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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 3 del 05 gennaio 2017


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1998 del 06 dicembre 2016

Integrazione alla deliberazione n. 1793 del 7 novembre 2016: "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi freschi e conservati. Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione n. 536 del 2 marzo 2010 di approvazione della convenzione tra Regione Veneto, l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario ed Unioncamere Veneto. "Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23, articolo 11".

Note per la trasparenza

Si provvede a fornire ulteriori precisazioni sulle tempistiche e modalità di erogazione dell'indennizzo delle spese sostenute dall’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario ed Unioncamere Veneto.

Il relatore Federico Caner riferisce quanto segue.

Con legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 la Regione ha disciplinato la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, freschi e conservati, in attuazione della legge 23 agosto 1993, n. 352 che fissa i principi fondamentali in materia e del Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 “Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.

L’articolo 11 della citata legge regionale n. 23/1996 prevede che, per ottenere l’autorizzazione alla vendita dei funghi epigei freschi spontanei, l’esercente deve essere riconosciuto idoneo all’identificazione delle specie fungine commercializzate dai competenti servizi territoriali della Regione, individuati dalla Giunta Regionale e ai candidati riconosciuti idonei sono rilasciati i relativi attestati di superamento di prova d’esame e di dichiarazione di idoneità all’identificazione delle specie fungine commercializzate.

Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 23/1996, con le deliberazioni n. 5755 del 17 dicembre 1996 e n. 2759 del 3 agosto 1999 la Giunta regionale ha individuato nell’Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto ESAV (ora Veneto Agricoltura) la struttura competente a gestire gli aspetti organizzativi ed operativi riguardanti il riconoscimento dell’idoneità alla identificazione delle specie fungine commercializzate, e nell’Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto (Unioncamere Veneto), la struttura col compito di affiancare Veneto Agricoltura nelle fasi gestionali ed organizzative delle procedure finalizzate al riconoscimento dell’idoneità.

Con successiva deliberazione n. 536 del 2 marzo 2010, la Giunta regionale ha approvato la convenzione con Veneto Agricoltura e Unioncamere del Veneto per l’attuazione dell’articolo 11 della L.r. 23/1996, convenzione che è stata sottoscritta in data 7 luglio 2010 e della durata inizialmente prevista di cinque anni.

Ai sensi dell’articolo 8 della sopra citata convenzione, per la realizzazione del programma operativo è prevista la corresponsione, da parte della Regione, dei costi sostenuti da Veneto Agricoltura ed Unioncamere del Veneto, sulla base dei preventivi presentati e successiva rendicontazione, compatibilmente con quanto previsto dagli stanziamenti del bilancio annuale di previsione.

Al fine di dare continuità a tale servizio, con deliberazione n. 1793 del 7 novembre 2016 la Giunta regionale, oltre a prendere atto che, ai sensi della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, Veneto Agricoltura è soppressa e posta in liquidazione e pertanto ad essa subentra l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, ha stabilito di confermare il rapporto convenzionale fra Regione del Veneto, Veneto Agricoltura e Unioncamere Veneto, di cui alla deliberazione n. 536 del 2 marzo 2010, per l’attuazione dell’articolo 11 della Legge regionale 23/1996, fissando il temine di durata della convenzione stessa al 31 dicembre 2018.

Ha inoltre stabilito, ai fini dell’operatività gestionale e contabile e di una uniformità e semplificazione delle procedure, di modificare i termini di erogazione delle somme assegnate ai soggetti sottoscrittori della convenzione, prevedendo che la liquidazione avvenga, per entrambi e contraenti, in un’unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno, previa acquisizione di idonea documentazione contabile delle spese sostenute nell’anno solare precedente.

Ora, per mero errore materiale, e fermo restando la data indicata, nella delibera n. 1973/2016 si è fatto riferimento esclusivamente alla fase di rendicontazione, mentre si è tralasciato il presupposto per la concessione, entro il 30 aprile di ogni anno, degli oneri di ristoro dei costi sostenuti dai soggetti sottoscrittori della convenzione in via preventiva e sulla scorta delle previsioni di operatività dell’anno di riferimento.

Pertanto, con il presente provvedimento, si ritiene opportuno precisare ulteriormente le modalità per la dimostrazione dell’esigibilità della spesa sostenuta dall’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario e da Unioncamere Veneto, stabilendo che, ferma restando la rendicontazione dell’attività svolta nell’anno precedente, alla data del 30 aprile di ogni anno, va acquisito, alla stessa data, anche il preventivo e il programma operativo relativo all’anno per il quale viene erogato il finanziamento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 23 agosto 1993, n. 353: “Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”, come modificata dal D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 “Regolamento concernente la disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”;

VISTA la Legge Regionale 19 agosto 1996, n. 23: “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”;

VISTA la legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”;

VISTA la L.r. 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 5755 del 17 dicembre 1996, n. 2759 del 3 agosto 1999, n. 536 del 2 marzo 2010, n. 790 del 14 maggio 2015 e n. 1793 del 7 novembre 2016;

delibera

  1. di integrare il punto 3. della deliberazione n. 1793 del 7 novembre 2016 relativa alla disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi freschi e conservati, aggiungendo al termine della frase le parole: “e presentazione del preventivo e del programma operativo relativo all’anno per il quale viene erogato il finanziamento”;
  1. di stabilire che rimane invariato quant’altro previsto dalla deliberazione n. 1793/2016;
  2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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