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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 3 del 05 gennaio 2017


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1968 del 06 dicembre 2016

Conferma dell'accreditamento istituzionale a stabilimenti termali (class. B7). Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

Note per la trasparenza

Provvedimento di conferma dell'accreditamento istituzionale agli stabilimenti termali (class. B7) in quanto valutati conformi ai requisiti di cui alla DGR n. 2417 del 31.7.2007, con allegato elenco delle strutture con indicazione delle prestazioni accreditate e del livello tariffario attribuito.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Decreti di accreditamento: agli atti.
DGR n. 1752/2013;
Verbale Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) seduta del 4.7.2016 prot. reg. 280528 del 20.7.0216;
Rapporti di verifica a cura dell'Azienda U.l.s.s. n. 16 Padova: agli atti.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con la DGR n. 1752 del 3.10.2013, successivamente alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria - ARSS, disposta con L.R. n. 43 del 23.12.2012, è stata portata a conclusione la ricognizione degli stabilimenti termali accreditati (class. B7 ex DGR 2501/04).

Col citato provvedimento giuntale è stato contestualmente affidato all'Azienda U.l.s.s. n. 16 Padova l'incarico di portare a compimento le visite di verifica presso gli stabilimenti termali accreditati che, a seguito della citata soppressione di ARSS, non avevano ancora concluso il percorso di verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento previsti dalla DGR 2417/07.

A seguito della conclusione dell'incarico affidato all'Azienda U.l.s.s. n. 16 Padova, dalla documentazione agli atti, risulta che gli stabilimenti termali di cui all'Allegato A:

-         sono in possesso dell'accreditamento istituzionale, rilasciato con provvedimento regionale;

-         sono risultati conformi ai requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come si evince dai rapporti di verifica.

Tutti gli stabilimenti termali di cui all'Allegato A sono risultati in possesso dell'autorizzazione all'esercizio in corso di validità ovvero hanno attestato, mediante il deposito delle liste di autovalutazione presso i Comuni competenti, il mantenimento dei requisiti di autorizzazione. I citati enti, competenti al rilascio dell'autorizzazione, hanno comunicato di aver avviato le conseguenti procedure di verifica finalizzate alla conferma (Comune di Abano Terme prot. reg. 386786 dell'11.10.2016 e Comune di Salzano prot. reg. 434553 dell'8.11.2016).

Per ciascuno stabilimento l'Azienda U.l.s.s. n. 16 Padova, alla luce dei punteggi riportati nel rapporto di verifica, ha attribuito il livello tariffario in conformità ai criteri di cui all'Allegato C "Regole e criteri per la definizione e attribuzione di livelli tariffari differenziati alle aziende termali accreditate con accordo contrattuale" della DGR 2417/07 specificando altresì, la tipologia di prestazioni accreditate.

Si precisa infine, che le prestazioni oggetto del presente nell'accreditamento, richiamata la DGR 2714/2012, sono erogabili anche in regime INAIL e INPS, ai sensi della L. 323/2000, qualora la struttura abbia sottoscritto la relativa convenzione con i suddetti Enti.

Si ricorda a questo riguardo che sono erogabili solo in regime INAIL le prestazioni di cui ai cod: 89.93.4 ventilaz. polm. controllata, 89.94.2 riabilitazione funz. motoria, 89.94.3 riabilitazione funz. respiratoria.

Nella seduta del 4 luglio 2016, la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) prot. reg. 280528 del 20.7.0216 ha preso atto delle risultanze istruttorie acquisite agli atti per la conferma dell'accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali di cui all'Allegato A ritenuti coerenti con la programmazione sanitaria.

Col presente provvedimento si propone di procedere altresì alla contestuale presa d'atto di eventuali variazioni di denominazione societaria intervenute rispetto all'accreditamento originario. Di conseguenza qualsiasi modifica della denominazione inserita all'elenco di cui all'Allegato A sarà vincolata al rispetto delle procedure di cui alla DGR 2201/12.

Premesso quanto sopra, preso atto che tutti gli stabilimenti in elenco sono conformi ai requisiti di cui all'art. 16 L.R. 22/02 ed in regola col versamento degli oneri dovuti, si propone di confermare l'accreditamento istituzionale agli stabilimenti termali di cui all'Allegato A.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 502del30.12.1992 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421;

VISTA la Legge n. 323 del 24 ottobre 2000 Riordino del settore termale;

VISTA la L.R. n. 22 del 16.8.2002 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali;

VISTA la L.R. n. 43 del 23 novembre 2012 Modifiche all'articolo 8, commi 1 e 1 bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione" e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria;

VISTA la DGR n. 326 del 4.2.1997 Criteri per l'attuazione dell'istituto dell'accreditamento;

VISTA la DGR n. 2501 del 6.8.2004 Attuazione della L.R. 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure;

VISTA la DGR n. 2417 del 31.7.2007 L.R. 16.8.2002 n. 22 - DGR n. 2501 del 6.8.2004 - DGR n. 2496 del 6.8.2001 - Stabilimenti Termali: Approvazione requisiti specifici di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento; Approvazione requisiti per livelli tariffari differenziati; Definizione tempistica e procedura per l'adeguamento degli stabilimenti termali già in esercizio. Individuazione autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio. Definizione tempistica e procedura per l'adeguamento degli stabilimenti termali già in esercizio;

VISTA la DGR n. 3945 del 11.12.2007 L.R. 40/1989 e L.R. 22/2002. Autorizzazione all'apertura ed esercizio degli stabilimenti termali. Modifiche alla DGR n. 2417 del 31.07.2007;

VISTA la DGR n. 4203 del 30.12.2008 Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Autorizzazioni all'esercizio e accreditamento degli stabilimenti termali. Modifiche ed integrazioni alle delibere di Giunta Regionale 6 agosto 2004 n. 2501, 31 luglio 2007 n. 2417 e 11 dicembre 2007, n. 3945 anche a seguito della sentenza TAR Veneto 19 giugno 2008 n. 3127;

VISTA la DGR n. 2201 del 6.11.2012 Disciplina per la regolazione dei mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento istituzionale rilasciato a strutture sanitarie private ai sensi della legge regionale n. 22/2002;

VISTA la DGR n. 2714 del 24.12.2012 Aggiornamento della procedura di conferma dell'accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22;

VISTA la DGR n. 1145 del 05 luglio 2013 L.r. 23 novembre 2012, n. 43 e l.r. 16 agosto 2002, n. 22. Prime determinazioni organizzative nell'ambito della segreteria regionale per la sanità conseguenti alla soppressione dell'agenzia regionale socio sanitaria (Arss);

VISTA la DRG n. 1752 del 3 ottobre 2013 Ricognizione degli stabilimenti termali operanti nella regione del Veneto e determinazioni sul procedimento per la conferma dell'accreditamento istituzionale dei medesimi. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002;

VISTA la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) seduta del 4.7.2016 prot. reg. 280528 del 20.7.0216;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. O) della Legge regionale n. 54 del 21 dicembre 2012;

delibera

1.   di confermare l'accreditamento istituzionale per le prestazioni indicate agli stabilimenti termali di cui all'Allegato A, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento;

2.   di attribuire a ciascuna struttura, ai sensi della DGR n. 2417/07, il livello tariffario così come riportato nelle schede delle singole strutture di cui all'Allegato A;

3.   di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità;

4.   di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n. 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5.   di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato;

6.   di dare atto che l'Azienda U.L.S.S. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;

7.   di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della l. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

8.   di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/92;

9.   di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione e all'Azienda U.l.s.s. competente per territorio;

10.   di notificare il presente atto alle strutture di cui all'Allegato A e di darne comunicazione alle Aziende U.L.S.S. competenti per territorio;

11.   di incaricare l'Unità Organizzativa Accreditamento strutture sanitarie, struttura afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria, all'adozione di ogni ulteriore provvedimento volto all'attuazione della presente atto;

12.   di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

13.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14.   pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

1968_AllegatoA_335198.pdf

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