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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 6 del 13 gennaio 2017


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2114 del 23 dicembre 2016

Approvazione piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle spese 2016-2018, ex art. 16 D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011. Resoconto razionalizzazione e riqualificazione delle spese anno 2015: presa d'atto certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e ipotesi destinazione risorse. Approvazione in via definitiva del fondo per il trattamento accessorio del personale del Comparto per l'anno 2016 e differimento approvazione in via definitiva del fondo per il trattamento di posizione e di risultato della dirigenza per l'anno 2016.

Note per la trasparenza

L'Amministrazione regionale procede all'aggiornamento del piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle spese approvato con DGR n. 2061 del 30/12/2015, andando ad approvare quello relativo al triennio 2016-2018 ai sensi dell'art. 16 del D.L. n. 98/2011, e approva il resoconto dei risparmi consuntivi relativi all'anno 2015 sulla base di quanto formalmente certificato dal competente Collegio dei Revisori dei Conti. Procede, conseguentemente, a definire una ipotesi di destinazione delle relative risorse. Da ultimo si procede altresì all'adeguamento e alla conseguente approvazione definitiva del fondo per il trattamento accessorio del personale del comparto per l'anno 2016 e al differimento dell'approvazione in via definitiva del fondo per il trattamento di posizione e di risultato della dirigenza per l'anno 2016.
 

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

In un quadro normativo che ormai da diversi anni vede la costante presenza di tutta una serie di interventi diretti al contenimento della spesa sostenuta dalle Pubbliche Amministrazioni, l'articolo 16 del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, nel disciplinare i piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, si distingue per la contemporanea presenza, da un lato, di uno strumento volto ad incentivare gli enti a ridurre le proprie spese anche oltre i limiti che le varie normative di settore già imporrebbero e, dall'altro, offre uno dei pochi strumenti ancora applicabili per finanziare le politiche di incentivazione economica del personale pubblico.

In particolare, il comma 4 del citato D.L. n. 98/2011 dispone che "...le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari."

Il successivo comma 5 precisa che "...in relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente (...) possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa, di cui il 50% destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del D.Lgs n. 150/2009. (...) Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo".

La norma dispone, inoltre, che i piani adottati dalle amministrazioni pubbliche sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.

Fatta questa premessa, la Giunta Regionale già nell'anno 2014 ha approvato il proprio primo piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle spese per il periodo 2014-2016, nonché il resoconto degli effettivi risparmi di spesa conseguiti nell'anno 2013 rispetto all'anno 2012.

Nell'anno 2015, con la DGR n. 2061 del 30 dicembre 2015, è stato approvato l'aggiornamento del citato piano per il triennio 2015-2017, nonché il resoconto degli effettivi risparmi di spesa conseguiti nell'anno 2014 rispetto all'anno 2013.

In ambo i casi, parte dei risparmi di spesa individuati e certificati dal competente Collegio dei Revisori dei Conti, sono stati destinati ad incrementare la parte variabile del fondo per il trattamento accessorio del personale regionale dell'anno di approvazione della deliberazione di Giunta.

Con il presente provvedimento si propone di approvare l'aggiornamento del piano contenuto nella citata DGR n. 2061/2015, ossia il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle spese per il triennio 2016-2018, nonché il resoconto degli effettivi risparmi conseguiti nell'anno 2015, sulla scorta anche di quanto previsto nel CCDI siglato tra l'Amministrazione regionale e le OO.SS. rappresentative in data 28 luglio 2016, allorquando si è espressamente stabilito che "...l'Amministrazione darà attuazione al Piano di razionalizzazione e riqualificazione delle spese per il triennio 2014-2016 ai sensi del D.L. n. 98/2011, approvato con DGR n. 2645 del 29/12/2014, definendo con un nuovo provvedimento da approvarsi anch'esso entro la fine dell'anno il resoconto degli eventuali risparmi effettivamente conseguiti nell'anno 2015 rispetto all'anno 2014, assicurandone la parziale destinazione alla voce "produttività generale e di risultato" in favore della generalità dei dipendenti aventi diritto, parametrandola comunque sulle quote individuali massime attribuite nell'anno 2015. La quantificazione definitiva del fondo per l'anno 2016 sarà determinata anche sulla scorta dell'adozione del citato piano di razionalizzazione".

Sulla base di tale aggiornamento del piano 2014-2016, il competente Collegio dei Revisori dei Conti è stato chiamato a definire l'importo dei risparmi certificati, utilizzabili nella misura massima del 50% all'incremento della parte variabile del fondo per la produttività del personale regionale per l'anno 2016, già determinato - in via provvisoria - con propria precedente deliberazione n. 984 del 29/06/2016.

Come per gli analoghi provvedimenti approvati nel 2014 e nel 2015, stante la complessità ed il necessario dettaglio sia delle operazioni di riepilogazione dei risparmi già conseguiti nell'anno 2015 rispetto all'anno 2014, sia e soprattutto di quelle necessarie per la predisposizione del piano triennale 2016-2018, appare opportuno distinguere nettamente le informazioni in questione, schematizzandole il più possibile, anche per renderne più agevole la lettura, la comprensione e la verifica.

Pertanto, l'Allegato A al presente provvedimento, parte integrante dello stesso, riporta il resoconto della razionalizzazione e riqualificazione delle spese già posta in essere nell'anno 2015, al fine di sottoporre i risultati conseguiti all'approvazione dei deputati organi di controllo, mentre l'Allegato B, anch'esso parte integrante del presente provvedimento, è dedicato al nuovo piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle spese per il triennio 2016-2018.

Prima di procedere alla sintetica presentazione dei documenti allegati, è doveroso richiamare alcune premesse di metodo e di merito già fatte in occasione della stesura degli analoghi provvedimenti degli scorsi anni, formulate sulla scorta di quelle che dal 2011 ad oggi sono state le interpretazioni date alla norma principalmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Dipartimento per la Funzione Pubblica e dalla Corte dei Conti.

Anzitutto va ribadito come il termine del 31 marzo di ciascun anno per l'adozione dei piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione delle spese, indicato al quarto comma dell'art. 16 del D.L. n. 98/2011, risulta essere un termine ordinatorio e non perentorio. Sul punto, tra l'altro, si è pronunciata la Sezione regionale di Controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti nella propria deliberazione n. 398/2012.

Da ciò ne consegue la possibilità - come nel caso degli analoghi provvedimenti adottati nel 2014 e nel 2015 - di adottare il piano anche oltre tale termine, senza che questo incida sulla legittimità e sull'efficacia dello stesso.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che, in merito all'utilizzo soggettivo annuale di quota parte dei risparmi legati ai piani di razionalizzazione per la contrattazione integrativa, i richiami del legislatore a varie fattispecie di spesa (ad es.: riordino e ristrutturazione amministrativa, semplificazione e digitalizzazione, riduzione dei costi della politica e di funzionamento, appalti di servizio, ecc.), non faccia riferimento alle singole strutture e/o dipendenti eventualmente coinvolti, quanto alla generalità dell'Amministrazione intesa nel suo complesso, con la conseguenza che "...le eventuali economie aggiuntive realizzate da destinare alla contrattazione integrativa (fino al 50% del totale) vanno quindi riferite alla generalità dei dipendenti, a prescindere da chi abbia concretamente svolto l'attività indicata nel piano di razionalizzazione..." (MEF, RGS, Igop, Parere reso alla Provincia di Prato il 24/04/2013).

Da un punto di vista temporale, si legge nel medesimo parere fornito dal Ministero, "...i risparmi aggiuntivi di cui all'art. 16, commi 4 e 5, del D.L. 98/2011 possono essere destinati - a titolo di risorsa variabile e non consolidabile - unicamente alla contrattazione integrativa dell'anno successivo a quello in cui i risparmi stessi sono stati effettivamente realizzati...".

Per quanto concerne, invece, il riferimento al 50% di fondi da destinarsi alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del D.Lgs n. 150/2009, va preso atto che l'art. 6, comma 1, primo capoverso, del D.Lgs n. 141/2011 ha disposto il rinvio della differenziazione retributiva per fasce alla tornata di contrattazione successiva a quella relativa al quadriennio 2006/2009, con l'effetto di rendere utilizzabile, fino ad allora, la suddetta quota di risparmi sempre ai fini della differenziazione retributiva, ancorché non in fasce.

Ne consegue che i risparmi effettivamente realizzati nell'anno 2015 e riassunti nell'Allegato A al presente provvedimento, certificati dal Collegio dei Revisori dei Conti dell'Amministrazione regionale, potranno integrare la parte variabile del fondo per il trattamento accessorio del personale non dirigenziale da costituirsi in modo definitivo per l'anno 2016.

A differenza dell'anno 2015, nel corso del quale erano temporaneamente venute meno le limitazioni e i tetti di cui all'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010 in relazione alla costituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale della Giunta Regionale, per l'anno 2016 tali vincoli sono stati sostanzialmente reintrodotti dal comma 236 dell'art. 1 della legge n. 208/2015, il quale prevede testualmente che "...a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenuto conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente".

Tale disposizione - come per il similare precetto contenuto nel non più vigente art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010 - non ha effetti diretti sui risparmi del piano di razionalizzazione che la Giunta Regionale deciderà di destinare all'incremento della parte variabile del fondo per l'anno in corso, che pertanto - solo relativamente alle poste in questione - può legittimamente superare l'importo complessivo determinato lo scorso anno (anche se, va ricordato, gli emolumenti derivanti dall'incremento annuale del fondo nella sua parte variabile rientrano comunque a pieno titolo nel concetto di spesa per il personale, soggetta al contenimento previsto dall'art. 1, commi da 557 a 557-quater, della legge n. 296/2006, così come modificata, da ultimo, con il D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014 ed al riguardo sarà cura della competente Direzione Organizzazione e Personale monitorare che il vincolo richiamato sia comunque rispettato).

Il richiamato precetto deve invece essere debitamente tenuto in considerazione ai fini della definizione finale sia del fondo per il trattamento accessorio del personale del Comparto per l'anno 2016 che per l'approvazione in via definitiva del fondo per il trattamento di posizione e di risultato della dirigenza per il medesimo anno, relativamente alle eventuali riduzioni da operarsi nel caso il numero delle cessazioni intercorse nell'anno 2016 siano superiori alle nuove immissioni in servizio, "tenuto conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente".

Il piano di razionalizzazione della spesa per il triennio 2016-2018 di cui all'Allegato B anche quest'annosarà strutturato determinando, per ogni singola voce o per aggregati omogenei di spesa, gli obiettivi di risparmio stimati, in termini fisici e/o in termini finanziari.

Annualmente lo stesso continuerà ad essere oggetto di verifica ed eventuale aggiornamento delle previsioni, che potranno avvenire anche in termini incrementali rispetto a quanto precedentemente ipotizzato (sia a livello di voci precedentemente non incluse nel piano che di risparmi stimati), così come anche il resoconto finale dell'anno precedente - che determinerà, come si è detto, l'effettivo ammontare delle risorse utilizzabili l'anno successivo a livello di fondo per la contrattazione integrativa - potrà discostarsi dalle previsioni su cui si basava, senza determinare con ciò la perdita di quelle risorse derivanti da risparmi che fossero stati sottostimati in sede previsionale ma a consuntivo effettivamente conseguiti e certificati.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha sottolineato come le economie connesse alle spese per il personale (ma il discorso è sicuramente estendibile a tutte le economie trattate dai piani di razionalizzazione della spesa) possono essere considerate quali risparmi aggiuntivi, rilevanti ai sensi del citato art. 16, solo nel caso eccedano le misure di contenimento già previste a legislazione vigente.

Con la seconda metà dell'anno 2016, peraltro, è stata posta in essere la riorganizzazione delle strutture di vertice della Giunta Regionale (Aree, Direzioni, Unità Organizzative, ecc.) che porterà a significativi risparmi di spesa già con l'annualità in corso, ed ancor più - a regime - sin dall'annualità 2017.

Per gli stessi, nel corso dell'anno venturo, potrà essere applicata la previsione di cui all'art. 27, comma 4, della L.R. n. 14/2016.

In generale, i risparmi oggetto del piano di razionalizzazione, oltre a dover essere "effettivi", devono avere il carattere della strutturalità, senza portare alla riduzione dei servizi resi alla collettività, così come puntualizzato dalla Corte dei Conti.

Nel resoconto delle operazioni di razionalizzazione e riqualificazione delle spese sostenute nell'anno 2015 rispetto alle medesime spese sostenute nel 2014 di cui all'Allegato A e nel nuovo piano triennale di razionalizzazione per il triennio 2016-2018 di cui all'Allegato B, a fronte delle azioni e misure possibili sono state scelte quelle il cui risultato può essere misurato in termini oggettivi, in relazione alla situazione di partenza.

Nei documenti allegati al presente provvedimento ciascun intervento sarà caratterizzato da una parte descrittiva che, dopo una breve analisi della situazione di partenza e del quadro normativo di riferimento (soprattutto nel caso di norme che già dettano limitazioni ed obblighi di riduzione annuale della relativa spesa, sia in termini assoluti che eventualmente in termini percentuali), andrà ad individuare sinteticamente la singola misura di razionalizzazione prevista e la dinamica che potrà portare al risultato atteso, il risultato stesso in termini previsionali e, conseguentemente, l'economia che si stima di realizzare o che si è realizzata.

Come già accennato, le risorse derivanti dai risparmi di spesa aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente possono essere rese disponibili sul fondo delle risorse decentrate se a consuntivo sarà accertato da parte dei Revisori dei Conti il raggiungimento degli obiettivi fissati per le varie voci di spesa previste nel piano.

Tale certificazione è formalmente avvenuta il 14 dicembre 2016 ed i risparmi realizzati nell'anno 2015 su cui il competente Collegio si è espresso in termini positivi si attestano su un importo finale pari a complessivi € 5.034.157,33.

Al riguardo, la Giunta Regionale, in quell'ottica di spiccata virtuosità in tema di spesa per il personale che ha caratterizzato da sempre la propria azione ed anche per far fronte sin d'ora a possibili mutamenti interpretativi di quelle che ad oggi sono le disposizioni che regolano, non solo a livello normativo, la costruzione e la gestione del fondo per le risorse da destinare al trattamento accessorio del personale afferente alla Giunta stessa, anche di qualifica dirigenziale, stabilisce di non utilizzare una quota pari ad € 2.358.619,33 dei succitati risparmi certificati.

Conseguentemente, la rimanente quota di € 2.675.538,00 potrà alimentare, entro il limite massimo del suo 50%, la parte variabile del fondo per il trattamento accessorio del personale della Giunta Regionale per l'anno 2016 (quindi per € 1.337.769,00), in modo da garantire una sufficiente copertura delle risorse a ciò destinate, anche a seguito dei processi riorganizzativi interni che hanno interessato il personale del comparto, posti in essere in corso d'anno.

Ciò comporta, altresì, che con il presente provvedimento si può disporre l'adeguamento e la conseguente approvazione definitiva del fondo per il trattamento accessorio del personale del comparto per l'anno 2016 - quantificato in via provvisoria in € 18.686.291,00 con la propria precedente deliberazione n. 984 del 29 giugno 2016.

Per tale determinazione definitiva va premesso che deve trovare applicazione il sopra richiamato art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015.

Anzitutto va preso atto che il fondo 2015 su cui operare le riduzioni previste dalla legislazione vigente ammontava a complessivi € 17.152.853,42.

Continuando ad utilizzare, anche per l'annualità in corso, il medesimo metodo di calcolo già usato nelle annualità dal 2011 al 2014 (il cd metodo della Conferenza delle Regioni), la decurtazione da operarsi relativamente al fondo per il personale del Comparto risulta essere di complessivi € 4.809,35 (€ 658,96 di riduzione della parte stabile del fondo ed € 4.150,39 di riduzione della parte variabile dello stesso).

Conseguentemente, le voci soggette al limite indicato ammonteranno per l'anno 2016 a complessivi € 17.148.044,00, rispettando pienamente il dettato normativo che vieta il superamento del corrispondente importo determinato per il 2015.

Tale dato è dovuto all'applicazione del parametro sopra richiamato in un contesto che ha visto, tra il personale regionale non dirigenziale, un numero complessivo di cessazioni pari a n. 64 unità di personale, mentre le nuove immissioni in servizio sono state pari a complessive n. 63 unità.

Il dato aggregato del personale non dirigenziale in servizio al 31/12/2015 ammonta infatti a complessive 2.182 unità di personale, mentre quello al 31/12/2016 a 2.181 unità.

Le citate cessazioni di personale sono comprensive di quelle programmate entro il 31/12/2016, includendo anche il personale definitivamente trasferito dalla Regione ad altri enti, ma escludono quelle riguardanti il personale trasferito dalle Province a decorrere dal 1° gennaio 2016, per la cui gestione economica, anche a livello di definizione dei fondi per il trattamento accessorio del personale, continuerà ad esservi una netta distinzione rispetto al restante personale regionale sino al momento dell'approvazione del primo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo successivo al primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che verrà sottoscritto.

Unicamente il personale ex provinciale (complessivamente n. 9 unità) che in corso d'anno è stato formalmente incardinato nella Struttura organizzativa regionale, attraverso l'attribuzione di incarichi di Posizione Organizzativa o di Alta Professionali all'interno delle Aree istituite a seguito della riorganizzazione operata con la L.R. n. 14/2016 di parziale modifica della previgente L.R. n. 54/2012, è stato computato tra le nuove immissioni di personale.

Più in generale, relativamente proprio a quel personale, anche di qualifica dirigenziale, che in corso d'anno ha assunto incarichi (di Posizione Organizzativa o di Alta Professionalità, ma anche di responsabilità di Direzione o di Unità Operativa) direttamente legati alle funzioni proprie dell'Amministrazione regionale e non a funzioni comunque delegate agli enti di Area Vasta, si stabilisce di far gravare sui rispettivi fondi regionali unicamente le quote aggiuntive riconosciute (ossia quelle legate ad eventuali trattamenti economici accessori più favorevoli in relazione a quelli già in godimento) rispetto a quanto in futuro verrà comunque formalmente trasferito nei fondi regionali.

Sulla scorta di quanto appena esposto, ne consegue una quantificazione definitiva del fondo per il trattamento accessorio del personale del comparto relativamente all'anno 2016 di complessivi € 20.014.737,00 comprensivi di complessivi € 2.866.693,00 di risorse variabili non soggette al limite di cui al succitato comma 236 dell'articolo 1 della Legge n. 208/2015.

Per quanto riguarda invece la determinazione definitiva del fondo per il trattamento di posizione e di risultato della dirigenza per l'anno 2016, la relativa quantificazione non appare ad oggi possa essere fatta con puntualità.

L'applicazione delle decurtazioni di cui all'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015, da quantificarsi anche in questo caso con il medesimo metodo di calcolo applicato sin dall'annualità 2011 e confermatosi pienamente legittimo anche per il tramite del documento interministeriale dell'8 agosto 2014 avente ad oggetto "indicazioni applicative in materia di trattamento retributivo accessorio del personale di Regioni ed Enti Locali", richiede infatti dati pressoché definitivi, onde evitare errori di calcolo e/o successive correzioni.

Il profondo processo di riorganizzazione della dirigenza posto in essere in corso d'anno non ha infatti ancora concluso il suo percorso e, pertanto, alla data di approvazione del presente provvedimento, non risulta quantificabile con esattezza il numero di dirigenti che al 31 dicembre 2016 risulteranno in servizio presso le Strutture della Giunta Regionale.

Ciò comporta la necessità di un differimento ai primi mesi dell'anno 2017 dell'approvazione in via definitiva del relativo fondo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO l'art. 1, commi da 557 a 557-quater, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) così come modificato dall'art. 14, comma 7 del Decreto Legge n. 78/2010;

VISTO il D.Lgs n. 150/2009 e s.m.i.;

VISTO il D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 e s.m.i.;

VISTO il D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011 e s.m.i.;

VISTO il D.L. n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013;

VISTO il D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014;

VISTO l'art. 1, commi 226 e 236, della legge n. 208/2015;

VISTE le Leggi regionali n. 31/1997, n. 54/2012 e n. 14/2016;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2645 del 29 dicembre 2014;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2061 del 30 dicembre 2015;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 984 del 29 giugno 2016;

VISTA la certificazione del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Veneto in ordine ai risparmi di spesa conseguiti nell'esercizio 2015 ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5, del D.L. n. 98/2011;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.   di approvare, richiamato quanto in premessa, il resoconto della razionalizzazione e riqualificazione delle spese già poste in essere nell'anno 2015 contenuto nell'Allegato A alla presente deliberazione, parte integrante della stessa, predisposto sulla scorta di un aggiornamento dei precedenti piani approvati rispettivamente con DGR n. 2645 del 29/12/2014 e con DGR n. 2061 del 30/12/2015, ai sensi dell'art. 16 del D.L. n. 98/2011;

2.   di approvare, sempre richiamato quanto in premessa, il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle spese per gli anni 2016-2018 contenuto nell'Allegato B alla presente deliberazione, parte integrante della stessa, predisposto ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5, del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011;

3.   di prendere atto che, in relazione ai risultati conseguiti nell'anno 2015, le effettive economie realizzate - aggiuntive a quelle già imposte dalla normativa vigente - sono già state certificate dal Collegio dei Revisori dei Conti operante all'interno dell'Amministrazione regionale in data 14 dicembre 2016 ed ammontano complessivamente ad € 5.034.157,33;

4.   di non utilizzare una quota pari ad € 2.358.619,33 dei succitati risparmi certificati per le finalità indicate dall'art. 16 del D.L. n. 98/2011, in modo da far fronte sin d'ora, in ottica virtuosa e precauzionale, a possibili mutamenti interpretativi di quelle che ad oggi sono le disposizioni che regolano, non solo a livello normativo, la costruzione e la gestione del fondo per il trattamento accessorio del personale afferente alla Giunta regionale, anche di qualifica dirigenziale;

5.   di stabilire che per l'anno 2016 potrà essere destinata all'integrazione del fondo 2016 per il trattamento accessorio del personale regionale del Comparto una somma fino al 50% delle rimanenti economie realizzate nell'anno 2015 e certificate dai competenti organi di controllo, pari ad € 1.337.769,00;

6.   di disporre, altresì, che analogamente si potrà procedere negli anni a venire, sulla scorta di quelli che risulteranno essere gli effettivi risparmi di spesa derivanti dall'applicazione del piano di razionalizzazione per il triennio 2016-2018, nonché per quelli che saranno i suoi successivi aggiornamenti;

7.   di dare comunicazione preventiva alle Organizzazioni sindacali rappresentative ed alla RSU dei piani triennali di risparmio, dell'adozione dei relativi provvedimenti e dei risultati ottenuti, disponendo in ogni caso che le fasi di destinazione delle risorse effettivamente rese disponibili dall'Amministrazione regionale seguiranno il procedimento previsto per la contrattazione decentrata dai vigenti C.C.N.L., nel rispetto delle norme del D.Lgs n. 165/2001, come modificato, in particolare, dal D.Lgs n. 150/2009 e s.m.i.;

8.   di prendere atto che gli importi destinabili all'implementazione del fondo per il trattamento accessorio del personale conseguenti al presente provvedimento non sono, per l'anno in corso, soggetti ai tetti di spesa fissati dall'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015, pur rientrando nella complessiva spesa per il personale dell'ente, soggetta al contenimento previsto dai commi da 557 a 557-quater dell'articolo unico della legge n. 296/2006, nell'applicazione introdotta dal legislatore con il D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, demandando la competente Direzione Organizzazione e Personale alla verifica del rispetto di tale prescrizione;

9.   di prevedere che, in relazione al personale trasferito dalle Province nei ruoli regionali, anche di qualifica dirigenziale, il quale in corso d'anno abbia assunto incarichi (di Posizione Organizzativa, Alta Professionalità, responsabilità di Direzione o di Unità Operativa) direttamente legati alle funzioni proprie dell'Amministrazione regionale e non a funzioni comunque delegate agli enti di Area Vasta, graveranno sui rispettivi fondi regionali per l'anno 2016 unicamente le quote aggiuntive riconosciute al personale stesso (ossia quelle legate ad eventuali trattamenti economici accessori più favorevoli rispetto a quelli già in godimento);

10.  di dare atto che il fondo 2015 su cui operare le riduzioni previste dalla legislazione vigente ammontava a complessivi € 17.152.853,42 e che l'applicazione sullo stesso dell'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015, per l'annualità in corso, ha determinato una decurtazione pari a complessivi € 4.809,35. Conseguentemente, le voci soggette al limite indicato ammonteranno per l'anno 2016 a complessivi € 17.148.044,00, rispettando pienamente il dettato normativo che vieta il superamento del corrispondente importo determinato per il 2015.

11.  di disporre contestualmente l'integrazione di detto fondo con le varie quote non soggette a limitazioni ed in particolare con quella derivante dal piano di razionalizzazione di cui al presente atto, disponendo conseguentemente l'adeguamento e l'approvazione definitiva del fondo per il trattamento accessorio del personale del Comparto per l'anno 2016 - quantificato in via provvisoria in € 18.686.291,00 con la propria precedente deliberazione n. 984 del 29 giugno 2016- in € 20.014.737,00;

12.  di rinviare ai primi mesi dell'anno 2017 l'adeguamento e la conseguente approvazione definitiva del fondo per il trattamento di posizione e di risultato della dirigenza per l'anno 2016 - quantificato in complessivi € 7.951.091,30 con la propria precedente deliberazione n. 728 del 27 maggio 2016- sulla base delle motivazioni in premessa esposte;

13.  di determinare in € 20.014.737,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 102307 del bilancio 2016 che offre sufficiente disponibilità ed il successivo accantonamento nel Fondo Pluriennale Vincolato con imputazione all'esercizio 2017 sul capitolo 103014 relativamente al fondo per il trattamento accessorio del personale del comparto e di confermare in via provvisoria in € 7.951.091,30 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa relativamente al fondo per il trattamento di posizione e di risultato della dirigenza;

14.  di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con i presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

15.  di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;

16.  pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

(seguono allegati)

2114_AllegatoA_337201.pdf
2114_AllegatoB_337201.pdf

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