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Materia: Bilancio e contabilità regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2117 del 23 dicembre 2016
Variazione al Bilancio di previsione 2016-2018 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL075) // VINCOLATE
Con il presente atto si approva l'iscrizione nel Bilancio di previsione e nel Documento tecnico di accompagnamento di entrate e corrispondenti spese, derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 8/2016 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale.
La DGR 195/2016 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 4/2016, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2016-2018 che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso decreto, ha approvato altresì il "Bilancio finanziario gestionale della gestione sanitaria accentrata 2016-2018", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
Il successivo Decreto n. 10/2016, del Segretario Generale della Programmazione, ha provveduto all'aggiornamento del bilancio finanziario gestionale 2016-2018 e la conseguente attribuzione della responsabilità di gestione dei capitoli di spesa e di entrata ai dirigenti titolari dei nuovi centri di responsabilità, a seguito all'intervenuta ridefinizione dell'assetto organizzativo regionale.
L'art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con proprio atto le variazioni del bilancio di previsione e del Documento Tecnico di Accompagnamento riguardanti l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.
Viste le richieste pervenute con:
L'art. 6 della L.R. 24.02.2016, n. 8 "Bilancio di previsione 2016/2018", prevede che la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, per l'esercizio 2016, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione sanitaria per l'iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.
Con nota 11.11.2016 prot. 440308, della Direzione Risorse Finanziarie e Tributi, sulla base del decreto direttoriale I.GE.P.A. - Ufficio VIII n. 71985 del 13.09.2016, e recepita nella DGR 1846 del 25/11/2016, è stato chiesto di applicare parte della quota accantonata del risultato di amministrazione per complessivi € 127.766.464,23, per far fronte alla restituzione allo Stato del maggior gettito netto relativo alla tassa automobilistica annualità 2008-2011.
Con il decreto 29 del 20/12/2016 il Direttore dell'Area Risorse Strumentali ha disposto di modificare a valere sull'esercizio 2016, gli accertamenti iscritti nel capitolo di entrata 000629/E "Compartecipazione regionale al gettito dell'IVA in sostituzione dei trasferimenti statali soppressi dall'art.1, D.lgs. 56/2000 diversi da quelli relativi al finanziamento della spesa sanitaria corrente e dall'art. 1, c. 58, 59, l. 30/12/2004, n. 311 (artt. 2, 5, d.lgs. 18/02/2000, n.56 - d.p.c.m. 17/05/2001 - art. 4, d.l. 18/09/2001, n.347 - d.p.c.m. 14/05/2004 - art. 1, c. 58, 59, l. 30/12/2004, n.311)", determinando la realizzazione di economie su residui attivi per un importo pari ad € 127.766.464,23 e quindi il venir meno del presupposto della permanenza a bilancio della quota accantonata.
Con successiva nota 20.12.2016 prot. 501581, la Direzione Risorse Finanziarie e Tributi comunica che con Decreto interdipartimentale Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 21/09/2016 "Determinazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, al netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle Regioni e alla Province autonome di Trento e Bolzano, per l'anno 2012", veniva quantificato in € 31.472.572,32 l'importo che la Regione è tenuta a restituire allo Stato a titolo di tassa automobilistica, ai sensi dell'art. 1 della L. 296/2006, relativamente all'annualità 2012, che a differenza delle modalità previste nelle altre annualità (2006-2011), necessita l'adozione degli atti gestionali conseguenti (impegno/liquidazione), da attuarsi nel presente esercizio.
Ora a seguito delle determinazioni di cui al decreto 29/2016 del Direttore dell'Area Risorse Strumentali e della successiva nota 20.12.2016 prot. 501581 della Direzione Risorse Finanziarie e Tributi, si prende atto del venir meno dei presupposti contabili per l'iscrizione a bilancio dell'applicazione di quota accantonata del risultato di amministrazione per un importo pari a € 96.293.891,91, garantendo nel contempo l'iscrizione (€ 31.472.572,32) per la chiusura della restituzione relativa all'annualità 2012.
Si procede, quindi, ad una disapplicazione al bilancio 2016, in termini di competenza e cassa, dell'accantonamento del risultato di amministrazione non più dovuto per € 96.293.891,91.
Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:
L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli Allegati E e F alla presente deliberazione.
Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria" prevede che "Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del responsabile finanziario."
Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere dopo l'approvazione della delibera di variazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 24.02.2016, n. 8 "Bilancio di previsione 2016/2018";
VISTA la DGR 1102 del 12.06.2012 "D.Lgs. 118/2011 - Titolo II: linee guida regionali per la gestione sanitaria accentrata (GSA)"e s.m.i.;
VISTA la DGR 195 del 03.03.2016 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTO il Decreto n. 4 del 09.03.2016 del Segretario Generale della Programmazione; VISTO il Decreto n. 10 del 01.08.2016 del Segretario Generale della Programmazione; VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
(seguono allegati)
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