volo (sia quelli definiti dalle norme statali che quelli a bassa quota) consiste nell'adottare un sistema di censimento e catalogazione che consenta la loro individuazione a livello cartografico.

Pertanto, per poter soddisfare gli obbiettivi della legge come sopra individuati, è fondamentale la creazione di una banca dati costantemente aggiornata, indispensabile per il trattamento della notevole mole di dati che complessivamente li caratterizza, finalizzata alla gestione omogenea del censimento degli ostacoli al volo.

La progettazione della banca dati verrà condotta tenendo in particolare considerazione gli obiettivi che ad essa sono associati e che la Commissione ha individuato essere i seguenti:

-          fornire le informazioni di base ai piloti degli aeromobili regionali per individuare con sufficiente margine di precisione gli ostacoli durante la loro attività di volo;
-          fornire ai piloti uno strumento utile da consultare e studiare anche prima dello svolgimento delle missioni di volo;
-          avviare attività di monitoraggio del territorio atte anche a far emergere la presenza di eventuali ostacoli non autorizzati al fine di adottare tutte le azioni utili alla loro regolarizzazione o eventuale rimozione;
-          essere di ausilio all'attività di vigilanza elaborando proposte da sottoporre alla Giunta regionale sulla base delle segnalazioni di soggetti pubblici e privati atte ad evidenziare la presenza di ostacoli alla navigazione aerea;
-          sottoporre all'attenzione dei competenti organi statali eventuali situazioni particolari;
-          garantire un flusso dei dati il più possibile completo, tempestivo e aggiornato;
-          garantire la corretta gestione e utilizzazione dei dati per la tutela della privacy e per la sicurezza pubblica, con particolare riguardo ad opere e impianti destinati al pubblico servizio.

Per quanto sopra premesso e dopo un'approfondita analisi ed inquadramento delle varie problematiche che riguardano l'applicazione della L.R. n. 19/2012, la Commissione ha formulato la proposta, riportata integralmente nell'Allegato A al presente provvedimento, da sottoporre alla Giunta regionale per individuare la definizione degli oggetti da censire e le caratteristiche della banca dati.

Nella proposta è contenuta la seguente definizione generale di ostacolo al volo, da adottare limitatamente alle finalità di cui alla L.R. n. 19/2012:

A)    Categoria ostacoli lineari:

-          con altezza dal suolo uguale o superiore a 15 metri
-          elettrodotti con tensione superiore a 50 Kv (indipendentemente dall'altezza dal suolo)

B)     Categoria ostacoli verticali:

-          con altezza dal suolo uguale o superiore a 60 metri, se situati nei centri abitati
-          con altezza dal suolo uguale o superiore a 15 metri, se situati fuori dai centri abitati

La proposta evidenzia, nella fase di avvio della banca dati, la possibilità di definire delle priorità nel censimento degli ostacoli, escludendo temporaneamente alcune categorie o gruppi, se ritenuto opportuno o funzionale allo svolgimento delle attività.

Inoltre la Commissione potrà individuare per il censimento anche oggetti con altezza inferiore al limite sopra indicato di 15 m, definendone le caratteristiche ed effettuando una valutazione del loro grado presunto di pericolosità nonché delle possibili modalità organizzative e dei costi per il rilievo e l'inserimento dei relativi dati nella banca dati regionale. Analogamente a quanto indicato per la definizione generale di ostacolo al volo, anche sotto il valore di 15m di altezza dal suolo potrà essere fissata una scala di priorità per il censimento.

Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 19/2012, ai fini della formulazione della proposta di cui all'Allegato A, la Commissione ha provveduto alla consultazione delle principali società titolari di opere e impianti di servizio pubblico, in particolare ENEL e TERNA, le quali hanno formulato alcune osservazioni e hanno dato la propria disponibilità ad approfondire l'analisi delle problematiche che riguardano i propri impianti.

Pertanto, in considerazione dell'elevato numero di impianti gestito dalle predette società, è opportuno avviare un tavolo tecnico di confronto con la Commissione con lo scopo principale di individuare subito soluzioni compatibili con la loro organizzazione tecnico-amministrativa che consentano di mettere a disposizione della Regione, mediante inserimento nella banca dati, le informazioni riguardati le rispettive reti di servizi tecnologici attualmente disponibili.

Contemporaneamente si cercherà di individuare un percorso che porti in futuro ad una più esaustiva e tempestiva implementazione dei dati, sempre con l'obbiettivo di perseguire le finalità della citata norma regionale.

Si riporta inoltre nell'Allegato B al presente provvedimento il testo del verbale della seduta della Commissione regionale per la sicurezza del volo del giorno 08/06/2016, con cui si approva la proposta per individuare la definizione degli oggetti da censire e le caratteristiche della banca dati.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge Regionale 8 giugno 2012, n. 19;

VISTO il verbale della Commissione regionale per la sicurezza del volo del giorno 08/06/2016;

VISTO l'art. 2 comma 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.      di approvare le premesse che costituiscono parte integrante del presente atto;

2.      di approvare l'Allegato A al presente provvedimento contenente la proposta della Commissione regionale per la sicurezza del volo riguardante:

a)      la definizione di ostacolo al volo da adottare per le finalità di cui alla L.R. n. 19/2012;
b)      i criteri per lo studio e l'implementazione di una banca dati regionale degli ostacoli al volo;

3.      di stabilire che la Commissione regionale per la sicurezza del volo, con riferimento al precedente punto 2.b, curerà la predisposizione di uno studio di fattibilità per la definizione dei vari elementi degli ostacoli, delle modalità di raccolta e di gestione dei dati, da sottoporre preventivamente all'approvazione della Giunta regionale ai sensi della L.R. 19/2012;

4.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.      di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

2277_AllegatoA_337265.pdf
2277_AllegatoB_337265.pdf

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