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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 5 del 10 gennaio 2017


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2172 del 23 dicembre 2016

Modificazioni alla pesatura delle determinazioni dei soggetti coinvolti nel procedimento di valutazione annuale dei Direttori Generali delle Aziende ed Istituti del SSR.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene riformulata la pesatura delle determinazioni dei soggetti coinvolti nel procedimento di valutazione annuale dei Direttori Generali delle Aziende ed Istituti del SSR, in adempimento delle disposizioni introdotte dalla L.R. 19/2016.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L'articolo 3-bis, comma 5, del D.Lgs. 502/1992 prevede che le Regioni determinino preventivamente, in via generale, i criteri di valutazione dell'attività dei Direttori Generali, avendo riguardo al raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari.

La fondamentale importanza attribuita dall'Amministrazione regionale alla qualità dei servizi offerti ai cittadini e dell'equilibrio economico-finanziario del Servizio Sanitario regionale è stata ribadita dalla L.R. 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016" e ss.mm.ii.

La citata L.R. 23/2012, oltre ad approvare il Piano socio-sanitario regionale 2012-2016 (PSSR), ha operato alcune importanti modifiche alla L.R. 14 settembre 1994, n. 56, ed in particolare all'articolo 13 di quest'ultima, inserendo la previsione che il Presidente della Regione possa risolvere il contratto del Direttori Generali delle Aziende ed Istituti del SSR nei casi previsti dalle disposizioni contenute nel medesimo art. 13.

L'art. 13 della L.R. 56/1994, come risultante dopo la novellazione introdotta dalla L.R. 13/2012, prevede, al comma 8 quinquies, che "I direttori generali sono soggetti a valutazione annuale, con riferimento agli obiettivi loro assegnati dalla Giunta regionale ed in relazione all'azienda specificamente gestita".

L'art. 1, c. 567, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha introdotto il comma 7-bis all'art. 3-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che dispone che "L'accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso" ed il c. 568 del medesimo art. 1 della sopra citata L. 190/2014 prevede che la verifica del conseguimento, da parte dei direttori generali, degli obiettivi di salute e assistenziali di cui sopra costituisce adempimento per le Regioni ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio Sanitario Nazionale ed è effettuata nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui all'art. 9 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

La valutazione annuale dei Direttori Generali (comma 8 sexies e 8 septies del citato art. 13 della L.R. 56/1994) fa riferimento alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio (di competenza della Giunta Regionale), al rispetto della programmazione regionale (di competenza della competente Commissione Consiliare) e alla qualità ed efficacia dell'organizzazione dei servizi socio sanitari sul territorio delle aziende ULSS (di competenza della relativa Conferenza dei Sindaci, qualora costituita ai sensi dell'art. 5 della medesima L.R. 56/1994).

L'art. 13, comma 8 octies, della L.R. 56/1994, novellato dalla citata L.R. 23/2012 e dall'art. 17, c. 1, della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19, dispone che "La pesatura delle valutazioni viene fissata con provvedimento della Giunta regionale in modo tale che sia garantito un sostanziale equilibrio tra i vari soggetti e comunque non potrà essere inferiore al 20 per cento per singolo soggetto".

La L.R. 19/2016 citata ha ridefinito il numero, l'assetto organizzativo e la denominazione delle Aziende ULSS del territorio regionale a decorrere dal 1° gennaio 2017 ed ha istituito l'ente del servizio sanitario regionale di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero".

La DGR 14 maggio 2013, n. 693 "Determinazione della pesatura delle determinazioni dei soggetti coinvolti nel procedimento di valutazione annuale dei Direttori Generali delle Aziende ULSS, Ospedaliere e dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto (IOV)" ha determinato la pesatura dei soggetti coinvolti nel procedimento di valutazione annuale dei Direttori Generali delle Aziende/Istituti del SSR, ha precisato il termine temporale per la procedura di valutazione di competenza della Giunta Regionale ed ha incaricato la Segreteria regionale per la Sanità (attuale Area Sanità e Sociale) di operare il necessario raccordo.

Al fine di adempiere alle disposizioni dell'art. 13, comma 8 octies, della L.R. 56/1994, come novellato dalla citata L.R. 23/2012 e dall'art. 17, c. 1, della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19, in relazione ai Direttori Generali delle Aziende ULSS, è necessario rimodulare la pesatura delle valutazioni tra i tre soggetti coinvolti come segue, a partire dalla procedura di valutazione relativa all'anno 2017:

  1. garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio, di competenza della Giunta Regionale: 60%;
  2. rispetto della programmazione regionale derivante da specifici provvedimenti della Giunta regionale per l'anno di riferimento, di competenza della competente Commissione del Consiglio Regionale: 20%;
  3. qualità ed efficacia dell'organizzazione dei servizi sociali e socio sanitari sul territorio delle aziende ULSS, di competenza della relativa Conferenza dei Sindaci: 20%.

Non essendo i Direttori Generali delle altre Aziende/Istituti del SSR soggetti alla valutazione sulla qualità ed efficacia dell'organizzazione dei servizi sociali e socio sanitari sul territorio delle Aziende ULSS, di competenza della relativa Conferenza dei Sindaci (come disposto dal citato art. 13, c. 8 octies, della L.R. 56/1994, novellata dalla L.R. 23/2012 e dall'art. 17, c. 1, della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19), la relativa pesatura delle valutazioni, definita dalla citata DGR 14 maggio 2013, n. 693, viene così ridefinita:

  1. garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio, di competenza della Giunta Regionale: 80%;
  2. rispetto della programmazione regionale derivante da specifici provvedimenti della Giunta regionale per l'anno di riferimento (di competenza della competente Commissione del Consiglio Regionale): 20%;

Viene inoltre confermato che ognuno dei tre soggetti coinvolti nel processo di valutazione annuale dei Direttori Generali delle Aziende ed Istituti del SSR opera in autonomia per tutti gli aspetti attinenti alla definizione degli indicatori e alla conseguente raccolta ed elaborazione dei dati e che l'Area Sanità e Sociale viene incaricata di operare il necessario raccordo.

Si ritiene opportuno, inoltre, fissare al 31 luglio il termine inderogabile per le procedure di valutazione di competenza della Giunta Regionale, della competente Commissione del Consiglio Regionale e della relativa Conferenza dei Sindaci.

Nel caso la citata valutazione non venga espressa dalla competente Commissione del Consiglio Regionale o dalla relativa Conferenza dei Sindaci entro il citato termine del 31 luglio, la valutazione si intende espressa con valore pari al 100% del punteggio attribuibile da tale soggetto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 1, cc. 567 e 568, della L. n. 190 del 23/12/2014;

VISTA la L.R. 14 settembre 1994, n. 56 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 29 giugno 2012, n. 23 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 25 ottobre 2016, n. 19, ed in particolare il comma 2 dell'art. 12 (che inserisce il c. 3 ter all'art. 4 della L.R. 5 agosto 2010, n. 21), il comma 1 dell'art. 17, il comma 3 dell'art. 23 ed il comma 3 dell'art. 28;

VISTE le proprie deliberazioni n. 693 del 14 maggio 2013 "Determinazione della pesatura delle determinazioni dei soggetti coinvolti nel procedimento di valutazione annuale dei Direttori Generali delle Aziende ULSS, Ospedaliere e dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto (IOV)" e ss.mm.ii. e n. 2050 del 30 dicembre 2015 "Approvazione del nuovo schema contrattuale disciplinante la prestazione d'opera del Direttore generale di Enti e Aziende del SSR - decorrenza 1.1.2016";

VISTO l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.    di prendere atto di quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.    di disporre, in adempimento delle previsioni del comma 8 octies dell'art. 13 della L.R. 56/1994, come novellata dalla L.R. 23/2012 e dall'art. 17, c. 1, della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19, che la pesatura annuale delle valutazioni relative ai Direttori Generali delle Aziende ULSS tra i soggetti coinvolti, a partire dalla procedura di valutazione relativa all'anno 2017, sia definita nel modo seguente:

  1. garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio, di competenza della Giunta Regionale: 60%;
  2. rispetto della programmazione regionale derivante da specifici provvedimenti della Giunta regionale per l'anno di riferimento, di competenza della competente Commissione del Consiglio Regionale: 20%;
  3. qualità ed efficacia dell'organizzazione dei servizi sociali e socio sanitari sul territorio delle aziende ULSS, di competenza della relativa Conferenza dei Sindaci: 20%;

3.    non essendo i Direttori Generali delle altre Aziende/Istituti del SSR soggetti alla valutazione sulla qualità ed efficacia dell'organizzazione dei servizi sociali e socio sanitari sul territorio delle Aziende ULSS, di competenza della relativa Conferenza dei Sindaci, la relativa pesatura delle valutazioni viene così definita:

  1. garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio, di competenza della Giunta Regionale: 80%;
  2. rispetto della programmazione regionale derivante da specifici provvedimenti della Giunta regionale per l'anno di riferimento (di competenza della competente Commissione del Consiglio Regionale): 20%;

4.    di fissare al 31 luglio il termine inderogabile per le procedure di valutazione, relative all'annualità precedente, dei Direttori Generali delle Aziende ed Istituti del SSR, di competenza della Giunta Regionale, della competente Commissione del Consiglio Regionale e della relativa Conferenza dei Sindaci. Nel caso la citata valutazione non venga espressa dalla competente Commissione del Consiglio Regionale o dalla relativa Conferenza dei Sindaci entro il citato termine del 31 luglio, la valutazione si intende espressa con valore pari al 100% del punteggio attribuibile da tale soggetto;

5.    di confermare l'incarico all'Area Sanità e Sociale di realizzare il necessario raccordo nella fase di raccolta delle valutazioni di cui all'oggetto e dell'adozione di ogni atto finalizzato alla migliore realizzazione delle attività previste nella presente deliberazione;

6.    di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7.    di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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