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Materia: Foreste ed economia montana
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1794 del 07 novembre 2016
Modifica dell'ambito territoriale afferente alla Unione Montana Pasubio - Alto Vicentino per inclusione del comune di San Vito di Leguzzano (VI). Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane"; deliberazione di Giunta regionale n. 771 del 21 maggio 2013.
Si provvede a ridefinire l'ambito territoriale Leogra-Timonchio, afferente alla Unione Montana Pasubio - Alto Vicentino per l'inclusione del comune di San Vito di Leguzzano, in provincia di Vicenza.
L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Con legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 82 del 5 ottobre 2012), e successive modificazioni, la Regione ha disciplinato lo svolgimento dell'esercizio associato di funzioni nei comuni montani.
In particolare, l'articolo 3 della legge sopra citata ha individuato nelle zone omogenee di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane", - ovvero l'ambito delle preesistenti Comunità montane - la "dimensione ottimale" degli ambiti territoriali dell'area geografica omogenea montana e parzialmente montana di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".
La legge regionale ha definito tuttavia alcuni meccanismi di "flessibilità" capaci di consentire la modifica dell'ambito territoriale dell'Unione montana rispetto a quanto delineato dall'articolo 3 comma 1 della L.R. 40/2012, in relazione alle esigenze funzionali dei comuni, e ai fini del migliore svolgimento delle funzioni associate, ed in particolare:
Con particolare riferimento a tale ultima fattispecie, l'articolo 3 comma 5 della L.R. 40/2012 stabiliva che l'ambito territoriale delle Unioni montane potesse essere rideterminato dalla Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta avanzata dai comuni interessati, mediante l'adozione di un Piano di riordino secondo le procedure previste dall'articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18.
In relazione a quanto sopra, a seguito delle proposte formalmente ricevute dai comuni interessati e dell'istruttoria tecnica svolta dalla competente struttura regionale, con deliberazione n. 771/2012, la Giunta regionale ha provveduto ad approvare un primo stralcio del Piano di riordino di cui all'articolo 3, comma 5 della L.R. 40/2012 per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane, onde consentire la costituzione delle stesse.
Con la sopra citata delibera n. 771/2012, si è provveduto, tra l'altro, a individuare una prima serie di ambiti territoriali ottimali - modificati rispetto a quelli individuati dall'articolo 3, comma 1 della L.R. 40/2012 - per la costituzione delle corrispondenti Unioni montane.
In particolare, con riferimento alle proposte di modifica territoriale presentate dai comuni facenti parte della Comunità montana "Leogra-Timonchio", si è proceduto ad approvare una rideterminazione dell'ambito territoriale, ai sensi dell'artioclo 3 comma 5 della Legge regionale n. 40/2012, con la creazione dell'ambito territoriale Leogra-Timonchio comprendente i comuni di: Monte di Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, Schio, Torrebelvicino, Valli del Pasubio.
Successivamente, il comune San Vito di Leguzzano della Provincia di Vicenza (comune avente 3.614 abitanti alla data del 31 dicembre 2014 - Fonte Regione del Veneto - U.O. Sistema Statistico Regionale su dati Istat),ha manifestato la volontà di aderire alla Unione montana Pasubio - Alto Vicentino, in applicazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 della L.R. 40/2012, che prevede appunto che i comuni il cui territorio sia confinante con il territorio dei comuni ricadenti nelle comunità montane, di cui all'articolo 2 comma 2 della L.R. 19/92, possano aderire alle corrispondenti unioni montane, previo parere del consiglio dell'Unione che si esprime con il voto dei tre quarti dei consiglieri assegnati.
L'Unione montana Pasubio - Alto Vicentino ha quindi approvato, con Delibera consiliare n. 15 del 27 ottobre 2015 con voti unanimi favorevoli, l'adesione del comune di San Vito di Leguzzano all'Unione montana Pasubio - Alto Vicentino avviando nel contempo la modifica dello Statuto che si è formalizzata con l'approvazione dello stesso con Delibera di Consiglio dell'Unione montana Pasubio - Alto Vicentino n. 2 del 5 aprile 2016.
Con la presente deliberazione, pertanto, si prende atto dell'adesione del comune di San Vito di Leguzzano all'Unione montana Pasubio - Alto Vicentino ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge regionale n. 40/12 e della conseguente modifica dell'ambito territoriale "Leogra-Timonchio", già approvato con D.G.R. 771/2013, con l'inclusione del territorio comunale di San Vito di Leguzzano.
L'approvazione del presente atto non necessita del parere della Conferenza Regione-Autonomie Locali e della Commissione Consiliare competente, poiché riguarda la fattispecie prevista dall'articolo 3 comma 3 della L.R. 40/12, che pone in capo unicamente al Consiglio dell'Unione montana la decisione in merito all'adesione alla stessa di Comuni territorialmente confinanti.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la delibera n. 2651 del 18 dicembre 2012, concernente disposizioni operative in fase di prima applicazione della legge regionale n. 40/2012 "Norme in materia di unioni montane" (art. 7 comma 1)";
VISTA la delibera n. 771 del 21 maggio 2013 con la quale è stato approvato un primo stralcio del Piano di riordino di cui all'articolo 3, comma 5 della L.R. 40/2012 per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane;
VISTA la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, così come modificata dalla legge regionale n. 14 del 17 maggio 2016 e le successive delibere di attuazione n. 802 e n. 803 del 27 maggio 2016 in ordine alla nuova organizzazione amministrativa regionale;
delibera
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