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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 120 del 13 dicembre 2016


Materia: Bilancio e contabilità regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1848 del 25 novembre 2016

Bilancio di previsione 2016-2018. Copertura finanziaria alle spese di investimento imputabili agli esercizi 2017 e 2018. Applicazione del Decreto 30 marzo 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, concernente l'aggiornamento, modifica ed integrazione degli allegati al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Note per la trasparenza

Con D.M. 30.03.2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21.04.2016, n. 93, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha provveduto ad aggiornare, modificare ed integrare gli allegati previsti al D.Lgs. 118/2011. Specificazione della diversa natura delle risorse destinabili alla copertura delle spese d'investimento imputabili agli esercizi 2017 e 2018.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Il D.Lgs. 118/2011, prevede all'art. 3, comma 6 ed all'art.11, comma 11, la possibilità di aggiornare i principi contabili, modificare ed integrare gli schemi di bilancio in esso contenuti, con D.M. dell'Economia e delle Finanze da approvare di concerto con il Ministero dell'Interno, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3 - bis.

In data 30.03.2016, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato il quarto Decreto di aggiornamento degli allegati al D.Lgs. 118/2011 ed è entrato in vigore il 22.04.2016.

Il Decreto sopra citato, apporta tra le altre, modifiche all'Allegato 1 - Principio contabile generale n.16 della competenza finanziaria, all'Allegato 4/2 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria e all'Allegato 9 - Schema di bilancio, prevedendo ulteriori disposizioni per quanto concerne l'attestazione della copertura delle spese in conto capitale, disposizioni per altro già modificate con precedente decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 dicembre 2015.

Il Principio contabile n. 16 della competenza finanziaria (Allegato 1 al D.Lgs. 118/2011) come modificato dai D.M. dell'Economia e delle Finanza del 01.12.2015 e 30.03.2016 prevede, tra l'altro, che la copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi rispetto al corrente può essere costituita oltre che da risorse accertate al titolo 4, 5 o 6 delle entrate a seguito di un'obbligazione giuridica perfezionata, anche da:

  • il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente, in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. Le regioni a statuto ordinario fanno riferimento al medesimo saldo di parte corrente determinato al netto delle poste contabili riconducibili alle gestioni vincolate e alle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

  • il 50% delle previsioni riguardanti l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali, o derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, stanziate nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo FCDE;

  • le riduzioni permanenti della spesa corrente, già realizzate (risultanti da un titolo giuridico perfezionato), non risultanti dagli ultimi tre esercizi rendicontati.

In caso di disavanzo di amministrazione negli ultimi due esercizi o, se l'esercizio precedente non è ancora stato rendicontato, in caso di disavanzo di amministrazione nell'ultimo esercizio rendicontato e di disavanzo presunto nell'esercizio precedente, (tenendo conto degli accantonamenti, dei vincoli e delle risorse destinate), non è possibile destinare a copertura degli investimenti il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente, in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, salvo il disavanzo costituito esclusivamente da maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, da disavanzo tecnico e da debito autorizzato e non contratto dalle regioni, fermo restando gli impegni già assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Atteso che la L.R. 20/2016 ha approvato il Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2015, si rileva il rispetto del requisito sopra menzionato per l'utilizzo del saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente per la copertura degli investimenti.

Con DGR 914 del 22.06.2016 si è provveduto, ai sensi di quanto disposto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011) punto 5.3.3 e dal Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011) punto 9.11.6, alla specificazione della diversa natura delle risorse destinabili alla copertura delle spese d'investimento imputabili all'esercizio corrente, al fine di consentire la corretta attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti di impegno delle spese per investimento per l'anno corrente.

Per quanto sopra esposto, al fine di consentire la corretta attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti di impegno delle spese per investimento finanziate con risorse autonome per gli anni 2017 e 2018 a valere sul Bilancio di previsione 2016-2018, si ritiene necessario procedere:

  • all'approvazione dell'Allegato A (parte integrante del presente atto) nel quale viene data rappresentazione degli equilibri di bilancio per gli esercizi 2017-2018, assestati alla data odierna, calcolati secondo lo schema introdotto dal D.M. dell'Economia e delle Finanza del 30.03.2016 che ha modificato l'Allegato 9 - Schema di bilancio al D.Lgs 118/2011. Nell'allegato, oltre a dare contezza dell'equilibrio di parte corrente e dell'equilibrio di parte capitale viene rappresentato anche il saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario;

  • all'approvazione dell'Allegato B (parte integrante del presente atto) nel quale viene data rappresentazione della modalità di determinazione della quota consolidata del margine corrente previsto nel prospetto degli equilibri di bilancio. La voce "equilibrio di parte corrente" riferita agli accertamenti/impegni e riscossioni/pagamenti relativi agli anni 2013, 2014 e 2015, è desunta dal sistema ConTe (Contabilità Territoriale) del portale della Corte dei Conti, sistema che permette agli Organi di Revisione economico-finanziaria delle Regioni di inviare alle Sezioni regionali di controllo la Relazione - Questionario sviluppata ogni anno sulla base delle Linee Guida approvate annualmente ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con L. 07.12. 2012, n. 213.

Verificato che il saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario calcolato per gli esercizi 2017 e 2018 (Allegato A) risulta essere, per ciascun esercizio, inferiore alla quota consolidata del saldo positivo di parte corrente calcolato ai sensi del punto 5.3.6 Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011) (Allegato B) e dato atto che, ai sensi del punto 9.11.6 Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011), sono rispettate le condizioni ed i limiti previsti dal principio contabile n. 16 della copertura finanziaria e dei relativi principi applicati.

Valutata l'opportunità di procedere all'approvazione dell'Allegato C (parte integrante del presente atto) nel quale vengono elencati i capitoli di investimento con relativi stanziamenti per gli esercizi 2017 - 2018 la cui copertura è riconducibile al saldo positivo di parte corrente calcolato ai sensi del punto 5.3.6 Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";

Visto il D.M. dell'Economia e delle Finanze del 20.05.2015;

Visto il D.M. dell'Economia e delle Finanze del 07.07.2015;

Visto il D.M. dell'Economia e delle Finanze del 01.12.2015;

Visto il D.M. dell'Economia e delle Finanze del 30.03.2016;

Vista la L.R. 24.02.2016, n. 8 "Bilancio di previsione 2016-2018";

Vista la L.R. 11.11.2016, n. 20 "Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2015";

delibera

1.    di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, B, C, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.    di approvare l'Allegato A nel quale viene data rappresentazione degli equilibri di bilancio per gli esercizi 2017-2018, assestati alla data odierna, calcolati secondo lo schema introdotto dal D.M. dell'Economia e delle Finanza del 30.03.2016 che ha modificato l'Allegato 9 - Schema di bilancio al D.Lgs 118/2011. Nell'allegato, oltre a dare contezza dell'equilibrio di parte corrente e dell'equilibrio di parte capitale viene rappresentato anche il saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario;

3.    di approvare l'Allegato B nel quale viene data rappresentazione della modalità di determinazione della quota consolidata del margine corrente previsto nel prospetto degli equilibri di bilancio. La voce "equilibro di parte corrente" riferita agli accertamenti/impegni e riscossioni/pagamenti relativi agli anni 2013, 2014 e 2015, è desunta dal sistema ConTe (Contabilità Territoriale) del portale della Corte dei Conti, sistema che permette agli Organi di Revisione economico-finanziaria delle Regioni di inviare alle Sezioni Regionali di controllo la Relazione - Questionario sviluppata ogni anno sulla base delle Linee Guida approvate annualmente ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.L. 174/2012;

4.    di dare atto che il saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario calcolato per gli esercizi 2017 e 2018 (Allegato A) risulta essere, per ciascun esercizio, inferiore alla quota consolidata del saldo positivo di parte corrente calcolato ai sensi del punto 5.3.6 Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011) (Allegato B), pertanto, ai sensi del punto 9.11.6 Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011), sono rispettate le condizioni ed i limiti previsti dal principio contabile n. 16 della copertura finanziaria e dei relativi principi applicati;

5.    conseguentemente, di approvare l'Allegato Cnel quale vengono elencati i capitoli di investimento con relativi stanziamenti per gli esercizi 2017 - 2018 la cui copertura è riconducibile al saldo positivo di parte corrente calcolato ai sensi del punto 5.3.6 Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011)

6.    di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7.    di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1848_AllegatoA_334284.pdf
1848_AllegatoB_334284.pdf
1848_AllegatoC_334284.pdf

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