Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 3 del 05 gennaio 2017


Materia: Sanità e servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1969 del 06 dicembre 2016

Approvazione di un Protocollo di intesa tra l'amministrazione regionale e le rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali del Comparto Sanità riguardante i primi interventi in materia di personale del SSR alla luce della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19 e approvazione di linee guida per l'emanazione da parte del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale delle indicazioni attuative, per le Aziende ed enti del SSR, delle disposizioni di cui all'articolo 16, commi 4 e 5 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella L. 15 luglio 2011, n. 111.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva un protocollo di intesa con le rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali del Comparto Sanità volto ad avviare la definizione di alcune problematiche riguardanti il personale dipendente del Servizio sanitario regionale dello stesso Comparto conseguenti all'individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle aziende sanitarie disposta dalla L.R. 25 ottobre 2016, n. 19. Con la stessa deliberazione si approvano anche linee guida per l'emanazione da parte del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale di indicazioni per l'attuazione nelle aziende ed enti del SSR di alcune disposizioni di una legge nazionale che prevedono la possibilità di adozione di piani triennali di razionalizzazione delle spese, con attribuzione di una parte dei relativi risparmi a misure di incentivazione per il personale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La L.R 25 ottobre 2016, n. 19 ha costituito l'Azienda Zero ed ha individuato i nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS costituiti attraverso l'incorporazione in alcune delle stesse aziende, di cui è stata modificata la denominazione, di altre aziende, che sono state contestualmente soppresse.

Al fine di dare piena attuazione alle sue disposizioni, la legge in parola ha previsto l'adozione da parte della Giunta Regionale di specifici provvedimenti sentita, laddove prescritto, la competente commissione consiliare.

Peraltro l'articolo 14, comma 2, della richiamata L.R. 19/2016 stabilisce che la ridefinizione dell'assetto delle Aziende ULSS decorre dal 1° gennaio 2017. Ciò comporta, tra l'altro, che, ai sensi dell'articolo 2112 del Codice civile e dell'articolo 31 del D.Lgs. 165/2001, dalla predetta data i rapporti di lavoro del personale già dipendente delle aziende soppresse saranno trasferiti all'azienda incorporante, senza soluzioni di continuità.

Tale trasferimento implica ricadute di carattere organizzativo e gestionale relative all'applicazione dei contratti integrativi (e più in generale degli accordi e dei regolamenti oggetto di relazioni sindacali riguardanti le aziende accorpanti ed accorpate), all'omogeneizzazione dei trattamenti economici dei dipendenti, all'applicazione degli istituti contrattuali, alla mobilità interna ed esterna, etc..

Allo scopo di predisporre un percorso volto a definire le predette tematiche, anche attraverso l'attivazione di uno specifico tavolo di consultazione e confronto per il monitoraggio del complesso delle fasi attuative della L.R. 19/2016, in data 24 novembre 2016 l'Assessore alla Sanità e Programmazione Sociosanitaria e il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale hanno condiviso con le rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali del Comparto Sanità l'allegato protocollo di intesa (Allegato A), che si propone di approvare.

Nel citato protocollo si conviene, tra l'altro, di promuovere l'adozione da parte delle aziende sanitarie dei piani triennali di razionalizzazione delle spese di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella L. 15 luglio 2011, n. 111, piani che possono prevedere di utilizzare una quota dei risparmi eventualmente conseguiti per misure di incentivazione del personale del Comparto Sanità. Per favorire un'omogenea applicazione della previsione di legge nelle aziende del SSR, si è altresì previsto che il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale emani apposite indicazioni alle stesse aziende, sentite le OO.SS. firmatarie del protocollo, entro il mese di dicembre del 2016.

Si ritiene a tal fine opportuno approvare un documento generale di linee guida (Allegato B), che orienti le indicazioni di dettaglio che saranno emanate dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R 25 ottobre 2016, n. 19;

VISTO l'articolo 31 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'articolo 2112 del codice civile;

VISTO l'articolo 16, commi 4 e 5, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella L. 15 luglio 2011, n. 111;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
  2. di approvare l'allegato Protocollo di intesa (Allegato A) sottoscritto il 24 novembre 2016 dall'Assessore alla Sanità e Programmazione Socio sanitaria, dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale e dalle rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali del Comparto Sanità, riguardante i primi interventi in materia di personale dello stesso Comparto alla luce della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19;
  3. di approvare le allegate linee guida (Allegato B) per l'emanazione da parte del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale delle indicazioni volte a favorire un'omogenea applicazione nelle aziende ed enti del SSR dei piani triennali di razionalizzazione delle spese di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella L. 15 luglio 2011, n. 111;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1969_AllegatoA_335199.pdf
1969_AllegatoB_335199.pdf


Torna indietro