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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 6 del 13 gennaio 2017


Materia: Bilancio e contabilità regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2120 del 23 dicembre 2016

Tassa automobilistica, veicoli di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 2, L.R. 6/2015. Sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2016. Disposizioni operative.

Note per la trasparenza

Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 242 del 22.11.2016 è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 2, L.R. 6/2015 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015". E'stata quindi eliminata l'agevolazione fiscale introdotta dalla Regione del Veneto per i veicoli dai venti ai ventinove anni di anzianità, in presenza di determinate condizioni. Pertanto, per tali veicoli resta fermo l'obbligo del versamento della tassa automobilistica nella misura ordinaria.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Ai sensi dell'art. 63, L. 342/2000, in vigore sino al 31.12.2014, gli autoveicoli e i motoveicoli di età compresa tra i venti e i ventinove anni, al fine di usufruire dell'esenzione dalla tassa automobilistica ordinaria e pagare la tassa di circolazione forfettaria, dovevano essere riconosciuti di particolare interesse storico e collezionistico, nonché dovevano essere individuati con propria determinazione dall'ASI (per autoveicoli e motoveicoli) o dalla FMI (quest'ultima competente solo in materia di motoveicoli). In altre parole, per ottenere l'agevolazione fiscale era necessario il possesso dell'attestato di storicità dell'ASI oppure l'inclusione del motoveicolo nell'elenco stilato dalla FMI.

Dal 1° gennaio 2015, il presupposto della storicità del veicolo non ha più rilevanza per la tassa automobilistica perché, ai sensi dell'art. 1, comma 666, L. 190/2014, sono stati abrogati i commi 2 e 3 dell'art. 63 citato. Ciò significa che dal 1° gennaio 2015 i veicoli di età compresa tra i venti e i ventinove anni sono stati assoggettati con legge dello Stato alla tassazione ordinaria sino al compimento del trentesimo anno di età, superato il quale, godranno ex lege del beneficio fiscale, senza alcuna attestazione di riconoscimento della eventuale storicità.

Tuttavia, dal 28.04.2015, l'esenzione per i veicoli dai venti ai ventinove anni di anzianità è stata reintrodotta dal Legislatore regionale che ha emanato la L.R. 6/2015, la quale, all'art. 2, ha ripristinato la situazione in essere fino al 31.12.2014. In particolare, ai sensi della L.R. 6/2015 godevano del beneficio fiscale, in quanto di particolare interesse storico e collezionistico, i veicoli muniti di apposito certificato di interesse storico collezionistico, rilasciato da Automobilclub storico italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e Registro Italiano Veicoli Storici (RIVS).

Tale art. 2 e quindi la disciplina sui veicoli ultraventennali da esso introdotta, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 242 del 22.11.2016 che ha ripristinato la situazione vigente sino alla data del 27.04.2015.

Pertanto, oggi, per tutti i veicoli di età compresa tra i venti e i ventinove anni, a prescindere dal possesso di qualsiasi certificazione, resta fermo l'obbligo del versamento della tassa automobilistica nella misura ordinaria e, in mancanza dei dovuti pagamenti, si dovrà procedere, in applicazione a quanto prescritto dalla legge, alle fasi di accertamento fiscale e riscossione coattiva del tributo.

E'evidente che il legittimo affidamento e la buona fede dei contribuenti che non hanno versato la tassa o che hanno versato la tassa di circolazione ridotta (28,40 euro per gli autoveicoli e 11,36 euro per i motoveicoli), nella vigenza dell'art. 2, L.R. 6/2015, possono rendere applicabili alle fattispecie che oggi risultano di omesso versamento l'art. 10, L. 212/2000, ai sensi del quale non sono irrogabili sanzioni né richiedibili interessi moratori per il ritardato versamento della tassa, ".....qualora il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorchè successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa, sia che il versamento avvenga spontaneamente sia su avviso di accertamento."

Pertanto, in via esplicativa, possono distinguersi due periodi in successione cronologica, relativamente ai quali i contribuenti che non hanno legittimamente effettuato versamenti negli anni di imposta 2015 e 2016, avranno l'obbligo di:

  • versare la tassa nella misura ordinaria, completa di sanzioni ed interessi (bollo auto con ultimo giorno di pagamento del bollo - U.G.U.P. ricadente dal 01.01.2015 - 27.04.2015);
  • versare la tassa nella misura ordinaria, senza sanzioni ed interessi moratori (bollo auto con U.G.U.P. ricadente dal 28.04.2015 - 22.11.2016);

Per consentire i pagamenti spontanei delle tasse risultate legittimamente non versate, senza l'assoggettamento a sanzioni ed interessi moratori, è necessario che la Regione chieda all'Agenzia delle Entrate - SOGEI, responsabile dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche, un nuovo codice riduzione dedicato. Avvalendosi di questo codice i contribuenti potranno sanare spontaneamente la propria posizione tributaria presso i tabaccai, le Poste Italiane o le agenzie di pratiche auto abilitate, ovvero, solo tramite Infobollo e/o bollettino di pagamento postale, nel caso debbano regolarizzare la sola quota residua rispetto la tassa di circolazione ridotta già versata. Parimenti dovrà essere aggiornato, nei medesimi termini, anche l'applicativo residente sul sito internet regionale denominato "Infobollo".

La declaratoria di illegittimità è retroattiva, e come tale travolge oltre che i rapporti futuri anche quelli pendenti. Pertanto, in virtù di questo principio le istanze di rimborso della tassa auto non ancora evase, per i veicoli dai venti ai ventinove anni di età, con ultimo giorno di pagamento del bollo (U.G.U.P.) ricadente nel periodo 28.04.2015 - 22.11.2016, dovranno essere respinte. I soggetti che hanno già ottenuto il rimborso dovranno invece versare il dovuto, spontaneamente o su accertamento.

Con il presente provvedimento, preso atto del contenuto della sentenza della Consulta n. 242 del 22.11.2016 in materia di tassa automobilistica per i veicoli di interesse storico e collezionistico, si propone di accettare, con riferimento ai veicoli dai venti ai ventinove anni di età con ultimo giorno di pagamento del bollo ricadente nel periodo 28.04.2015 - 22.11.2016, pagamenti privi di sanzioni e interessi moratori per il ritardato versamento, in applicazione dell'art. 10 della L. n. 212/2000, e di autorizzare parimenti la Direzione Finanza e Tributi, a notificare avvisi di accertamento per il solo tributo, per i veicoli citati, per i quali non si sia verificata la sanatoria in via spontanea.

Si propone altresì di autorizzare la Direzione Finanza e Tributi a richiedere all'Agenzia delle Entrate/Sogei, responsabile dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche, un nuovo codice riduzione dedicato ad uso dei contribuenti che intendono sanare la propria posizione tributaria e di autorizzare la Direzione Finanza e Tributi a respingere le domande di rimborso, non ancora definite alla data del 22.11.2016, relative a bolli auto pagati per i veicoli dai venti ai ventinove anni di età, con ultimo giorno di pagamento del bollo (U.G.U.P.) ricadente nel periodo 28.04.2015 - 22.11.2016.

Infine si propone di incaricare la Direzione Relazioni internazionali, Comunicazione e Sistar a divulgare le disposizioni impartite con il presente provvedimento mediante pubblicazione sulla home page del sito internet della Regione Veneto di apposito comunicato redatto dalla Direzione Finanza e Tributi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 10, L. 27.07.2000, n. 212 "Disposizione in materia di statuto dei diritti del contribuente";

VISTO l'art. 63, L. 21.11.2000, n. 342 "Misure in materia fiscale";

VISTO l'art. 1, comma 666, L. 23.12.2014, n. 190"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)";

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e contabilità della Regione" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" e s.m.i.;

VISTO l'art. 2 della L.R. 27.04.2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015";

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 242 pronunciata il 5.10.2016 e depositata in Cancelleria il 22.11.2016;

SENTITO il parere dell'Avvocatura in data 16.12.2016;

delibera

  1. di approvare le premesse che si intendono riportate quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di accettare, con riferimento ai veicoli dai venti ai ventinove anni di età con ultimo giorno di pagamento del bollo (U.G.U.P.) ricadente nel periodo 28.04.2015 - 22.11.2016, pagamenti senza sanzioni né interessi moratori per il ritardato versamento, in applicazione dell'art. 10, L. 27.07.2000 n. 212 "Disposizione in materia di statuto dei diritti del contribuente";
  1. di autorizzare sin d'ora la Direzione Finanza e Tributi a notificare avvisi di accertamento nel rispetto dell'art. 10 della L. 212/2000, per i veicoli di cui al punto 2), per i quali non si sia verificata la sanatoria in via spontanea;
  1. di autorizzare la Direzione Finanza e Tributi a richiedere all'Agenzia delle Entrate/Sogei, responsabile dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche, un nuovo codice riduzione dedicato ad uso dei contribuenti che intendono sanare la propria posizione tributaria;
  1. di autorizzare la Direzione Finanza e Tributi a respingere le domande di rimborso, non ancora definite alla data del 22.11.2016, relative a bolli auto pagati per i veicoli dai venti ai ventinove anni di età, con ultimo giorno di pagamento del bollo ricadente nel periodo 28.04.2015 - 22.11.2016;
  1. di incaricare la Direzione Relazioni internazionali, Comunicazione e Sistar a divulgare le disposizioni impartite con il presente provvedimento mediante pubblicazione sulla home page del sito internet della Regione del Veneto di apposito comunicato redatto dalla Direzione Finanza e Tributi;
  1. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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