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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 7 del 13 gennaio 2017


Materia: Acque

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2192 del 23 dicembre 2016

Concessione di acqua termale denominata "ANTICHE TERME EUGANEE" in comune di Battaglia Terme (PD) - Conferimento della titolarità a favore della ditta "Battaglia Terme S.r.l." a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica.

Note per la trasparenza

Conferimento della titolarità della concessione mineraria denominata "ANTICHE TERME EUGANEE" in comune di Battaglia Terme (PD), ricadente all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), a seguito del D.D.R. n.124 del 03/07/2015, relativo all'"approvazione dell'avviso e dei criteri di valutazione, ai fini del conferimento".

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Verbale di delimitazione in data 18/03/1960, redatto dal Corpo delle Miniere - Distretto di Padova;
D.Pf. Padova n.18460 Div.3ª del 03/06/1960 di rilascio originario della concessione;
D.M. del 13/09/1971 di rinnovo della concessione;
D.G.R. n.669 del 12/02/1992 di rinnovo della concessione;
D.D.R. n.104 del 17/06/2015 di differimento;
D.G.R. n.994 del 17/06/2014;
D.G.R. n.1827 del 06/10/2014;
D.D.R. n.124 del 03/07/2015 di approvazione avviso e criteri di valutazione.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin, riferisce quanto segue.

Il Direttore dell'allora Sezione Geologia e Georisorse della Regione Veneto, con D.D.R. n.124 del 03/07/2015, ha avviato le procedure di evidenza pubblica ai fini del conferimento per 21 (ventuno) anni della concessione denominata "ANTICHE TERME EUGANEE" in comune di Battaglia Terme (PD), ai sensi dell'art.13 della L.R. 40/1989.

Dall'istruttoria risulta pervenuta un'unica domanda di conferimento da parte della ditta "Battaglia Terme S.r.l."nei termini previsti dal sopraccitato Decreto; non sono pervenute domande in concorrenza e non sono state formulate osservazioni o opposizioni.

L'avviso per la presentazione delle domande di assegnazione è stato pubblicato sul B.U.R. n. 70 del 17/07/2015, nonché per 15 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio del Comune di Battaglia Terme.

La concessione è stata rilasciata originariamente con D.Pf. Padova n.18460 Div.3ª del 03/06/1960, successivamente rinnovata con D.M. del 13/09/1971 e con D.G.R. n.669 del 12/02/1992.

Con D.D.R. n.104 del 17/06/2015, è stata differita al 31/12/2016 la scadenza della concessione, nelle more dell'avvio della procedura di assegnazione.

La concessione, come risulta dal verbale di delimitazione allegato al Decreto di rilascio originario, si estende su un'area di Ha 6.34.40 (ettari sei, are trentaquattro, centiare quaranta) e al suo interno ricade 1 (un) pozzo, con portata di 300 l/min, che alimenta lo stabilimento termale denominato "Terme Euganee" in comune di Battaglia Terme (PD). Il valore delle pertinenze stimato in € 9.959,36 (novemilanovecentocinquantanove/36), risulta dalla relazione effettuata dal B.I.O.C.E. agli atti d'ufficio.

La ditta "Battaglia Terme S.r.l.", con sede in Battaglia Terme (PD) via Sant'Elena 20 - C.F. 00230430282, attuale titolare in virtù della D.G.R. n.669 del 12/02/1992 della concessione di acqua termale denominata "ANTICHE TERME EUGANEE" sita in comune di Battaglia Terme (PD), ai sensi del comma 3, art.32 della L.R. 40/1989, ha richiesto il rinnovo della concessione, allegando la documentazione prevista dall'art.12 della L.R. 40/1989; inoltre con domanda pervenuta il 25/08/2015 prot. 342416, ai sensi del D.D.R. n.124 del 03/07/2015, ha chiesto il conferimento della titolarità della concessione.

Il Programma generale di coltivazione presentato, prevede che, nell'arco temporale di conferimento, la ditta svolgerà regolarmente tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al corretto funzionamento delle attrezzature minerarie - termali esistenti.

Considerato che l'assegnatario deve garantire la corretta utilizzazione della risorsa termale, anche se del caso assicurando la continuità di esercizio dello stabilimento termale somministrato, valutata dagli uffici preposti la documentazione a corredo dell'istanza, occorre provvedere al conferimento della concessione mineraria denominata "ANTICHE TERME EUGANEE" sita in comune di Battaglia Terme (PD).

Poiché al punto 2. del D.D.R. n.124 del 03/07/2015 si dà atto che "le concessioni di cui trattasi ricadono all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) e che quindi i progetti di coltivazione, considerati nel contesto globale di estrazioni attualmente in essere, devono essere sottoposti alle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, relativamente alla valutazione di impatto ambientale (VIA)", la Gestione Unica del B.I.O.C.E, alla quale sarà assoggettata la concessione in parola, con nota in data 10/08/2015 pervenuta tramite PEC in data 11/08/2015 prot. n.329058, ha dichiarato che "sono state messe in corso le azioni necessarie finalizzate a pervenire, nel Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei, agli adempimenti attesi dalle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 relativamente alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)". Si dà fin d'ora atto che la concessione in parola dovrà conformarsi all'esito della suddetta procedura di valutazione di impatto ambientale, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'art.34 della L.R. 40/1989.

Con nota in data 16/10/2015 con prot. n.417621 l'allora Sezione Geologia e Georisorse, ai sensi del D.Lgs. 159/2001, ha richiesto l'informazione antimafia alla Prefettura competente.

La Prefettura di Padova, con nota del 29/10/2015 pervenuta il 02/11/2015 con n.prot. 442431, ha attestato che: "a carico dei soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs. 159/2011 sottoposti a verifica antimafia non è emersa la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del citato Decreto Legislativo, né di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate, indicati nel comma 4 dell'art.84 del D.Lgs. 159/2011.".

Il titolare della concessione dovrà rispettare quanto previsto dall'apposito "Disciplinare di concessione" (Allegato A) la cui bozza è parte integrante della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989, di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;

VISTO il P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale);

VISTO il Verbale di delimitazione in data 18/03/1960, redatto dal Corpo delle Miniere - Distretto di Padova;

VISTO il D.Pf. Padova n.18460 Div.3ª del 03/06/1960, di rilascio originario della concessione;

VISTI il D.M. del 13/09/1971 e la D.G.R. n.669 del 12/02/1992 di rinnovo;

VISTO il D.D.R. n.104 del 17/06/2015 di differimento;

VISTA la relazione di stima delle pertinenze della concessione;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO il D.D.R. n.124 del 03/07/2015, di evidenza pubblica e il relativo Allegato A;

VISTA la D.G.R. n.994 del 17/06/2014;

VISTA la D.G.R. n.1827 del 06/10/2014;

VISTO il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, Parte II (procedure di V.I.A.);

VISTO il D.Lgs. n.159 del 06/09/2011 (procedure antimafia);

VISTO l'art.2, comma 2 della L.R. n.54 del 31/12/2012;

PRESO ATTO che tutta la documentazione sopra menzionata è depositata agli atti della Direzione Difesa del Suolo;

delibera

1.      di conferire, per quanto in premessa esposto, alla ditta "Battaglia Terme S.r.l.", con sede in Battaglia Terme (PD), Via Sant'Elena 20 - C.F. 00230430282, la titolarità della concessione di acqua termale denominata "ANTICHE TERME EUGANEE" sita in comune di Battaglia Terme (PD) per la durata di anni 21 (ventuno) a decorrere dal 01/01/2017, e quindi fino al 31/12/2037;

2.      di stabilire che il titolare della concessione è tenuto a:

  1. corrispondere alla Regione il diritto annuo anticipato ai sensi dell'art.15 della L.R. 40/1989;
  2. far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente provvedimento, copia della nota di avvenuta sua trascrizione, presso la conservatoria dei Registri Immobiliari dell'Agenzia per il Territorio del Ministero delle Finanze competente per territorio;

3.      di stabilire che il concessionario di cui al precedente punto 1. dovrà conformarsi all'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)da parte della Gestione Unica del B.I.O.C.E., di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'art.34 della L.R. 40/1989;

4.      di stabilire che il conferimento è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;

5.      di stabilire che, nell'ambito della concessione, l'esubero di portata, rispetto a quanto previsto dall'art.22 del Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (P.U.R.T.), resta a disposizione della Regione;

6.      di approvare lo schema di Disciplinare di Concessione di cui all'Allegato A, quale parte integrante del presente provvedimento, conferendo incarico al Direttore della Direzione regionale competente in materia di acque minerali e termali, per l'integrazione e gli adeguamenti eventualmente necessari al testo dello stesso;

7.      di dare atto che la presente delibera non comporta spese a carico del bilancio regionale;

8.      di incaricare la Direzione regionale competente in materia di acque minerali e termali, dell'esecuzione del presente atto;

9.      di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;

10.    di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

11.    di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

(seguono allegati)

2192_AllegatoA_337087.pdf

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