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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 6 del 13 gennaio 2017


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2138 del 23 dicembre 2016

Accreditamento degli erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale a valere dall'anno 2017: istanze valutate non coerenti con l'art. 16 L.R. n. 22/2002. Deliberazioni n. 77 CR del 9 agosto 2016 e n. 104 CR del 26 ottobre 2016. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.

Note per la trasparenza

Con questo provvedimento si intende non accogliere le domande di accreditamento istituzionale, degli erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale a valere dall'anno 2017 di cui all'elenco allegato in quanto le istanze sono state valutate non coerenti con l'art. 16 L.R. n.22/2002 preso atto del parere espresso dalla competente commissione consiliare.

Elenco dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanze di accreditamento istituzionale presentate dagli erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale: agli atti;
Pareri Direttori Generali/Commissari delle Aziende U.l.s.s.: agli atti;
Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) del 4.7.2015, prot. reg. 280528 del 20.7.2016 e del 10.10.2016 prot. reg. 386726 dell'11.10.2016.
Pareri V Commissione consiliare: prot. reg. 494422 e 494439 del 19.12.2016.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L'art. 8-quater D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. stabilisce che "l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate che ne facciano richiesta subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti".

A sua volta l'art. 15 L.R. n. 22/2002 e s.m.i. prescrive che "l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria e attuativa locale" (comma 1) e che l'accreditamento istituzionale è rilasciato "... subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e ai requisiti di cui all'art. 18" (comma 4).

L'art. 16, comma 1, lett. b) e lett. d) della L.R. n. 22/2002 e s.m.i. per quanto rileva nella presente sede, stabilisce che l'accreditamento istituzionale è rilasciato subordinatamente alla sussistenza della condizione rappresentata dalla "coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale" e alla "verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi".

In merito alla disciplina legislativa di fonte statale, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che l'accreditamento non è oggetto di un diritto, posto che il diritto, in presenza dei requisiti per l'accreditamento previsti dalla legge, riguarda solo l'erogazione delle prestazioni sanitarie "in regime per così dire privato": questo perché "ogni Regione è tenuta a individuare, attraverso la programmazione sanitaria, la quantità di prestazioni erogabili nel rispetto di un tetto massimo di spesa e può accreditare nuove strutture solo se sussiste un effettivo fabbisogno assistenziale" (Cons. Stato, Sez. III, n. 2527/2013).

Con DGR n. 1923/15 la Regione Veneto ha ribadito l'autosufficienza produttiva del sistema pubblico per quanto riguarda le prestazioni di specialistica ambulatoriale di medicina di laboratorio; la Regione ha stabilito che all'acquisto di prestazioni da erogatori privati accreditati le Aziende U.l.s.s. possano ricorrere soltanto tenuto conto delle particolari esigenze locali e in primis dell'accessibilità delle strutture, della complementarietà, dell'economicità/efficienza e delle liste di attesa (cfr. art. 17-bis, L.R. n. 22/2002).

Il sistema regionale veneto, sia quanto ad accreditamenti istituzionali sia quanto ad accordi contrattuali, è quindi improntato - in conformità a quanto dispone l'art. 8-quater D.Lgs. n. 502/1992 - alla previa determinazione annuale degli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi per le Aziende U.l.s.s., per l'Azienda Ospedaliera di Padova, per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e per l'IRCCS "Istituto Oncologico Veneto" (DGR n. 2072 del 30.12.2015) e all'autosufficienza del sistema erogativo pubblico per le prestazioni di specialistica ambulatoriale di medicina di laboratorio, pur consentendo - allo scopo di garantire la necessaria flessibilità del sistema alla luce dei criteri rilevanti ex art. 17 bis L.R. n. 22/2002, ossia dei criteri rappresentati da accessibilità delle strutture, complementarietà, economicità/efficienza e liste d'attesa - che il sistema pubblico ricorra a propria integrazione e a protezione degli utenti al sistema degli erogatori privati in considerazione delle peculiari esigenze locali.

Il procedimento per il rilascio dell'accreditamento istituzionale è previsto e regolato dalla L.R. n. 22/02 agli artt. 15 e seguenti. In particolare all'art. 17 bis, si dispone in merito al procedimento di accreditamento degli erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Tale norma, oltre a scandire i tempi del procedimento, prevede che sulle domande di accreditamento si esprimano con proprio parere sia i Direttori Generali della Aziende U.l.s.s. interessate sia, successivamente, la competente Commissione Consiliare.

Con DGR n. 435 del 4 aprile 2014 ("Disposizioni attuative in materia di accreditamento istituzionale di erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e legge regionale 7.2.2014 n. 2") è stato approvato il piano attuativo del percorso per il rilascio dell'accreditamento istituzionale di erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, con cui sono stati codificati gli adempimenti, le strutture competenti in relazione ai singoli atti procedimentali ed i termini per la relativa conclusione.

In tale quadro, in ottemperanza alle citate disposizioni, in ordine a ciascuna domanda di accreditamento presentata si è espresso il Direttore Generale/Commissario di ciascuna Azienda U.l.s.s. competente per territorio, che ha elaborato - anche in base ai parametri stabiliti dalla DGR n. 981/14 - il proprio motivato parere di coerenza rispetto alle scelte della programmazione sanitaria locale.

In ragione di quanto sopra, conclusa l'istruttoria condotta dagli uffici regionali competenti, è stato predisposto l'elenco delle strutture valutate non coerenti con l'art. 16 L.R. n. 22/2002, riportando per ciascuna il parere espresso dalla Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nella seduta del 4.7.2016, prot. reg. 280528 del 20.7.2016, sentiti nella stessa sede i Direttori Generali/Commissari delle competenti Aziende U.l.s.s.

L'analisi tecnica a supporto della valutazione (e conseguente motivazione) di non coerenza con la programmazione regionale, conservata agli atti, è stata elaborata sulla base di parametri obiettivi ed omogenei.

Alla luce delle risultanze istruttorie, alle strutture richiedenti la cui domanda non è stata ritenuta coerente con la programmazione ai sensi dell'art. 16 L.R. n. 22/2002, è stata inviata la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990.

Preso atto della nota della U.O. Assistenza specialistica, liste di attesa, termale ambulatoriale prot. reg. 324463 del 29.8.2016 in merito alle osservazioni ex art. 10 bis L.n. 241/90 pervenute da alcune strutture a seguito del preavviso di rigetto, nessuna delle osservazioni pervenute è risultata utile a modificare le risultanze istruttorie comunicate alle stesse e a ritenere coerente con la programmazione le domande in esame, non essendo stato fornito nessun elemento idoneo a superare il dato oggetto di ricognizione in sede programmatoria, ossia il dato rappresentato dalla auto-sufficienza del sistema erogativo pubblico e dalla possibilità di ricorrere, in sua integrazione, a erogatori privati soltanto in caso di emersione di particolari esigenze locali riconducibili all'accessibilità delle strutture da parte degli utenti, alla complementarietà, all'economicità/efficienza e alle liste d'attesa.

Ai sensi dell'art. 17 bis comma 6 lett. C) della L.R. n.22/2002 in data 22.8.2016 con prot. reg. 319154, è stata trasmessa alla competente Commissione Consiliare, per l'espressione del previsto parere, la deliberazione n. 77/CR/2016 del 9.8.2016 "Diniego dell'accreditamento degli erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale a valere dall'anno 2017: istanze valutate non coerenti con l'art. 16 L.R. n.22/2002.Richiesta di parere alla competente Commissione consiliare. Art. 17 bis, comma 6, lett. C, Legge regionale n. 22/2002."

Con nota del 28.9.2016, prot. Cons. 22084, la V Commissione ha richiesto, a fini istruttori, copia dei pareri rilasciati dai Direttori Generali e Commissari relativi alle istanze di accreditamento oggetto delle DGR/CR nn. 75, 76 e 77, i verbali della CRITE ed infine copia delle istanze di accesso presentate dai soggetti interessati.

Con nota del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale del 20.10.2016, prot. 405953, è stata trasmessa alla V Commissione la documentazione richiesta.

La Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 104/CR/2016 del 26 ottobre 2016 "Integrazione delle DGR/CR nn. 75, 76 e 77 del 9 agosto 2016 - Accreditamento degli erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale a valere dall'anno 2017. Richiesta di parere alla competente Commissione consiliare. Art. 17 bis, comma 6, lett. C, Legge regionale n. 22/2002", con la quale sono stati rettificati errori materiali e assunte determinazioni in merito ad una istanza di accreditamento non esaminata con la precedente deliberazione n. 75 (verbale CRITE del 10.10.2016 prot. reg. 386726 dell'11.10.2016).

Con nota del 2.11.2016 prot. 423907 del Segretario della Giunta regionale, la predetta DGR/CR n. 104 veniva trasmessa alla competente Commissione.

La V Commissione consiliare, nella seduta n. 47 del 15 dicembre 2016, ha espresso parere favorevole a maggioranza sulla presente proposta di deliberazione prot. reg. 494422 e 494439 del 19.12.2016.

Peraltro, la Commissione, nell'evidenziare, in relazione ad una delle posizioni esaminate e in particolare quella della ditta Aquardens S.p.A., che l'Ulss 22 aveva espresso parere favorevole, modificando il precedente parere negativo, al rilascio del provvedimento di accreditamento, in conseguenza della dichiarazione della ditta istante per la quale la stessa era interessata al mero accreditamento in funzione della qualificazione dell'organizzazione aziendale, e non all'assegnazione di un budget economico a carico del SSR, ha richiesto espressamente "di valutare se la richiesta possa essere coerente con la normativa di settore ai fini di un eventuale accreditamento della relativa sede operativa di Aquardens S.p.A.".

Si deve al riguardo osservare che, come già segnalato con nota prot. reg. 447559 del 16.11.2016 dell'U.O. Accreditamento strutture sanitarie, l'art. 16 della Legge Regionale n. 22/02, che fissa le condizioni di rilascio dell'accreditamento, non distingue a seconda che l'istante dell'accreditamento stesso intenda operare a carico o meno del SSR, dovendosi in entrambi i casi accertare, tra l'altro, la conformità della struttura accreditanda alla programmazione sanitaria mediante, ad esempio, l'evidenza di fabbisogno locale. Detta conformità non sussiste con riguardo alla struttura appena sopra menzionata non essendo evidenziato uno specifico fabbisogno, dovendosi quindi confermare la determinazione finale negativa.

Alla luce di quanto esposto, si propone di non accogliere le istanze di accreditamento presentate dagli erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale come specificato nell'Allegato A al presente provvedimento.

In attuazione dell'art. 19 comma 2 della L.R. n. 22/2002, si precisa che le strutture non potranno inoltrare una analoga richiesta di accreditamento per le branche ritenute non coerenti con l'art. 16 della L.R. n.22/2002, prima che sia decorso un anno dalla data del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 e ss. mm. ii.;

VISTA la DGR n. 2201 del 06 novembre 2012 "Disciplina per la regolazione dei mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento istituzionale rilasciato a strutture sanitarie private, ai sensi della legge regionale n. 22/2002";

VISTA la DGR n. 435 del 04 aprile 2014 "Disposizioni attuative in materia di accreditamento istituzionale di erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 e legge regionale 7.2.2014 n. 2";

VISTA la DGR n. 981 del 17 giugno 2014 "Definizione dei criteri di cui all'art. 17 bis, comma 1, della Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22";

VISTA la DGR n. 1923 del 23 dicembre 2015 "Specialistica ambulatoriale privata accreditata erogata nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto: assegnazione quote di budget per il biennio 2016 - 2017";

VISTA la DGR n. 2072 del 30 dicembre 2015 "Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ULSS del Veneto, l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e per l'IRCCS "Istituto Oncologico Veneto" per l'anno 2016";

VISTAla propria Deliberazione n. 77 CR del 9 agosto 2016 "Diniego dell'accreditamento degli erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale a valere dall'anno 2017: istanze valutate non coerenti con l'art. 16 L.R. n.22/2002.Richiesta di parere alla competente Commissione consiliare. Art. 17 bis, comma 6, lett. C, Legge regionale n. 22/2002";

VISTA la propria Deliberazione n. 104 CR del 26 ottobre 2016 "Integrazione delle DGR/CR nn. 75, 76 e 77 del 9 agosto 2016 - Accreditamento degli erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale a valere dall'anno 2017";

VISTI i pareri dei Direttori Generali/Commissari delle Aziende U.L.S.S. del Veneto agli atti;

VISTA la nota della U.O. Assistenza specialistica, liste di attesa, termale ambulatoriale prot. reg. 324463 del 29.8.2016;

VISTI i verbali delle sedute della CRITE del 4.7.2015, prot. reg. 280528 del 20.7.2016 e del 10.10.2016 prot. reg. 386726 dell'11.10.2016;

VISTI i pareri della V Commissione consiliare prot. reg. 494422 e 494439 del 19.12.2016;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.   di recepire le risultanze del parere espresso dalla competente Commissione consiliare, così come descritte in premessa e qui richiamate;

2.   di non accogliere le istanze degli erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale individuati e come specificati nell'Allegato A al presente provvedimento, in quanto ritenute non coerenti con la programmazione regionale e con la ricognizione dei fabbisogni effettuata in sede programmatoria ex art. 16 L.R. n.22/2002;

3.   di notificare il presente atto alle strutture di cui all'Allegato A e di darne comunicazione alle Aziende U.l.s.s. competenti per territorio;

4.   di incaricare, l'U.O. Accreditamento area sanitaria, struttura afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria, dell'attuazione ed esecuzione del presente atto;

5.   di delegare l'U.O. Accreditamento area sanitaria, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.l.s.s. di riferimento;

6.   di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

7.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8.   di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

2138_AllegatoA_336462.pdf

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