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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 115 del 29 novembre 2016


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1788 del 07 novembre 2016

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Approvazione del testo unico dei criteri e dei punteggi per la selezione delle domande di aiuto relativi ai tipi di intervento del PSR 2014-2020. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013.

Note per la trasparenza

Il provvedimento dispone l'approvazione del testo unico dei criteri di selezione e dei punteggi delle domande di aiuto relativi ai tipi di intervento del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

In attuazione della strategia "Europa 2020", che prevede una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Regione del Veneto ha predisposto la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con DGR n. 71/CR del 10/06/2014 e approvata dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014.

La proposta di PSR 2014-2020 è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 22 luglio 2014.

A seguito della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR. Con DGR n. 947 del 28/07/2015 la Giunta regionale ha infine approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Con DGR n. 214 del 03/03/2016 la Giunta regionale ha approvato il testo modificato del PSR 2014-2020.

L'articolo 49 del Reg. n. 1305/2013 stabilisce che, fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'Autorità di Gestione del Programma di sviluppo rurale definisce una serie di criteri di selezione degli interventi previa consultazione del Comitato di Sorveglianza (CdS). I criteri di selezione sono intesi a garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza delle misure alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. I criteri di selezione sono definiti ed applicati nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla dimensione degli interventi. Le autorità degli Stati membri competenti per la selezione degli interventi garantiscono che questi ultimi siano selezionati conformemente a tali criteri e secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata. Se del caso, i beneficiari possono essere selezionati tramite inviti a presentare proposte, applicando criteri di efficienza economica e ambientale.

L'art. 73 del Reg. n. 1305/2013 stabilisce che il Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020, entro quattro mesi dall'approvazione del programma, viene consultato ed emette un parere in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati, i quali sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione. I criteri di selezione sono elaborati dall'Autorità di gestione partendo dai principi di selezione definiti, per ciascun tipo di intervento, nel testo del PSR 2014-2020, assicurando una stretta coerenza tra principio e criterio per dare una traduzione concreta degli elementi emersi dall'analisi del PSR 2014-2020, anche in termini di fabbisogni, e degli obiettivi della misura. Al fine di garantire il rispetto della normativa UE, ciascuno dei criteri proposti risulta quindi oggettivo, comprensibile e trasparente.

Nei vari incontri (23 giugno 2015, 23 luglio 2015, 14 ottobre 2015 e 22 giugno 2016) e con la procedura scritta (23 novembre 2015), il Comitato di Sorveglianza ha esaminato i criteri di selezione proposti dall'Autorità di gestione per tutti i tipi di intervento del PSR 2014-2020, emettendo il relativo parere.

Su richiesta della Commissione europea, al fine di assicurare la trasparenza della procedura, sono stati inoltre approvati anche i punteggi per i diversi criteri di selezione da indicare nei bandi per la selezione delle domande di aiuto.

Il metodo utilizzato per tutti i punteggi approvati prevede che, per ciascun tipo di intervento, il punteggio massimo complessivo da ripartire tra i diversi criteri sia uguale a 100 e che sia indicato il punteggio minimo che la domanda di aiuto/investimento deve conseguire per poter essere ammessa nella graduatoria/elenco di finanziabilità. Inoltre, per ciascun criterio di selezione, i punteggi sono stati espressi con numeri interi: qualora siano previste più fasce, i punteggi sono indicati in ordine decrescente. All'interno di un criterio i punteggi non si possono sommare (ovvero il richiedente sceglie il punteggio più favorevole all'interno di quelli disponibili per quel criterio).

Ciò premesso, in considerazione della necessità di attuare la strategia di intervento in maniera differenziata, la Giunta Regionale si riserva la possibilità di non utilizzare tutti i criteri di selezione escludendo dal bando di finanziamento quei criteri che non risultassero pertinenti. Per tale ragione e nel rispetto degli obiettivi della programmazione, in occasione dei bandi pubblici di finanziamento sarà previsto un meccanismo di ricalibrazione o compensazione dei punteggi minimi previsti per tipo di intervento o dei punteggi definiti per i singoli criteri di selezione tale da non limitare la possibilità di accesso ai finanziamenti o da non alterare il peso relativo degli stessi criteri di selezione.

Tutti i criteri di selezione ed i relativi punteggi sono anche stati sottoposti all'esame della competente Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'articolo 37 della Legge regionale n. 1/91 e s.m.i., la quale ha espresso i pareri richiesti sui testi dei provvedimenti proposti.

Dato atto che i criteri di selezione ed i relativi punteggi sono stati oggetto di alcuni provvedimenti, di successive modifiche ed integrazioni, si rende opportuno predisporre un testo unico che costituisca un riferimento univoco per i soggetti interessati e per la predisposizione dei bandi futuri ed assicuri la necessaria trasparenza della procedura di selezione delle domande di aiuto. Si segnala inoltre che con l'occasione si è provveduto a correggere alcuni refusi ed errori manifesti che erano occorsi in fase di redazione dei testi dei precedenti provvedimenti.

Inoltre, a seguito dell'approvazione dei Gruppi di Azione Locale (GAL), delle strategie di sviluppo locale previste dai relativi Programmi di Sviluppo Locale (PSL), di cui alla DGR n. 1547/2016, per i tipi di interventi previsti dai PSL sono stati recepiti ed inseriti nel quadro unico regionale i criteri di selezione integrativi che possono essere adottati dai GAL, in aggiunta ai criteri di selezione definiti secondo l'articolo 73 del Regolamento UE n. 1305/2013.

Si propone pertanto di approvare l'Allegato A al presente provvedimento che definisce il testo unico dei criteri di selezione e dei punteggi delle domande di aiuto relativi ai tipi di intervento del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, recependo e coordinando i testi delle DGR n. 1177 del 8 settembre 2015, n. 1934 del 12 dicembre 2015, n. 1937 del 12 dicembre 2015, n. 115 del 11 febbraio 2016, n. 549 del 26 aprile 2016, n. 1204 del 26 luglio 2016 e 1431 del 15 settembre 2016. Il nuovo testo unico dei criteri di selezione e dei punteggi sostituisce le DGR n. 1177 del 8 settembre 2015, n. 1934 del 12 dicembre 2015, n. 549 del 26 aprile 2016 e n. 1204 del 26 luglio 2016 che conseguentemente vengono abrogate.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento europei;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);

VISTA l'Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020 del 16 gennaio 2014 (n. 8/CSR), con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l'accordo sul riparto della quota FEASR tra le Regioni, le Province autonome e i programmi nazionali;

VISTO l'Accordo di Partenariato per l'Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 25 marzo 2013, n. 410, che definisce il percorso della programmazione unitaria regionale;

VISTA la Deliberazione n. 71/CR del 10 giugno 2014, con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020);

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014, di adozione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;

VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 947 del 28 luglio 2015 con cui è stato approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 214 del 03 marzo 2016 con cui è stato approvato il testo modificato del PSR 2014-2020.

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1177 del 8 settembre 2015, n. 1934 del 12 dicembre 2015, n. 1937 del 12 dicembre 2015, n. 115 del 11 febbraio 2016, n. 549 del 26 aprile 2016, n. 1204 del 26 luglio 2016 e 1431 del 15 settembre 2016. con cui sono stati approvati o modificati i punteggi ed i criteri di selezione delle domande di aiuto relativi ai tipi d'intervento del PSR 2014-2020;

VISTA la DGR n. 1547 del 10 ottobre 2016 che approva i Gruppi di Azione Locale, le strategie di sviluppo locale previste dai relativi Programmi di sviluppo locale (PSL) e disposizioni finanziarie e tecnico operative per l'attuazione della Misura 19 del PSR;

RITENUTO necessario predisporre un testo unico dei criteri di selezione e dei punteggi che costituisca un riferimento univoco per i soggetti interessati e per la predisposizione dei bandi futuri ed assicuri la necessaria trasparenza della procedura di selezione delle domande di aiuto del PSR 2014-2020;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 relative all'organizzazione amministrativa della Giunta regionale in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1507 del 26 settembre 2016 che approva le modifiche all'assetto organizzativo regionale e che conferma la Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste quale Autorità di Gestione del PSR 2014-2020;

VISTO l'articolo 37, comma 2, della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1.      di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.      di approvare l'Allegato A, su supporto digitale e conservato in originale su supporto cartaceo presso la Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, parte integrante del presente provvedimento, che definisce il testo unico dei criteri di selezione e dei punteggi delle domande di aiuto relativi ai tipi di intervento del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, recependo e coordinando i testi delle DGR n. 1177 del 8 settembre 2015, n. 1934 del 12 dicembre 2015, n. 1937 del 12 dicembre 2015, n. 115 del 11 febbraio 2016, n. 549 del 26 aprile 2016, n. 1204 del 26 luglio 2016, n. 1431 del 15 settembre 2016 e della DGR n. 1547 del 10 ottobre 2016, relativamente ai criteri integrativi che possono essere adottati dai GAL;

3.      di abrogare, per le motivazioni esposte in premessa, le DGR n. 1177 del 8 settembre 2015, n. 1934 del 12 dicembre 2015, n. 549 del 26 aprile 2016 e n. 1204 del 26 luglio 2016;

4.      di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste;

5.      di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;

6.      di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7.      di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione omettendo l'Allegato A che è consultabile presso la Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste e nelle pagine del sito internet della Regione del Veneto dedicate allo Sviluppo Rurale.

Allegato (omissis)

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