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Materia: Energia e industria
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2185 del 23 dicembre 2016
"Veneta Agroenergie - società agricola consortile a r.l.". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, nei Comuni di Volpago del Montello e Giavera del Montello (TV). D. Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003.
Con il presente atto si rilascia la modifica e l’integrazione all’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomasse agricole vegetali ed effluenti zootecnici alla società consortile “Veneta Agroenergie – società agricola consortile a r.l.”, ai sensi dell’art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003 – DGR n. 180 del 7 febbraio 2012 <<“Società agricola consortile Veneta Agroenergie”. Autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Volpago del Montello e in Comune di Giavera del Montello (TV). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di rete per la trasmissione dell’energia elettrica.”>>
Estremi dei principali documenti dell’istruttoria: Istanza di rilascio variante n. 210916/2016 (protocollo regionale n. 210916 del 30 maggio 2016); Notifica di variante inviata alle P.A. interessate (protocollo regionale n. 365779 del 28 settembre 2016); Parere favorevole rilasciato da AVEPA – Sportello unico agricolo di Treviso (protocollo regionale n. 399716 del 18 ottobre 2016).
L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.
La Giunta Regionale, con deliberazione dell’8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Con successivi provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).
In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti “le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all’articolo 44 della LR n. 11/2004.
Precedentemente, con DGR n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca. Successivamente, in data 27 maggio 2014, con deliberazione della Giunta regionale n. 725, sono state approvate delle disposizioni semplificative alla gestione del procedimento unico in capo alle istanze di variante presentate da imprenditori agricoli.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.
Anche gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili sono soggetti, ai sensi del comma 4, articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, ad un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii..
Con deliberazione della Giunta regionale n. 180 del 7 febbraio 2012 e smi (DGR n. 996 del 29 giugno 2016), la società consortile “Veneta Agroenergie – società agricola consortile a r.l.” (CUAA 04330270267), con sede legale e operativa in via Caoduri, 32 – Comune di Volpago del Montello (TV), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio, nei Comuni di Volpago del Montello e Giavera del Montello (TV), di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica (effluente zootecnico bovino – 14.135 t/anno) e prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate – 13.475 t/anno), compresi quelli residuali non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.
In data 30 maggio 2016 la medesima società consortile “Veneta Agroenergie – società agricola consortile a r.l.” ha presentato richiesta di ulteriore variante al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 180/2012 e smi, prevedendo in sintesi:
Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, ai sensi delle disposizioni attuative dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell’istruttoria in data 8 agosto 2016, ha avviato l’iter amministrativo previsto per le varianti di modesta entità, ai sensi della DGR n. 725 del 27 maggio 2014.
A seguito della comunicazione inviata dalla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in data 28 settembre 2016, protocollo n. 365779, alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati da specifico endoprocedimento, scaduti i termini (dieci giorni) per l’inoltro all’Amministrazione procedente di memorie e osservazioni inerenti l’approvazione della nuova variante di progetto presentata dalla società consortile “Veneta Agroenergie – società agricola consortile a r.l.”, il responsabile del procedimento regionale ha preso atto dell’assenza di elementi ostativi all’approvazione del progetto di variante avviando a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della DGR n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla medesima Società consortile una ulteriore modifica e integrazione all’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;
VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE”;
VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: “Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”;
VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;
VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;
VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l’esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;
VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 “Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l’obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. J)”, la quale ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superfici dai medesimi occupate;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 180/2012 e n. 996/2016;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.”
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: modifiche all’assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 802 e 803 del 2016 e s.m.i. Legge regionale n. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.”;
CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le “disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14”;
DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;
DATO ATTO che con nota protocollo regionale n. 239764 del 20 giugno 2016 e n. 240413 del 21 giugno 2016, la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione amministrativa e di progetto richiesta;
CONFERMATO che:
PRESO ATTO che:
DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell’impianto da parte dei soggetti interessati;
delibera
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare, in sostituzione del dispositivo n. 2. della deliberazione della Giunta Regionale n. 996 del 29 giugno 2016, il completamento della costruzione e la modifica all’esercizio di un impianto di produzione di biogas, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:
3. di confermare in capo alla società consortile “Veneta Agroenergie – società agricola consortile a r.l.” (CUAA 04330270267), con sede legale e operativa in via Caoduri, 32 – Comune di Volpago del Montello (TV), la costruzione e l’esercizio delle opere, impianti e attrezzature elencati nel precedente punto 2. nonché nei dispositivi n. 3., 5., 6. e 7. della DGR n. 180 del 7 febbraio 2012, su terreni censiti nel Comune di Volpago del Montello (TV), catasto terreni, foglio 39, mappale 916, nonché sezione D, foglio 7, mappale 916 sub 3, catasto edilizio urbano e nel comune di Giavera del Montello (TV) catasto terreni, foglio 19, mappale n. 160 e sezione C, foglio 8, mappale n. 160 del catasto edilizio urbano, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 238846 del 29 aprile 2010, n. 585882 del 9 novembre 2010, n. 50498 del 2 febbraio 2011, n. 132767 del 16 marzo 2011, n. 301206 del 23 giugno 2011, n. 147023 del 7 aprile 2014, n. 17373 del 18 gennaio 2016, n. 83522 del 2 marzo 2016, n. 210893 del 30 maggio 2016 e 304398 dell’8 agosto 2016;
4. di approvare l’Allegato A al presente provvedimento – in sostituzione dell’allegato “A” approvato con il dispositivo n. 4. della deliberazione della Giunta Regionale n. 996 del 29 giugno 2016 – che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell’ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle opere di cui al precedente punto 2., nonché dei dispositivi n. 3., 5., 6. e 7. della citata DGR n. 180/2012;
5. di comunicare alla società consortile “Veneta Agroenergie – società agricola consortile a r.l.” nonché alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della modifica e integrazione dell’autorizzazione unica, avviato su istanza presentata dalla medesima Società consortile;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
(seguono allegati)
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