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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 2 del 03 gennaio 2017


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1979 del 06 dicembre 2016

Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell'art. 13 della L.R. 4/2016. Modifica ed integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si provvede a fornire ulteriori chiarimenti e specificazioni rispetto a quanto già stabilito con DGR n. 1020 del 29/06/2016 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a disciplinare le modalità applicative dell'art. 13 della L.R. 4/2016.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 1020 del 29/06/2016 "Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". Modalità di attuazione dell'art. 13", pubblicata sul BUR n. 71 del 22/07/2016, la Giunta regionale ha fornito indicazioni circa le modalità da adottare per l'applicazione sul territorio regionale di quanto disposto dall'art. 13 della norma regionale in materia di rinnovo di autorizzazioni o concessioni relative all'esercizio di attività per le quali all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna VIA e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA.

Con il presente provvedimento si intendono inoltre fornire alcuni chiarimenti ed ulteriori specificazioni in merito a quanto già disposto con la DGR n. 1020/2016 come di seguito specificato.

Relativamente alla sezione ambito di applicazione riportata nella delibera in questione, si specifica che la procedura di cui all'art. 13 della L.R. n. 4/2016 trova applicazione nei confronti delle attività realizzate successivamente al 3 luglio 1988, data di scadenza del termine di attuazione della direttiva 85/335/CEE, come affermato dalla Corte Costituzionale (si veda in particolare la sentenza n. 120/2010), che rientrano tra le tipologie di interventi elencati negli allegati III e IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e che nel frattempo non siano stati oggetto di specifiche procedure di V.I.A. a seguito di modifiche o aggiornamenti autorizzativi.

Va da sé che in ogni caso, in sede di rinnovo, saranno verificate dall'autorità competente al rilascio del provvedimento tutte le condizioni tecnico-ambientali necessarie per la prosecuzione delle attività nel contesto territoriale attuale in cui risultano inserite le opere.

Si specifica inoltre che quanto disposto dall'art. 13 della L.R. n. 4/2016 non trova applicazione nei casi di mera proroga dei termini temporali dei provvedimenti di autorizzazione/concessione, previsti da specifica normativa di settore, che non comportino una riconsiderazione dell'oggetto dell'originaria autorizzazione/concessione, e che conseguentemente non vadano ad incidere, nella sostanza, in modo diverso sull'interesse ambientale rispetto all'originario provvedimento.

In particolare, per quanto attiene l'attività di cava, si precisa quanto segue:

  1. le proroghe dei termini per l'ultimazione dei lavori di coltivazione, previste dall'ultimo comma dell'art. 25 della L.R. n. 44/1982, che prevedono il mero spostamento della data di conclusione dei lavori non sono soggette all'art. 13 della L.R. n. 4/2016;
  2. le varianti non sostanziali ai progetti di coltivazione di cava, previste ai punti 6) e 7) dell'allegato A alla DGR n. 652 del 20.03.2007, non determinando incrementi del volume di materiale utile da estrarsi o delle superfici di cava, o modificazioni sostanziali della forma del recupero approvato, non sono riconducibili alle fattispecie indicate lettera t) del punto 8) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e pertanto non sono soggette all'art. 13 della L.R. 4/2016;
  3. le autorizzazioni di cui all'art. 27 della L.R. 44/1982 rilasciate successivamente alla decadenza della cava e quelle da rilasciare nel caso di riattivazione della cava senza che sia stata presentata domanda di proroga nei termini stabiliti per la conclusione dei lavori, nel caso in cui il progetto di coltivazione precedentemente autorizzato non sia modificato o sia oggetto di varianti non sostanziali, sono soggette all'art. 13 della L.R. 4/2016 e trovano applicazione le modalità procedurali di cui alla DGR 1020/2016.

Relativamente alla sezione Istruttoria e parere riportata nella delibera in questione, si specifica che la convocazione della conferenza dei servizi non è prevista nel caso di procedure di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006.

Inoltre, tenuto conto che l'art. 13 della L.R. 4/2016 prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente, si specifica che il parere assunto nell'ambito della conferenza dei servizi di cui sopra è finalizzato alternativamente:

  • a confermare la situazione esistente senza necessità di mitigazioni;
  • ad accogliere le eventuali proposte di mitigazione formulate dal proponente;
  • ad indicare le nuove misure di mitigazione da adottare.

Per quanto attiene la documentazione da presentare - p.to b) della sezione Procedura per i rinnovi di autorizzazione/concessione senza nuove opere - al fine di eliminare possibili dubbi interpretativi in merito quanto riportato nella DGR 1020/2016, appare opportuno ridefinire i contenuti della relazione da allegarsi all'istanza, di seguito specificati:

  • una descrizione delle attività e delle opere esistenti contenente informazioni generali, dati tecnici e notizie relative alle attività svolte, dimensioni strutture, flussi di input/output ecc.;
  • una rappresentazione grafica e cartografica delle opere con almeno una planimetria dell'area dell'attività dalla quale dovrà risultare la situazione attuale dell'azienda con evidenziati i punti di emissione, gli scarichi, eventuali aree di deposito rifiuti etc.;
  • la copia delle autorizzazioni in essere;
  • l'indicazione di eventuali sistemi di gestione in materia di ambiente (ISO 14001 o EMAS) di cui l'attività o il sito è in possesso;
  • la descrizione degli impatti sulle matrici ambientali interessate connessi all'esistenza dell'opera, all'utilizzazione delle risorse naturali, all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti, finalizzata all'individuazione delle eventuali misure di mitigazione necessarie;
  • eventuali dati di monitoraggio delle attività esistenti;
  • misure di mitigazione adottate;
  • proposte di eventuali misure di mitigazione da adottare in futuro.

In riferimento alla sezione Coordinamento tempistica per effettuazione procedure ex art. 13 con procedure per il rilascio di rinnovo autorizzazione/concessione (e nello specifico al punto 2), si fa presente che risultano attualmente in fase di approvazione a livello europeo le BAT Conclusions relative agli allevamenti avicoli e suinicoli, che forniranno ulteriori elementi per la regolamentazione e l'esercizio degli impianti in questione e per il contenimento delle relative emissioni.

Premesso quanto sopra, tenuto conto che sarà conseguentemente necessario provvedere all'aggiornamento delle linee guida regionali di settore di cui alla DGR n. 1299 del 3 luglio 2012, si ritiene opportuno, per quanto attiene gli impianti per l'allevamento intensivo di animali di cui al punto 1 lett. c) dell'allegato A2 della L.R. 4/2016, fissare in 24 mesi (anziché in 12 mesi come stabilito nella DGR 1020/2016) il termine massimo previsto per l'eventuale proroga delle autorizzazioni di carattere generale alle emissioni in atmosfera in deroga, ai sensi dell'articolo 272, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006.

Ciò al fine di poter integrare, nell'ambito delle procedure da effettuarsi ai sensi dell'art. 13 della L.R. 4/2016, gli ulteriori elementi di valutazione previsti nelle BAT Conclusions relative al settore degli allevamenti, di cui sarà opportuno tenere conto nell'ambito del tavolo tecnico previsto dalla DGR 1020/2016 per la definizione di specifiche modalità applicative di dettaglio della procedura ex art. 13.

Si specifica in ultimo che quanto previsto dalla presente deliberazione, nonché dalla precedente DGR n. 1020/2016, trova applicazione per tutte le tipologie progettuali di cui all'Allegato A della L.R. n. 4/2016, salvo diversa regolamentazione eventualmente emanata dalla Giunta regionale per specifiche tipologie progettuali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 2 co. 2 della L.R. n. 54/2012;

VISTA la L.R. n. 4/2016 che ha abrogato la L.R. n.10/1999;

VISTA la DGR n. 1020 del 29/06/2016;

delibera

1.      di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2.      di dare atto che il presente provvedimento modifica ed integra, come riportato in premessa, quanto già disposto con DGR n. 1020 del 29/06/2016 in merito alle modalità di espletamento delle procedure di VIA nei casi di cui all'art. 13 della L.R. 4/2016;

3.      di far salvo quanto altro disposto con DGR n. 1020 del 29/06/2016 e non espressamente modificato dal presente provvedimento;

4.      di dare atto che quanto previsto dalla presente deliberazione, nonché dalla precedente DGR n. 1020/2016, trova applicazione per tutte le tipologie progettuali di cui all'Allegato A della L.R. n. 4/2016, salvo diversa regolamentazione eventualmente emanata dalla Giunta regionale per specifiche tipologie progettuali;

5.      di trasmettere la presente deliberazione alle Province ed alla Città Metropolitana di Venezia, all'ANCI, ai Direttori di Area regionali per la successiva trasmissione alle Direzioni afferenti, all'ARPAV, ai Consigli di Bacino del Veneto ed all'Unione Veneta Bonifiche;

6.      di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

7.      di incaricare la Direzione Commissioni Valutazioni dell'esecuzione del presente atto;

8.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9.      di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

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