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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 6 del 13 gennaio 2017


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2178 del 23 dicembre 2016

Carburanti agevolati per l'agricoltura. Integrazioni e modifiche alle tabelle ettarocoltura approvate con DGR 5 maggio 2016, n. 582

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento vengono introdotte alcune modifiche e completamenti alle tabelle ettarocoltura vigenti. In particolare: relativamente alle colture prative, viene modificato, per talune condizioni, il numero di sfalci che può beneficiare del carburante agevolato; la voce trattamenti/diserbo viene divisa nelle due lavorazioni; nella voce lavori straordinari preparatori di base viene aggiunta la lavorazione drenaggio; nella tabella relativa ai suini viene introdotta la voce specifica relativa al riscaldamento dei suinetti.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Con Deliberazione 5 maggio 2016, n. 582, la Giunta regionale ha adottato le tabelle ettarocoltura approvate con DM 30 dicembre 2015 apportandovi, sulla base delle disposizioni della norma ministeriale, le opportune modifiche e integrazioni al fine di meglio adattarle alle specificità della realtà agricola veneta.

Nel corso del 2016, primo anno di applicazione delle nuove tabelle, è emersa la necessità, anche in relazione alle segnalazioni provenienti dal territorio, di apportare alcune integrazioni e modifiche di dettaglio alle voci tabellari approvate.

In considerazione del fatto che nei prati permanenti il numero di sfalci in terreni asciutti può essere, in talune condizioni, superiore a due, si ritiene di modificare in tal senso la nota esplicativa "f" dell'Allegato A alla DGR 582/2016.

Nella voce "Lavori straordinari preparatori di base" viene aggiunta la voce "drenaggio" che, per mero errore materiale, era stata omessa ripristinando quanto previsto nelle tabelle precedentemente adottate dalla Regione del Veneto.

Con riferimento alla voce "Diserbo/trattamenti", è emersa la necessità per barbabietola da zucchero, tabacco, pomodoro da industria, piante da fibra, di dividere l'assegnazione nelle due distinte operazioni, pur mantenendo inalterato il quantitativo complessivo della voce; ciò nella previsione che tali operazioni possano essere effettuate da operatori diversi.

In relazione all'allevamento dei suini, si evidenzia come, negli ultimi anni, vi sia stata una profonda modificazione delle tecniche di allevamento. La rinnovata organizzazione prevede una maggiore distinzione tra le fasi di allevamento; in particolare, lo svezzamento viene distinto in due fasi successive di cui la prima prevede la presenza della scrofa fino a un peso dei lattonzoli di 5-6 kg, la seconda, che termina a un peso dei lattonzoli di 28-30 kg, può essere fatta nel medesimo allevamento ma anche presso altre aziende, e comunque in locali diversi da quelli della riproduzione. Le due fasi, in misura diversa necessitano di ambienti riscaldati al fine di assicurare le migliori condizioni ambientali per i suinetti. Si rileva la necessità, pertanto, di prevedere quantitativi di carburante per il riscaldamento dei lattonzoli anche in allevamenti che, in assenza delle scrofe, svolgono la seconda fase di svezzamento dei suinetti. Considerando i fabbisogni di gasolio per riscaldamento nel periodo invernale, sulla base di dati reperiti sul territorio e in letteratura, si propone di ripartire tale quantitativo fra la fase di riproduzione (con una assegnazione per scrofa pari a 20 l/capo) e la fase successiva di svezzamento (con una assegnazione per lattonzolo pari a 3 l/capo). Tali assegnazioni fanno riferimento ai soli tre cicli invernali di allevamento.

Sulla base di quanto esposto si propone, pertanto, l’adozione delle modifiche e integrazioni alle tabelle relative ai consumi medi di prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella selvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra di cui alla DGR 5 maggio 2016 n. 582, come esposte nell'Allegato A alla presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.M. 14 dicembre 2001, n. 454 “Regolamento concernente le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la DGR 29 novembre 2005, n. 3618 “Carburanti agevolati per l’agricoltura. Organizzazione amministrativa e procedure di concessione delle assegnazioni per l’anno 2006. DM 14 dicembre 2001, n. 454”;

VISTO il D.M. 30 dicembre 2015 “Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte o dell’esenzione dell’accisa”;

VISTA la DGR n. 582 del 5 maggio 2016 “Carburanti agevolati per l’agricoltura. Modifiche e integrazioni alle tabelle ettarocoltura, approvate con DM 30 dicembre 2015, ai fini dell’applicazione nella regione Veneto dei consumi medi di prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella selvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte di accisa";

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche e integrazioni alle tabelle approvate con DGR 5 maggio 2016, n. 582 relative ai consumi medi di prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella selvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra, secondo quanto esposto nell'Allegato A alla presente deliberazione;
  2. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell’esecuzione del presente atto;
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

2178_AllegatoA_337163.pdf

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