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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 115 del 29 novembre 2016


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1775 del 07 novembre 2016

Autorizzazione a proporre ricorso per declaratoria di illegittimità costituzionale di varie disposizioni del Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante "Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", pubblicato nella Gazz. Uff., Serie generale, 13 settembre 2016, n. 214.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si autorizza l'impugnazione da parte della Regione del Veneto di alcune disposizioni di legge dello Stato lesive di competenze regionali costituzionalmente garantite.

Il Presidente dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

L'art. 5, comma 1, lett a) del Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante "Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ha apportato modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, recante il Codice dell'amministrazione digitale.

In particolare, per effetto di esso, "il comma l è sostituito dal seguente: "I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micropagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33) 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta."

Tale disposizione prevede un obbligo, anche a carico dell'amministrazione regionale, di accettare i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico. In tale modo si trasmoda la competenza esclusiva dello Stato in materia di "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale" e si lede l'autonomia gestoria e organizzatoria regionale. Ragion per cui non solo si esula completamente dalle finalità sottese alla competenza delineata dall'art. 117, comma II, lett. r), ma si lede l'autonomia organizzatoria regionale con conseguente violazione dell'art. 117, IV comma e 118 Cost.

L'art. 13, comma 2 del Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 statuisce che: "Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e' inserito il seguente:

«14-bis. (Agenzia per l'Italia digitale). - 1. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e' preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l'Agenda digitale europea. AgID, in particolare, promuove l'innovazione digitale nel Paese e l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalita', imparzialita' e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicita' ed efficacia. Essa presta la propria collaborazione alle istituzioni dell'Unione europea e svolge i compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie di competenza.

2. AgID svolge le funzioni di:

(omissis)

b) programmazione e coordinamento delle attivita' delle amministrazioni per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, mediante la redazione e la successiva verifica dell'attuazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione contenente la fissazione degli obiettivi e l'individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche. Il predetto Piano e' elaborato dall'AgID, anche sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed e' approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato entro il 30 settembre di ogni anno".

Tra le competenze attribuite all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) è prevista la redazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione il quale non ha contenuti solo programmatici ma pur anche specifici e puntuali sotto forma di individuazione di interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche.

In tal modo si eccede rispetto alle finalità e al contenuto sotteso alla materia di cui alla lett. r) del comma 2 dell'art. 117 Cost., imponendo alle Regioni interventi o moduli idonei a incidere ed alterare l'organizzazione regionale e le modalità di esercizio dei propri poteri. Con ciò comprimendo l'autonomia organizzatoria regionale riconosciuta dall'art. 117 IV comma Cost. e 118 Cost. in modo tale da ledere pur anche l'autonomia finanziaria di cui all'art. 119 Cost.

Il comma 2 dell'art. 14 del Codice dell'amministrazione digitale è stato così integrato dall'art. 13, comma 1, lett a) del D. Lgs. n. 179/2016: "All'articolo 14 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)   al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'AgID assicura il coordinamento informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale, con la finalita' di progettare e monitorare l'evoluzione strategica del sistema informativo della pubblica amministrazione, favorendo l'adozione di infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti dalle amministrazioni e migliorino i servizi erogati.»"

L'AgID, dunque, senza che sia previsto alcun intervento partecipativo delle autonomie territoriali, dovrà "progettare" l'evoluzione strategica del sistema informativo della pubblica amministrazione, attività che non potrà non avere una diretta incidenza a livello organizzatorio e di modalità di esercizio della propria attività da parte delle Regioni, e in assenza di qualsiasi forma di collaborazione interistituzionale, il che ridonda in una violazione dell'art. 117, IV comma e 118 Cost, oltreché del canone di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost.

L'art. 63 del Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 statuisce che: "Il Presidente del Consiglio dei ministri, in sede di prima attuazione del presente decreto, puo' nominare, per un periodo non superiore a tre anni, con proprio decreto, un Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale. Il Commissario svolge funzioni di coordinamento operativo dei soggetti pubblici, anche in forma societaria operanti nel settore delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione e rilevanti per l'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana, limitatamente all'attuazione degli obiettivi di cui alla predetta Agenda digitale ed anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, individua uno o piu' progetti di rilevanza strategica e di interesse nazionale, dei quali puo' affidare l'attuazione, ai sensi del comma 1, al Commissario eventualmente nominato ai sensi del comma 1, autorizzandolo ad avvalersi anche dei soggetti di cui al comma 1.

Per la realizzazione delle azioni, iniziative ed opere essenziali, connesse e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, il Commissario esercita poteri di impulso e di coordinamento nei confronti delle pubbliche amministrazioni cui competono tali adempimenti, ivi inclusa l'Agenzia per l'Italia digitale, nonche' il potere sostitutivo secondo le modalita' di cui al comma 4.

In caso di inadempienze gestionali o amministrative relative all'attuazione delle misure necessarie ai fini del comma 3, il Commissario invita l'amministrazione competente ad adottare, entro il termine di trenta giorni dalla data della diffida, i provvedimenti dovuti; decorso inutilmente tale termine, il Commissario, su autorizzazione resa con decreto del Presidente del Consiglio, previa comunicazione al Consiglio dei ministri, esercita il potere sostitutivo.

Il Commissario, nell'ambito delle proprie competenze e limitatamente all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, puo' avvalersi della collaborazione di societa' a partecipazione pubblica operanti nel settore delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione, anche in relazione all'utilizzo delle relative risorse finalizzate allo scopo, e puo', inoltre, adottare nei confronti degli stessi soggetti e nei confronti delle pubbliche amministrazioni, regole tecniche e linee guida, nonche' richiedere dati, documenti e informazioni strumentali all'esercizio della propria attivita' e dei propri poteri."

Il Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale non esercita solo un'opera di coordinamento operativo, ma è dotato di autentici poteri decisori esercitabili in via sostitutiva idonei a incidere sull'assetto organizzativo e amministrativo delle regioni. E ciò avviene trasmodando i limiti posti dalla competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui alla lett. r), comma 2, dell'art. 117 Cost. e ledendo l'autonomia organizzatoria regionale di cui al comma IV del medesimo art. 117 Cost.

Peraltro il decorso del breve termine di trenta giorni attiva i poteri sostitutivi, senza che sia prevista alcuna forma di dialogo concertativo con le autonomie territoriali, con conseguente violazione del principi di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost.

Con la presente si autorizza il Presidente della Giunta regionale a promuovere ricorso in via principale avanti la Corte costituzionale, a difesa delle prerogative riconosciute dalla Costituzione alla Regione, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lett a), dell'art. 13, comma 1, lett a) e comma 2 e dell'art. 63 del Decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179 recante "Modifiche e integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 214 del 13 settembre 2016 per violazione degli articoli 117, comma II, lett. r) e IV comma, 118 e 119, oltreché del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., affidando il patrocinio, anche disgiuntamente tra loro, all'avv. Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale e all'avv. Luigi Manzi del foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo Studio legale di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri n. 5.

Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto:

-   visto l'art. 2, comma 2, lett. m) l.r. 31.12.2012, n. 54;

-   vista la L.R. n. 24 del 16.8.2001;

-   visti l' art. 6 L.R. 1.9.1972 n. 12 e l'art.6 L.R. 10.12.1973 n. 27;

-   vista la DGR n. 2472 del 23.12.2014;

delibera

1.  di autorizzare il Presidente pro tempore della Giunta regionale, per le motivazioni e secondo quanto esposto nelle premesse, a proporre ricorso per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lett a), dell'art. 13, comma 1, lett a) e comma 2 e dell'art. 63 del Decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179 recante "Modifiche e integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 214 del 13 settembre 2016 per violazione degli articoli 117, comma II, lett. r) e IV comma, 118 e 119, oltreché del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. affidando il patrocinio, anche disgiuntamente tra loro, all'avv. Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale e all'avv. Luigi Manzi del foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo Studio legale di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri n. 5;

2.  di dare atto che le spese di patrocinio previste nel presente provvedimento sono determinabili secondo quanto previsto dall'art. 2230 del codice civile e dall'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 e saranno impegnate con separato provvedimento dell'Avvocato Coordinatore;

3.  di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

4.  di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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