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Materia: Energia e industria
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2183 del 23 dicembre 2016
"Azienda agricola Tagliamento - società agricola s.r.l.". Modifica all'autorizzazione unica (DGR n. 701/2011) alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di San Michele al Tagliamento (VE). D. Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003.
Con il presente atto si rilascia la modifica all’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate) alla società “Azienda agricola Tagliamento – società agricola s.r.l.”, ai sensi dell’art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003 – DGR n. 701 del 24 maggio 2011. <<“Azienda agricola Tagliamento – società agricola s.r.l.”. Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di San Michele al Tagliamento (VE). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di rete per la trasmissione dell’energia elettrica”>>.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di rilascio variante n. 323120/2016 (protocollo regionale n. 323120 del 26 agosto 2016); Notifica alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati (protocollo regionale n. 393305 del 13 ottobre 2016).
L'Assessore Roberto Macato riferisce quanto segue.
L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.
La Giunta Regionale, con deliberazione dell’8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Con successivi provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale, finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).
In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti “le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all’articolo 44 della L.R. n. 11/2004.
Precedentemente, con DGR n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.
Anche gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili sono soggetti, ai sensi del comma 4, articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, ad un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii..
Con deliberazione della Giunta regionale n. 701 del 24 maggio 2011, la società “Azienda agricola Tagliamento – società agricola s.r.l.” (CUAA 03937740276), con sede legale e operativa in via Eridania, 19 – San Michele al Tagliamento (VE), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio in Comune di San Michele al Tagliamento (VE) di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino e avicolo), sottoprodotti della trasformazione dell’uva (vinacce e graspi) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.
Successivamente, in data 27 gennaio 2014 e in data 3 agosto 2015, la medesima società “Azienda agricola Tagliamento – società agricola s.r.l.” ha presentato ulteriori progetti di variante, autorizzati con deliberazione della Giunta Regionale n. 6 del 12 gennaio 2016, relativi a talune modifiche planivolumetriche delle opere dell’impianto, alla modifica della ricetta di alimentazione del digestore nonché della prevista installazione di un post-combustore sulla linea dei fumi del cogeneratore.
In data 26 agosto 2016 la medesima società “Azienda agricola Tagliamento – società agricola s.r.l.” ha presentato ulteriore richiesta di variante al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 701/2011 e smi.
Nello specifico, la variante presentata dalla Società agricola, prevede la rinuncia all’installazione di un post-combustore (marca GE Jenbacher Thermal reactor, modello CL.Air) da associare alla linea fumi dell’impianto di cogenerazione (marca GE Jenbacher, modello JMS 416 GS-BL), così come approvato con DGR n. 6 del 12 gennaio 2016. La mancata installazione del post-combustore è motivata dalla pubblicazione del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 118 del 19 maggio 2016, con il quale sono state apportate talune modifiche ai valori dei limiti di emissione del camino di espulsione dei fumi del motore.
Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, con nota protocollo n. 393305 del 13 ottobre 2016, portava a conoscenza delle Amministrazioni e Enti pubblici interessati i contenuti della variante e invitava le medesime Amministrazioni a prendere atto della rinuncia presentata dalla Società agricola.
Con la citata nota protocollo n. 393305/2016, si invitava inoltre, la società “Azienda agricola Tagliamento – società agricola s.r.l.” a trasmettere alle Amministrazioni e agli Enti pubblici coinvolti nell’originario procedimento amministrativo, ai sensi della DGR n. 1391/2009, copia dei nuovi elaborati progettuali costituiti dall’“Elaborato grafico TAV 1 autorizzata, con indicati gli elementi di variante – che non saranno realizzati – e quelli esistenti non più oggetto di modifica”. Solo in data 1° dicembre 2016 la Società agricola ha provveduto a inoltrare alla struttura proponente le note di avvenuta consegna degli elaborati progettuali alle Amministrazioni interessate.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;
VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;
VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;
VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l’esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;
VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 “Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l’obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).”, che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superficie dai medesimi occupate;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 725 del 27 maggio 2014, con la quale sono state apportate talune integrazioni alle disposizioni procedurali e operative disciplinate dalla citata D.G.R. n. 1391/2009;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 701 del 24 maggio 2011 e successive modifiche e integrazioni (DGR n. 6 del 12 gennaio 2016 e decreto del Direttore della Sezione Agroambiente n. 34 del 19 maggio 2016);
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.”
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: modifiche all’assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 802 e 803 del 2016 e s.m.i. Legge regionale n. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.”;
CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le “disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14”;
DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;
CONFERMATO che:
DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell’impianto da parte dei soggetti interessati;
delibera
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