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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 5 del 10 gennaio 2017


Materia: Bilancio e contabilità regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1777 del 07 novembre 2016

PDL n. 185 "Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio 2015" - Prosieguo dell'iter di approvazione e disposizioni operative conseguentemente al giudizio di parifica da parte della Sezione di Controllo della Corte dei Conti.

Note per la trasparenza

La DGR, nel prendere atto del contenuto della decisione della Corte così come anticipato e letto a conclusione dell'audizione del 26.10.2016, alla luce dei contenuti di varie sentenze della Corte Costituzionale in merito all'applicabilità alle Regioni del D.L. 174/2012, stante l'urgenza di concludere l'iter di approvazione del PDL n. 185 "Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2015", al fine di evitare che ulteriori ritardi provochino danni all'Ente Regione, espone le ragioni per le quali si ritiene che il PDL possa essere approvato come originariamente presentato in Consiglio ed individua disposizioni operative per un adeguamento dei futuri bilanci alle disposizioni della Corte.

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

L'art. 1, D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, costituisce la fonte normativa che disciplina il giudizio di parificazione del rendiconto generale delle Regioni a statuto ordinario.

Fra i commi del nominato articolo, rileva, in particolare, il comma 5, che testualmente recita: "Il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale ".

Il successivo comma 7 recita: "Nell'ambito della verifica di cui ai commi 3 e 4, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi al/e sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verifìcano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora la regione non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità fìnanziaria".

La Corte Costituzionale con la sentenza 26.02. - 06.03.2014, n. 39, ha peraltro dichiarato l'ultimo comma costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 127 e 134 della Costituzione con riguardo alla sua applicazione alle Regioni, argomentando che: "(...) la disposizione impugnata attribuisce, infatti, alle pronunce di accertamento e di verifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti l'effetto, da un canto, di vincolare il contenuto della produzione legislativa delle Regioni, obbligate a modificare le proprie leggi di bilancio, dall'altro, di inibire l'efficacia di tali leggi in caso di inosservanza del suddetto obbligo (per la mancata trasmissione dei provvedimenti modifìcativi o per la inadeguatezza degli stessi). Tali effetti non possono essere fatti discendere da una pronuncia della Corte dei conti, le cui funzioni di controllo non possono essere spinte sino a vincolare il contenuto degli atti legislativi o a privarli dei loro effetti. Le funzioni di controllo della Corte dei conti trovano infatti un limite nella potestà legislativa dei Consigli regionali che, in base all'assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, la esercitano in piena autonomia politica, senza che organi a essi estranei possano né vincolarla né incidere sull'efficacia degli atti che ne sono espressione (salvo, beninteso, il sindacato di costituzionalità delle leggi regionali spettante alla Corte costituzionale). La Corte dei conti, d'altro canto, è organo che come, in generale, la giurisdizione e l'amministrazione è sottoposto alla legge (statale e regionale); la previsione che una pronuncia delle sezioni regionali di controllo di detta Corte possa avere l'effetto di inibire l'efficacia di una legge si configura, perciò, come palesemente estranea al nostro ordinamento costituzionale e lesiva della potestà legislativa regionale".

Per la Consulta: "la disposizione impugnata ha introdotto una nuova forma di controllo di legittimità costituzionale delle leggi che illegittimamente si aggiunge a quello effettuato dalla Corte costituzionale, alla quale l'art. 134 Costo affida in via esclusiva il compito di garantire la legittimità costituzionale della legislazione (anche regionale) attraverso pronunce idonee a determinare la cessazione del! 'efficacia giuridica delle leggi dichiarate illegittime ('.')". Da ciò la lesione anche dell'art. 134 Cost., la quale determina una compromissione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, atteso che il controllo di legittimità costituzionale che la norma impugnata attribuisce alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in violazione di detta disposizione della Costituzione, ha a oggetto, specificamente, le leggi con le quali le Regioni approvano i propri bilanci e rendiconti".

La stessa Corte era in precedenza intervenuta con sentenza n. 60 del 2013 specificando che" (..) tale controllo si pone in una prospettiva non più statica come, invece, il tradizionale controllo di legalità-regolarità ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (sentenza n. 198 del 2012, n. 179 del 2007 e n. 267 del 2006(...) Questa Corte ha invece chiarito che il controllo sulla gestione economico-fìnanziaria degli enti territoriali non si connota, in senso stretto, come controllo di secondo grado. Intervenendo infatti anche in via preventiva e in corso di esercizio, ed essendo attribuito alla Corte dei Conti in veste di organo terzo al servizio dello Stato-ordinamento esso risulta piuttosto collocabile nel quadro delle complessive relazioni sinergiche e funzionali con riguardo all'esercizio dell'attività di controllo esterno, finalizzate a garantire il rispetto dei richiamati parametri costituzionali e degli obblighi derivanti dal diritto dell' Unione europea.

Riprendendo le parole utilizzate nella ricordata sentenza n. 39 del 2014, va osservato che: n(...) il controllo sui bilanci e sui rendiconti delle Regioni e degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui agli impugnati commi 3 e 4 , considerato in sé cioè a prescindere da quanto previsto dal comma 7 circa gli obblighi discendenti dalla pronuncia del giudizio di controllo e le conseguenze del mancato rispetto degli stessi consiste nel mero esame di tali bilanci e rendiconti da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti per la finalità indicata dal comma 3 (cioè "per lo verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dall'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"); esame che è idoneo ad evidenziare le disfunzioni eventualmente rilevate ma che non implica, di per sé, alcuna coercizione dell'attività dell'ente sottoposto al controllo (sent. n. 179 del 2007)".

Quanto sopra ricordato permette di comprendere il contesto costituzionale e delle relazioni istituzionali nelle quali si pone il giudizio di parificazione e permette di avere un panorama dai connotati più precisi, sia per quanto riguarda la funzione espletata dalla Corte dei conti, sia perché questa efficacemente fornisce alle Regioni degli elementi di regolazione della propria azione contabile e finanziaria già in sede di approvazione del proprio rendiconto verificato nel giudizio di parifica, così come nella futura gestione del bilancio per l'anno successivo.

Tanto considerato, preso atto del contenuto della decisione della Sezione di Controllo della Corte dei Conti del Veneto, così come anticipato e letto a conclusione dell'audizione del 26.10.2016, di parificare il Rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2015, ad eccezione:

1)   del contributo in favore di Sistemi Territoriali s.p.a., a valere sul capitolo di spesa n. U101121 con riferimento all'importo finale stanziato di € 13.314.358,83; del contributo in favore di Veneto Sviluppo s.p.a., a valere sul capitolo di spesa n. U100906 con riferimento all'importo finale stanziato di € 1.100.000,00; del canone di locazione finanziaria ed oneri accessori per l'acquisto dell'immobile denominato "ex Palazzo compartimentale FF.SS.", iscritto come stanziamento finale per € 3.632.100,00 sul capitolo U100980;

2)   delle poste contabilizzate nei seguenti capitoli, di entrata e di spesa, delle partite di giro: capitoli E100106/U100254; capitoli E009835/U92020, limitatamente all'importo di € 133.862,93 sul capitolo di entrata ed € 242.147,45 sul capitolo di uscita;

3)   del Conto del Patrimonio;

come chiesto dal Procuratore regionale della Corte dei Conti.

RITENUTO che, in ordine all'eccezione di cui al su indicato punto 1), le ragioni espresse dalla Regione del Veneto, nel corso dell'istruttoria e del contraddittorio relativi al giudizio di parifica in oggetto, siano meritevoli di costituire argomento per eventualmente promuovere ricorso dinnanzi alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei Conti.

CONSIDERATO che nell'ipotesi che tali flussi finanziari in uscita dal bilancio regionale si configurassero quali fattispecie di "indebitamento occulto", come sostenuto dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti del Veneto e dal Procuratore Regionale della stessa Corte, la Regione è in grado di dimostrare che i limiti quantitativi all'indebitamento prescritti per legge nazionale sarebbero comunque ampiamente osservati, così come verificato dal Collegio dei Revisori dei Conti della stessa Regione.

ACCERTATO che in ordine alle eccezioni di cui al su indicato punto 2) la Regione del Veneto ha adottato le seguenti misure correttive.

Con riferimento alle poste contabilizzate nel capitolo di entrata 100106/E e nel capitolo di spesa n. 100254 delle partite di giro, si è proceduto in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2015, approvato con DGR n. 967 del 29.06.2016:

  • alla cancellazione nelle partite di giro dei debiti e crediti non più sussistenti;
  • al mantenimento dei soli crediti liquidi ed esigibili;
  • all'istituzione di un apposito capitolo di entrata n. 100899 "Riscossione dei crediti concessi per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre - Comune di Venezia (Ordinanza p.c.m. 19/03/2003, n. 3273 - Ordinanza p.c.m. 29/07/2004, n. 3365)" classificato tra i crediti a breve termine - P.d.C. 5.02.03.01.001;
  • alla riclassificazione dei crediti mediante la loro reimputazione dal capitolo 100106/E (partita di giro) al nuovo capitolo 100899 (come previsto al punto 9.1 del principio applicato concernente la contabilità finanziaria).

Con riferimento all'altra eccezione di cui al punto 2), dall'esercizio dall'esercizio 2016, per ciascun Commissario sono stati istituiti:

  • un apposito capitolo di entrata al Titolo II nel quale vengono regolarizzate le somme versate dalla gestione commissariale;
  • un correlato capitolo di uscita, nell'apposita Missione e Programma, per consentire alla Regione di effettuare pagamenti soggetti a ritenuta e quindi di operare in qualità di sostituto d'imposta.

CONSIDERATO, infine, che la mancata parifica del Conto del Patrimonio 2015 abbia più natura di osservazioni prescrittive di politiche operativo-gestionali e contabili da adottare e non di eventuali correzioni contabili da apportare al Rendiconto generale 2015, la Regione, così come non ha mai mancato di fare anche nel passato, intraprenderà i dovuti passi sia in termini di cambiamenti operativi, sia in termini di sviluppi informatici, al fine di adeguarsi quanto maggiormente alle indicazioni della Corte. D'altra parte, come del resto riconosciuto dal Procuratore regionale della stessa Corte, nel corso dell'istruttoria e in occasione dell'audizione pubblica del 26 ottobre us., gli uffici della Regione del Veneto hanno compiuto importanti passi in avanti nella redazione del Conto del Patrimonio 2015, tenendo conto dei rilievi formulati dalla stessa Corte in riferimento al Conto del Patrimonio 2014 in sede di parifica del Rendiconto generale 2014, provvedendo "a realizzare una banca dati ed un'appendice tabellare al DDL del rendiconto 2015, costituita dalle schede dei beni patrimoniali distinti per categoria e contenenti le informazioni identificative dei beni e le variazioni di consistenza intervenute in corso di esercizio". Inoltre sempre il Procuratore regionale della Corte dei Conti, nella propria relazione inerente al giudizio sul Rendiconto generale 2015 della Regione del Veneto ha altresì riconosciuto che "è stato elaborato l'elenco dei beni suscettibili di utilizzazione economica ma soprattutto, per effetto, della predetta ricognizione e rivalutazione dei beni regionali, è stato rideterminato in aumento nella misura dell'84,61% il valore dei beni mobili e immobili da € 561.239.063,13 (consistenza al giorno 1 gennaio 2015) ad € 1.036.103.684,80 (consistenza al 31 dicembre 2015)".

Si prende atto che non è ancora completato il lavoro, però gli uffici nell'elaborazione del Conto del Patrimonio 2015 hanno anche incominciato a recepire alcune novità contenute nel principio applicato della competenza economico-patrimoniale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 118/2011, incominciando a calcolare anche gli ammortamenti economici per ciascuna categoria di cespite patrimoniale, con esclusione dei beni di interesse storico-culturale, come previsto nel citato principio applicato.

Alla luce dei passi già intrapresi, e, a maggior ragione alla luce degli stimoli provenienti in tal senso dalla Corte dei Conti, si ritiene opportuno e, per certi versi naturale, che le strutture preposte alle rispettive materie, con il coordinamento del Segretario Generale della Programmazione, proseguano nell'implementazione delle misure già avviate o, se del caso, avviino nuove misure nella direzione indicata dalla Corte. A tal proposito, il Collegio dei Revisori potrà verificare lo stato di avanzamento dell'applicazione delle suddette misure, relazionandone alla Giunta regionale.

Sulla base di tutte le considerazioni sopra evidenziate, si ritiene sia appropriato far riprendere con urgenza l'iter legislativo del PDL n. 185/2016 "Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2015", affinché tale PDL possa essere approvato quanto prima, consentendo così l'adozione di tutta una serie di successivi provvedimenti, la cui mancata approvazione entro termini temporali ristretti, potrebbe provocare danni di non poca rilevanza all'Ente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI gli articoli 121 e 123 della Costituzione;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";

VISTO il D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. l, comma l, L. 07.12.2012, n. 213 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012";

VISTI gli artt. 53, 54 e 58, L.R. 29.11.200l, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTO l'art. 57, L.R. 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la L.R. 21.12.2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del D.L. 10.10.2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla L. 07.12.2012, n. 213 e istituzione e disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto";

VISTA la DGR 7/DDL del 13.07.2015 "Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2015 (articoli 53, 54, 58 della L.R. 29.11.2001, n. 39 -Legge di contabilità regionale)";

VISTO il Giudizio di parifica sul rendiconto generale della Regione del Veneto - esercizio finanziario 2015 della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Veneto;

Sentita l'Avvocatura sulle modalità di svolgimento degli adempimenti conseguenti al giudizio di parificazione;

delibera

l.   di approvare quale parte sostanziale del presente provvedimento i contenuti di cui in premessa;

2.   di inviare la presente delibera al Consiglio regionale, al fine di portare a conclusione l'iter di approvazione del PDL 185/2016 "Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2015", dando incarico della trasmissione alla Segreteria di Giunta;

3.   di incaricare il Segretario Generale e della Programmazione di coordinare le strutture competenti in materia, affinché queste ultime intraprendano o completino le misure gestionali idonee a conformare il sistema operativo-gestionale regionale alle indicazioni individuabili nella relazione della Corte dei Conti;

4.   di stabilire che l'adeguamento di cui al punto precedente sia monitorato dal Collegio dei Revisori, che provvederà a relazionare sullo stato di avanzamento dello stesso la Giunta regionale;

5.   di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

6.   di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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