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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 115 del 29 novembre 2016


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1793 del 07 novembre 2016

Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi freschi e conservati. Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione n. 536 del 2 marzo 2010 di approvazione della convenzione tra Regione Veneto, l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario ed Unioncamere Veneto. Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23, articolo 11.

Note per la trasparenza

Si provvede a fissare il nuovo termine della convenzione approvata con delibera n. 536/2010 fra la Regione, l'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario (già Veneto Agricoltura in liquidazione) e Unioncamere del Veneto, per l'attuazione dell'articolo 11 della legge regionale n. 23/1996 e si modificano le tempistiche di erogazione dei rimborsi delle spese sostenute.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Con legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 la Regione ha disciplinato la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, freschi e conservati, in attuazione della legge 23 agosto 1993, n. 352 che fissa i principi fondamentali in materia e al Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 "Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".

L'articolo 11 della citata legge regionale n. 23/1996 prevede che, per ottenere l'autorizzazione alla vendita dei funghi epigei freschi spontanei, l'esercente deve essere riconosciuto idoneo all'identificazione delle specie fungine commercializzate "dai competenti servizi territoriali della Regione", individuati dalla Giunta Regionale; a tal riguardo ai candidati riconosciuti idonei sono rilasciati i relativi attestati di "superamento di prova d'esame e di dichiarazione di idoneità all'identificazione" delle specie fungine commercializzate.

Con le deliberazioni n. 5755 del 17 dicembre 1996 e n. 2759 del 3 agosto 1999 la Giunta regionale ha individuato nell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto ESAV (poi Veneto Agricoltura) la struttura competente a gestire gli aspetti organizzativi ed operativi riguardanti il riconoscimento dell'idoneità alla identificazione delle specie fungine commercializzate e nell'Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto (Unioncamere Veneto), la struttura col compito di affiancare Veneto Agricoltura nelle fasi gestionali ed organizzative delle procedure finalizzate al riconoscimento dell'idoneità di cui al punto precedente.

Con Decreto del dirigente della Direzione Commercio n. 29 del 27 aprile 2001 è stata quindi approvata la metodologia ordinaria per lo svolgimento degli esami per il riconoscimento dell'idoneità alla identificazione dei funghi freschi spontanei e dei funghi porcini secchi sfusi ai fini della commercializzazione.

Successivamente, con delibera n. 536 del 2 marzo 2010, la Giunta regionale ha approvato la convenzione con Veneto Agricoltura e Unioncamere del Veneto per l'attuazione dell'articolo 11 della L.r. 23/1996, convenzione che è stata sottoscritta in data 7 luglio 2010 e della durata inizialmente prevista di cinque anni.

Ai sensi dell'articolo 8 della sopra citata convenzione, per la realizzazione del programma operativo è previsto il rimborso, da parte della Regione, dei costi sostenuti da Veneto Agricoltura ed Unioncamere del Veneto, sulla base dei preventivi presentati e successiva rendicontazione, compatibilmente con quanto previsto dagli stanziamenti del bilancio annuale di previsione.

In particolare, l'articolo 8 della convenzione prevedeva le seguenti modalità di erogazione dei compensi per le attività svolte:

-          per Veneto Agricoltura, in due quote: la prima a titolo di acconto del 50% entro il 30 giugno di ogni anno di riferimento e la seconda a titolo di saldo del 50% entro il 30 aprile dell'anno successivo, a seguito di presentazione di idonea documentazione contabile delle spese sostenute;
-          per Unioncamere del Veneto: in un'unica soluzione entro il 30 aprile dell'anno successivo, a seguito di presentazione di idonea documentazione contabile delle spese sostenute.

Nel 2014 sono state modificate le competenze in competenze operative in capo all'Amministrazione regionale e più precisamente la delibera. n. 408 del 4 aprile 2014 "Assegnazione dei capitoli ed attribuzione delle risorse ai dirigenti titolari di centri di responsabilità per la gestione del bilancio 2014" ha demandato alla Sezione Economia e Sviluppo Montano la competenza della materia prima gestita dal settore commercio.

In seguito, con la delibera n. 790 del 14 maggio 2015 si è ritenuto di provvedere ad una proroga della convenzione stessa al 30 aprile 2016, per far fronte all'aumentato numero di richieste di autorizzazione alla vendita dei funghi epigei da parte degli esercenti veneti, considerando ancora Veneto Agricoltura e Unioncamere Veneto i soggetti più idonei per effettuare le attività previste dall'articolo 11 della L.r. 23/1996.

Va altresì segnalato che con legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 è stata istituita l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario che subentra, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Agenzia regionale "Veneto Agricoltura" in quanto, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, Veneto Agricoltura è soppressa e posta in liquidazione nei tempi e secondo le modalità previste dalla legge stessa.

Inoltre, con la riorganizzazione regionale, come da delibera n. 802 e n. 803 del 27 maggio 2016, le competenze della Sezione Economia e Sviluppo Montano sono ora poste in capo alla Direzione Turismo.

Pertanto, nelle more di un riesame complessivo della materia, anche alla luce delle mutate competenze e funzioni dei settori dell'amministrazione regionale, al fine di non interrompere il servizio di autorizzazione alla vendita dei funghi e non pregiudicare questa attività che, seppur di nicchia, ha aspetti di rilevante importanza per la commercializzazione e vendita dei funghi ai consumatori finali, si ritiene di confermare il rapporto convenzionale di cui alla deliberazione n. 536/2010 con la fissazione di un nuovo termine di durata della convenzione stessa al 31 dicembre 2018 e con il recepimento del subentro dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, considerata la disponibilità espressa dai due enti al proseguimento delle attività.

Conseguentemente alle considerazioni sopra esposte, all'operatività gestionale e contabile, che prevede tempi molto ravvicinati di esecuzione delle attività di verifica della idoneità, nonché alla necessità di semplificare le procedure di liquidazione delle attività svolte dai soggetti interessati, si ritiene di modificare anche i termini di erogazione del rimborso spese, prevedendo che la liquidazione, per entrambi i soggetti sottoscrittori della convenzione, avvenga in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno, previa acquisizione di idonea documentazione contabile delle spese sostenute nell'anno solare precedente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 23 agosto 1993, n. 353: "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati", come modificata dal D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 "Regolamento concernente la disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati";

VISTA la Legge Regionale 19 agosto 1996, n. 23: "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati";

VISTA la legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario";

VISTA la L.r. 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 5755 del 17 dicembre 1996, n. 2759 del 3 agosto 1999, n. 536 del 2 marzo 2010 e n. 790 del 14 maggio 2015;

delibera

  1. di confermare, per le motivazioni indicate in premessa, il rapporto convenzionale fra Regione del Veneto, Veneto Agricoltura e Unioncamere Veneto, di cui alla deliberazione n. 536 del 2 marzo 2010, per l'attuazione dell'articolo 11 della Legge regionale 19 agosto 1996 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati", fissando il nuovo termine di durata della convenzione stessa al 31 dicembre 2018;
  1. di prendere atto che, ai sensi della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, Veneto Agricoltura è soppressa e posta in liquidazione e pertanto ad essa subentra l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario;
  1. di modificare i termini di erogazione del rimborso delle spese sostenute dai soggetti sottoscrittori della convenzione prevedendo che lo stesso avvenga, per entrambi i soggetti sottoscrittori, in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno, previa acquisizione di idonea documentazione contabile delle spese sostenute nell'anno solare precedente;
  1. di stabilire che rimane invariato quant'altro stabilito dalla deliberazione n. 536 del 2 marzo 2010 e dalla relativa convenzione sottoscritta il 7 luglio 2010;
  1. di incaricare il Direttore della Direzione Turismo della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dalla presente deliberazione;
  1. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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