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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 5 del 10 gennaio 2017


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2113 del 23 dicembre 2016

Autorizzazione a proporre ricorso per conflitto di attribuzioni avverso l'art. 5, commi 1 e 2 del D.P.R. 12 settembre 2016 n. 194, recante "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124", pubblicato nella Gazz. Uff. 27 ottobre 2016, n. 252.

Note per la trasparenza

Si tratta di autorizzare l’impugnazione da parte della Regione del Veneto di norme statali lesive delle prerogative regionali.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

L’art. 134 Cost. affida al giudizio della Corte costituzionale, tra l’altro, “i conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni”. A tale riguardo l’art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante “Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale” statuisce che: “Se la Regione invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato ovvero ad un'altra Regione, lo Stato o la Regione rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per il regolamento di competenza. Del pari può produrre ricorso la Regione la cui sfera di competenza costituzionale sia invasa da un atto dello Stato”.

Nella interpretazione della Corte “la figura dei conflitti di attribuzione non si restringe alla sola ipotesi di contestazione circa l'appartenenza del medesimo potere, che ciascuno dei soggetti contendenti rivendichi per sé, ma si estende a comprendere ogni ipotesi in cui dall'illegittimo esercizio di un potere altrui consegua la menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate all'altro soggetto” (decisione 110/1970; v. anche decisioni 129/1981, 195/2007, 337/2009, 305/2011 e 130/2014)

Una tale ipotesi di conflitto per menomazione o interferenza si è determinato in sede di attuazione dell’articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, rubricato “Norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi”, a norma del quale: “Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate norme di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:

a) individuazione dei tipi di procedimento amministrativo, relativi a rilevanti insediamenti produttivi, a opere di interesse generale o all'avvio di attività imprenditoriali, ai quali possono essere applicate le misure di cui alle lettere c) e seguenti;

b) individuazione in concreto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, nell'ambito dei tipi di procedimento indicati alla lettera a), dei singoli interventi con positivi effetti sull'economia o sull'occupazione per i quali adottare le misure di cui alle lettere c) e seguenti;

c) previsione, per ciascun procedimento, dei relativi termini, ridotti in misura non superiore al 50 per cento rispetto a quelli applicabili ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

d) per i procedimenti di cui alla lettera b), attribuzione, previa delibera del Consiglio dei ministri, di poteri sostitutivi al Presidente del Consiglio dei ministri o a un suo delegato;

e) previsione, per i procedimenti in cui siano coinvolte amministrazioni delle regioni e degli enti locali, di idonee forme di raccordo per la definizione dei poteri sostitutivi di cui alla lettera d);

f) definizione dei criteri di individuazione di personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche, in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative, di cui possono avvalersi i titolari dei poteri sostitutivi di cui alla lettera d) senza riconoscimento di trattamenti retributivi ulteriori rispetto a quelli in godimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”

In attuazione di tale disposizione di legge, infatti, è stato adottato il D.P.R. 12 settembre 2016 n. 194, recante norme per la semplificazione e l'accelerazione di procedimenti amministrativi riguardanti “rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto sul territorio o l'avvio di attività imprenditoriali suscettibili di avere positivi effetti sull'economia o sull'occupazione”.

In particolare il regime acceleratorio prevede una riduzione dei termini procedimentali cui accede, in caso di inutile decorso degli stessi, l’avocazione del relativo potere mediante l’esercizio di poteri sostitutivi.

A tale ultimo riguardo l’art. 5 disciplina l’esercizio dei poteri sostitutivi nel caso in cui siano involte “competenze delle Regioni e degli enti locali”. In particolare tale disposizione statuisce che: “Nei casi in cui l'intervento coinvolga esclusivamente, o in misura prevalente, il territorio di una regione o di un comune o città metropolitana, e non sussista un preminente interesse nazionale alla realizzazione dell'opera, il Presidente del Consiglio delega di regola all'esercizio del potere sostitutivo il presidente della regione o il sindaco.

Fuori dei casi di cui al comma 1, quando l'intervento coinvolga le competenze delle regioni e degli enti locali, le modalità di esercizio del potere sostitutivo sono determinate previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

I sopracitati commi risultano lesivi delle attribuzione costituzionalmente riconosciute in capo alle Regioni. Nello specifico il primo comma prevede l’avocazione in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri del potere amministrativo non esercitato, ove l’intervento insista geograficamente sul territorio di una Regione o di un Comune e non sussista un preminente interesse nazionale, prevedendo la mera facoltà di delegare il potere sostitutivo al presidente della Regione o al Sindaco interessati. In tal modo, pur in presenza di interessi prevalentemente, se non esclusivamente, “locali” e dinanzi a competenze “territoriali”, si sottrae alla Regione o, rectius, si invade la naturale loro competenza all’esercizio delle funzioni amministrative come riconosciute e garantite ex artt. 117, commi III e IV e 118 Cost. Ciò in assenza di un interesse “centrale” che giustifichi tale avocazione e senza che sia prevista alcuna forma di concertazione interistituzionale, in violazione del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost.

Il secondo comma, invece, risulta non adeguatamente coordinato con la previsione del primo comma, ingenerando una disciplina sovrapposta e di difficile applicabilità. Risulta, inoltre, lesivo del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost nella parte in cui prevede una determinazione della Conferenza Unificata pur laddove siano involti esclusivamente competenze e interessi regionali. Il che avrebbe richiesto l’intervento decisorio della Conferenza Stato-regioni.

Si determina perciò, per effetto dell’art. 5, commi 1 e 2, del D.P.R. 12 settembre 2016 n. 194, una invasione o, rectius, una usurpazione delle attribuzione costituzionalmente riconosciute in capo alle Regioni a norma dei commi 3 e 4 dell’art. 117 Cost. nonché degli artt. 118 e 120 Cost., ingenerando una menomazione della competenza regionale e ledendo pur anche il canone della leale collaborazione.

Quanto sopra premesso, si ritiene di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a promuovere ricorso per conflitto di attribuzioni avanti la Corte costituzionale ai sensi dell’articolo 134 della Costituzione, a difesa delle prerogative riconosciute dalla Costituzione alla Regione, avverso l’art. 5, commi 1 e 2 del D.P.R. 12 settembre 2016 n. 194, recante “Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, pubblicato nella Gazz. Uff. 27 ottobre 2016, n. 252.

Il patrocinio della Regione Veneto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, è affidato anche disgiuntamente tra loro, all'avv. Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, e all'avv. Luigi Manzi del Foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo Studio legale di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri n. 5.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

-   visto l'art. 2, comma 2, lett. m) l.r. 31.12.2012, n. 54;

-   vista la L.R. n. 24 del 16.8.2001;

-   visti l’ art. 6 L.R. 1.9.1972 n. 12 e l’art.6 L.R. 10.12.1973 n. 27;

-   vista la DGR n. 2472 del 23.12.2014;

delibera

  1. di autorizzare il Presidente pro tempore della Giunta regionale, per le motivazioni e secondo quanto esposto nelle premesse, a proporre ricorso per conflitto di attribuzioni avanti la Corte costituzionale, ai sensi dell’articolo 134 della Costituzione, a difesa delle prerogative riconosciute dalla Costituzione alla Regione, avverso l’art. 5, commi 1 e 2 del D.P.R. 12 settembre 2016 n. 194, recante “Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, pubblicato nella Gazz. Uff. 27 ottobre 2016, n. 252.
  2. di affidare il patrocinio della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro all'avv. Ezio Zanon Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, e all'avv. Luigi Manzi del Foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo Studio legale di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri n. 5;
  3. di dare atto che le spese di patrocinio previste nel presente provvedimento sono determinabili secondo quanto previsto dall’art. 2230 del codice civile e dall’art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 e saranno impegnate con separato provvedimento dell’Avvocato Coordinatore
  4. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
  5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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