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Materia: Energia e industria
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2184 del 23 dicembre 2016
"Biogas Bruso - società agricola a r.l.". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica (DGR n. 702/2011) alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Cona - località Foresto (VE). D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.
Con il presente atto si rilascia la modifica e integrazione all’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento avicolo - pollina), sottoprodotti della lavorazione dei cereali (farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate) alla società “Biogas Bruso – società agricola a r.l.”, ai sensi dell’art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003 – DGR n. 702 del 24 maggio 2011 - <<“Bruso Biogas s.a.r.l.”. Autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Cona (VE). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di rete per la trasmissione dell’energia elettrica.>>.
Estremi dei principali documenti dell’istruttoria: Istanza di rilascio variante n. 29284/2016 (protocollo regionale n. 292874 del 1° agosto 2016); Comunicazione di non procedibilità (protocollo regionale n. 303824 del 5 agosto 2016); Trasmissione documentazione utile alla procedibilità (protocollo regionale n. 338686 dell’8 settembre 2016); Notifica di variante inviata alle P.A. interessate (protocollo regionale n. 357455 del 22 settembre 2016); Parere non favorevole rilasciato dalla Città metropolitana di Venezia (protocollo regionale n. 376603 del 4 ottobre 2016); Parere non favorevole rilasciato dallo Sportello Unico Agricolo di Venezia di AVEPA (protocollo regionale n. 376973 del 4 ottobre 2016); Convocazione Conferenza di servizi simultanea (protocollo regionale n. 398064 del 17 ottobre 2016); Parere favorevole rilasciato dallo Sportello Unico Agricolo di Venezia di AVEPA (protocollo regionale n. 413945 del 25 ottobre 2016); Verbale della Conferenza di servizi del 26 ottobre 2016; Comunicazione di conclusione del procedimento (protocollo regionale n. 434126 dell’8 novembre 2016).
LAssessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.
La Giunta Regionale, con deliberazione dell’8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Con successivi provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale, finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).
In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti “le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all’articolo 44 della LR n. 11/2004.
Precedentemente, con DGR n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.
Anche gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili sono soggetti, ai sensi del comma 4, articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, ad un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii..
Con deliberazione della Giunta regionale n. 702 del 24 maggio 2011 e s. m. e i. (DGR n. 32 del 19 gennaio 2016) la società “Biogas Bruso – s.a. r.l.” (CUAA 04339300289), con sede legale in via Roma, n. 19 – Comune di Cittadella (PD) e operativa in via Foresto, 49 – Comune di Cona (VE), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio, in Comune di Cona – località Foresto (VE), di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico avicolo - pollina), di sottoprodotti della lavorazione dei cereali (farinaccio, farinetta, tritello e semi spezzati) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), ottenute dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.
In data 1° agosto 2016 la medesima società “Biogas Bruso s.a.r.l.” ha presentato richiesta di ulteriore variante all’esercizio al progetto approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 702 del 24 maggio 2011, superando nei fatti i contenuti della precedente modifica e integrazione del titolo abilitativo (DGR n. 32 del 19 gennaio 2016).
La variante progettuale del 1° agosto 2016 prevede, in sintesi, la modifica al piano di alimentazione dell’impianto di produzione di biogas, limitandosi ad incrementare l’utilizzo dei sottoprodotti della lavorazione dei cereali già autorizzati, che passano dalle attuali 365 tonnellate all’anno a 1.300 t/a.
Con l’occasione pare opportuno modificare anche i limiti dei parametri di emissione degli effluenti gassosi del cogeneratore alimentato a biogas. La prescrizione n. 31., di cui all’allegato “A” alla DGR n. 32/2016, prevede un limite di 150 Nmc/mg per il parametro COT (Carbonio Organico Totale). Recentemente con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 118 del 19 maggio 2016 è stata apportata una modifica alla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell’allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii., prevedendo un limite, per il medesimo parametro, di 100 mg/Nm3con esclusione della frazione metanica, in luogo dei precedenti 150 mg/Nm3.
Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ai sensi delle disposizioni attuative dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell’istruttoria in data 9 settembre 2016 e considerata la necessità di approfondimento richiesto da talune Amministrazioni pubbliche interessate, indiceva e convocava la Conferenza di servizi in modalità sincrona.
Durante l’unico incontro della Conferenza di servizi, tenutosi in data 26 ottobre 2016, le Amministrazioni e Enti pubblici interessati hanno approvato, all’unanimità, il progetto di variante dell’impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico avicolo - pollina), di sottoprodotti della lavorazione dei cereali (farinaccio, farinetta, tritello e semi spezzati), subordinatamente al rispetto di nuove prescrizioni, elencate nell’Allegato A al presente provvedimento nonché all’effettiva utilizzazione agronomica del digestato, ora classificato come “digestato agroindustriale” ai sensi del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 25 febbraio 2016, alla recente approvazione delle disposizioni di dettaglio che interverranno successivamente all’approvazione della DGR n. 1835 del 25 novembre 2016, che ha aggiornato e riordinato in Veneto la disciplina richiamata.
Successivamente, attestato che nei tempi stabiliti dalla Conferenza di servizi non sono stati trasmessi all’Amministrazione procedente elementi ostativi al progetto di variante all’esercizio delle opere in argomento, il responsabile del procedimento ha avviato a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della DGR n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla società “Biogas Bruso s.a.r.l.” una nuova modifica e integrazione all’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di energia alimentato a biogas ubicato in Comune di Cona, località Foresto (VE), in quanto:
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;
VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;
VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l’esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii;
VISTA la DGR n. 1835 del 25 novembre 2016 con la quale è stata data attuazione al DM 25 febbraio 2016 - Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica – VAS (Dir. 2001/42/CE), ai sensi della DGR 31 marzo 2009, n. 791 e del “Terzo Programma d’Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Ve-neto”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 702 del 23 febbraio 2011 e s. m. e i. (DGR n. 32 del 19 gennaio 2016);
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: modifiche all’assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 802 e 803 del 2016 e s.m.i. Legge regionale n. 31 dicembre 2012, n. 54 e s. m. i.”;
VISTO il decreto n. 33 del 2 dicembre 2016 con il quale il direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha confermato in capo al responsabile della P.O. Promozione energie rinnovabili della medesima Direzione la responsabilità dei procedimenti ex articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, nonché D Lgs n. 28/2011;
CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le “disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14”;
DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;
DATO ATTO che con nota protocollo n. 403815 del 19 ottobre 2016 la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione amministrativa e di progetto richiesta;
CONFERMATO che:
PRESO ATTO che:
DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione e esercizio dell’impianto da parte dei soggetti interessati;
delibera
(seguono allegati)
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