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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 111 del 22 novembre 2016


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1723 del 02 novembre 2016

Autorizzazione a proporre ricorso per la declaratoria di illegittimità costituzionale di varie disposizioni del D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171, recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria" (in G.U. 3.9.2016, n. 206 ). Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale n. 1604 del 21.10.2016.

Note per la trasparenza

Si tratta di modifiche al provvedimento con cui è stata autorizzata l’impugnazione da parte della Regione del Veneto di norme di legge statale lesive delle prerogative regionali.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1604 del 21.10.2016 è stata autorizzata la proposizione del ricorso avanti la Corte Costituzionale da parte della Regione Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale di varie disposizioni del D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171, recante “Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria” (in G.U. 3.9.2016, n. 206)

Il testo al primo capoverso di pagina 4 della DGR n. 1604/2016 che inizia con:“I succitati commi …..” riporta la frase “configurano altresì l’obbligo per le Regioni di attingere per il conferimento dei relativi incarichi da una rosa di candidati predisposta dalla medesima Commissione nazionale”, che è da eliminare in quanto non precisa.

Inoltre al capoverso successivo, che inizia con le parole : “L’art.2, rubricato Al comma 1, prevede in particolare che le Regioni nominino quali direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'art. 1. La norma, poi, prevede che, a tale fine, la Regione pubblichi sul proprio sito internet istituzionale l'incarico che intende attribuire, affinché i soggetti iscritti nell'elenco nazionale possano manifestare il proprio interesse” sono da aggiungere le seguenti parole: “essa prevede, inoltre, che sia una commissione “regionale” (i cui componenti vengono però direttamente individuati dalla norma, stabilendo che solo uno sia nominato dalla regione) a indicare una rosa di candidati (il cui numero è fissato dalla norma impugnata tra tre e cinque) all’interno della quale il Presidente della Regione è obbligato a nominare il direttore generale”.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

-   visto l'art. 2, comma 2, lett. m) l.r. 31.12.2012, n. 54;

-   vista la L.R. 16.8.2001, n. 24;

-   visti l’art. 6 L.R. 1.9.1972, n. 12 e l’art.6 L.R. 10.12.1973, n. 2;

-   vista la DGR n. 2472 del 23.12.2014;

-   vista la DGR n. 1604 del 21.10.2016;

delibera

1.   di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.   di modificare l’inciso come riportato: al primo capoverso di pagina 4 della DGR n. 1604/2016 sono soppresse le parole:“... configurano altresì l’obbligo per le Regioni di attingere per il conferimento dei relativi incarichi da una rosa di candidati predisposta dalla medesima Commissione nazionale” al secondo capoverso di pagina 4 della DGR n. 1604/2016 dopo la frase “L’art.2, rubricato Al comma 1, prevede in particolare che le Regioni nominino quali direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'art. 1. La norma, poi, prevede che, a tale fine, la Regione pubblichi sul proprio sito internet istituzionale l'incarico che intende attribuire, affinché i soggetti iscritti nell'elenco nazionale possano manifestare il proprio interesse” è aggiunta la frase “…essa prevede, inoltre, che sia una commissione “regionale” (i cui componenti vengono però direttamente individuati dalla norma, stabilendo che solo uno sia nominato dalla regione) a indicare una rosa di candidati (il cui numero è fissato dalla norma impugnata tra tre e cinque) all’interno della quale il Presidente della Regione è obbligato a nominare il direttore generale”;

3.   di confermare ogni altro contenuto e dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 1604 del 21.10.2016;

4.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.   di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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