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Materia: Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2112 del 23 dicembre 2016
Legge Regionale n. 19/2016 recante "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato - Azienda per il governo della sanità della Regione Veneto - Azienda Zero -. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende Ulss". Determinazioni attuative e contrattuali - Presa d'atto dell'elenco aggiornato dei candidati idonei alla nomina di Direttore generale degli Enti e Aziende Sanitarie e del SSR.
Con il presente provvedimento la Giunta regionale dà attuazione a talune disposizioni previste dalla L.R. n. 19/2016, approvando la modifica di alcune clausole contrattuali per i contratti in corso del Direttori generali e di Area e prende atto dell'elenco aggiornato dei candidati dichiarati idonei alla nomina a Direttore Generale di Enti e Aziende Sanitarie e Ospedaliere del SSR come risultante dall'aggiornamento disposto con l'avviso approvato con DGR n. 1771/2016.
Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue:
Le disposizioni normative di cui agli artt. 3 e 3-bis del D.Lgs n. 502/1992 recanti "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 213 ottobre 1992, n. 421" disciplinano, tra le altre, modalità, requisiti di nomina e poteri in capo al Direttore Generale delle Aziende sanitarie locali i cui confini territoriali di competenza, per Aziende socio sanitarie del Veneto, erano stati definiti con L.R. n. 56/1994.
Con l'entrata in vigore della L.R. n. 19/2016 - ferma l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e l'Istituto Oncologico Veneto - è stato ridefinito, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'assetto organizzativo delle Aziende ULSS del Veneto ha previsto, tra le altre, all'art. 14, punto 3, la soppressione delle Aziende Ulss n. 2 Feltre, n. 4 Alto Vicentino, n. 5 Ovest vicentino, n. 7 Pieve di Soligo, n. 8 Asolo, n. 13 Mirano, n. 14 Chioggia, n. 15 Alta Padovana, n. 17 Este, n. 19 Adria, n. 21 Legnago, n. 22 Bussolengo - così come precedentemente nominate dalla precitata legge regionale 56/1994 - e al successivo punto 4 del medesimo articolo, l'istituzione delle sotto indicate nuove Aziende Ulss per i confini territoriali appresso individuati:
Appare opportuno ricordare come gli attuali Direttori generali delle Aziende Ulss, Aziende Ospedaliere e IOV abbiano sottoscritto un contratto che ha contemplato anche nello schema di cui alla DGRV n. 2050/2015, l'integrazione pattizia eteronoma prevedendo all'art. 12 il "... recepimento automatico di eventuali disposizioni normative statali e regionali anche di natura economica che dovessero intervenire successivamente a disciplinare la materia".
Appare, altresì, evidente l'incisione della legge regionale di riforma nel rapporto giuridico attualmente intercorrente tra i Direttori Generali e la Regione del Veneto e per l'effetto si propone che, con decreto presidenziale e successivi atti consequenziali, venga preso atto del mutato ambito di competenza territoriale e di denominazione delle Aziende, a decorrere dal 1° gennaio 2017, come di seguito esposto:
Per effetto di tale modifica legislativa, le Aziende sanitarie venete da n. 21 risultano diminuite nel numero di 9, oltre le Aziende Ospedaliere di Padova e di Verona e l'Istituto Oncologico Veneto - con la conseguente riduzione degli organi ad esse collegati, direzione strategica e collegi sindacali e la correlata compressione dei relativi oneri il cui risparmio va a significativo beneficio per l'intero sistema SSR - cessando, al contempo, alla data del 31.12.2016, gli incarichi di Commissario ex art. 13 comma 8 duodecies LR n. 56/1994 s.m.i., previsti dalla DGR n. 2051 del 30 dicembre 2015, relativamente alle Aziende soppresse dalla predetta data del 31.12.2016.
Peraltro, si deve evidenziare come in relazione alle responsabilità gestionali poste in capo ai legali rappresentanti delle Aziende SSR, anche in relazione agli obiettivi sfidanti che la Regione annualmente fissa, la L.R. n. 19/2016 l'art. 30, abbia previsto che "il trattamento economico annuo del Direttore generale delle Aziende ed enti del servizio sanitario regionale è fissato negli importi previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale ed in particolare dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 502 del 19 luglio 1995 "Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere".
Circa gli aspetti economici, deve essere considerato anche il costante equilibrio finanziario del SSR Veneto - certificato sia dal tavolo nazionale adempimenti di cui all'intesa Stato-Regioni del 23.3.2005 che confermato dalla parifica del bilancio regionale operata annualmente dalla Corte dei Conti - e segnalata, in primis l'immediata riduzione della spesa complessiva a carico dell'Amministrazione per gli organi aziendali a seguito della riduzione delle Aziende, oltre che i cospicui risparmi che esiteranno dall'integrale applicazione delle disposizioni di cui alla più volte citata legge regionale di riforma la quale ha disposto, tra le altre, ex art. 2 la concentrazione delle attività di acquisizione beni e servizi, tramite il CRAV e a mero titolo di esempio, l'unicità delle procedure amministrative per il reclutamento del personale, la razionalizzazione del sistema della logistica oltre al controllo centrale degli investimenti a mezzo della CRITE.
Ne discende che detti interventi, unitamente alle altre iniziative intraprese per la razionalizzazione delle strutture sanitarie e amministrative, devono essere considerati anche quali misure alternative alla riduzione del trattamento economico dei Direttori generali disposta dall'art. 61, comma 14, D.L. n. 112/2008, come riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale in sentenza n. 341/2009, laddove, con riguardo agli interventi di contenimento della spesa previsti dai commi 14, 16, 20 e 21 dell'art. 61, oggetto di impugnazione, si afferma che le Regioni "possono applicare in modo parziale le misure di riduzione della spesa indicate dalle disposizioni impugnate, oppure possono applicare alcune di esse e non altre, o, ancora, possono applicare in modo parziale soltanto alcune delle misure indicate dal legislatore".
Per i motivi sopra esposti si propone, dunque, che il Presidente della Regione provveda a fissare con decorrenza 1.1.2017, tramite decreto e atti consequenziali, per i contratti in corso dei Direttori generali delle costituende Aziende e dei Direttori generali di Azienda Ospedaliera di Padova, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e dell'Istituto Oncologico Veneto, il trattamento economico annuo determinandolo nell'importo massimo previsto dal DPCM n. 502/1995 s.m.i., con possibilità di maggiorazione fino al 10%, in caso di verifica positiva dei risultati di gestione ottenuti e del conseguimento degli obiettivi di salute determinati dalla Regione, oltre a ulteriore integrazione fino al corrispondente importo massimo quantificato ex art. 1, comma 5-bis, del DPCM 502/1995 s.m.i., in relazione a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed aggiornamento - per ragioni connesse al proprio ufficio - promosse dalla Regione.
Quanto al trattamento economico spettante ai direttori di Area e cioè dei Direttori Amministrativi, Sanitari e dei Direttori dei servizi sociali e della funzione territoriale, dal 1.1.2017 rinominati, giusta L.R. n. 19/2016 Direttori dei servizi socio-sanitari, si propone di approvare la riforma dell'art. 5, limitatamente al comma 1, dello schema di contratto di prestazione d'opera approvato con DGRV n. 17/2013 adeguando l'emolumento fissandolo nella misura percentuale massima stabilita dal DPCM n. 502/1995 s.m.i., con possibilità di maggiorazione fino al 10%, in caso di verifica positiva dei risultati di gestione ottenuti e del conseguimento degli obiettivi di salute, oltre a ulteriore integrazione fino al corrispondente importo massimo quantificato ex art. 2, comma 5-bis, del DPCM 502/1995 s.m.i., in relazione a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed aggiornamento - per ragioni connesse al proprio ufficio - promosse dalla Regione.
La Legge regionale di riforma ha istituito - come noto - l'Ente di governance della Sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero" e in tal senso, con riferimento all'attuazione di quanto previsto dalla norma, nella tempistica ivi contenuta, specie per la nuova gestione dei flussi finanziari del Fondo Sanitario Regionale, è apparso necessario procedere con celerità agli adempimenti necessari a consentirne la sua piena operatività già dal 1° gennaio 2017.
Con tale scopo è stata approvata la DGR n. 1771/2016 che, tra l'altro - oltre a prevedere la possibilità di nomina commissariale del legale rappresentante dell'Azienda Zero, poi avvenuta giusta Decreto presidenziale n. 131/2016 - ha avviato la procedura per l'aggiornamento dell'elenco regionale di idonei alla carica di Direttore generale di Enti e Aziende sanitarie e ospedaliere del SSR approvando l'avviso n. 38 del 2.11.2016, pubblicato nel BUR n. 105 del 4.11.2016 secondo quanto previsto dal D.Lgs. 502/1992, modificato dalla L. 189/2012, all'art. 3-bis, comma 3, ovvero la costituzione di un elenco formato da una commissione di esperti, composta da rappresentanti regionali, di altre istituzioni indipendenti e da un componente designato dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas).
Si deve evidenziare, altresì, come la ricordata procedura, ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'art. 5 trovi applicazione nelle more dell'adozione dei decreti delegati attuativi del D.Lgs. n. 171/2016, concernente tra le altre, l'istituzione di un "elenco nazionale di soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN" e ciò anche per effetto della sentenza di illegittimità n. 251/2016, recentemente pronunciata dalla Corte Costituzionale.
Con decreto n. 127/2016 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale è stata, pertanto nominata la Commissione regionale incaricata di stilare l'elenco dei nuovi idonei - redatto in ordine alfabetico - valutando i curricula e la documentazione pervenuta, verificando la sussistenza dei requisiti richiesti dagli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, con riferimento alle funzioni da ricoprire e con la caratterizzazione della preparazione ed esperienza gestionale, in linea con il ruolo direzionale di cui all'avviso; detta Commissione ha predisposto il relativo verbale congedando l'elenco dei soggetti valutati idonei il quale è stato trasmesso in copia, con nota prot. n. 468814/2016, alla Direzione Generale dell'Area Sanità e Sociale.
Per quanto sopra esposto, si propone, dunque, di prendere atto della lista riepilogativa dei candidati risultati idonei al conferimento di incarico del Direttore Generale degli Enti e Aziende Sanitarie e Ospedaliere del SSR come risultante dalle procedure esitate dalle DGR n. 2445/2014, DGR n. 563/2016 nonché dell'aggiornamento di cui all'avviso indetto con DGR n. 1771/2016, elenco che si allega al presente provvedimento quale parte integrante (Allegato A).
In considerazione dell'esigenza di tutela dei dati personali, in ossequio alle linee guida elaborate dal Garante della protezione dei dati personali, i verbali dei lavori della Commissione, da cui risultano, tra l'altro, le operazioni e le attività compiute dalla Commissione nonché le motivazioni dei giudizi di idoneità e non idoneità di tutti i candidati, sono conservati in originale agli atti dell'Unità Organizzativa Risorse strumentali di Area della predetta Area Sanità e Sociale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. n. 502/1992;
VISTO il DPCM n. 502/1995;
VISTA la L. n. 189 dell'8.11.2012;
VISTO il D.Lgs. n. 171/2016;
VISTA la L.R. 14.9.1994, n. 56;
VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54/2012;
VISTA la L. R. n. 19/2016;
VISTA la DGR n. 2005/2002
VISTA la DGR n. 2445/2014;
VISTA la DGR n. 563/2016;
VISTA la DGR n. 1771/2016;
VISTA la nota prot. n. 468814/2016;
delibera
(seguono allegati)
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