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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 111 del 22 novembre 2016


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1735 del 02 novembre 2016

Conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche dell'Associazione denominata: "L'Arca Creature Grandi e Piccole", con sede a Musile di Piave (VE), Via Fossanuova s.c., per il triennio 2016-2019, ai sensi dell'art. 9, della L.R. n.60/1993.

Note per la trasparenza

Conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche per il triennio 2016-2019.
Non sono previsti impegni spesa

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- istanza per rinnovo di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche a firma del Legale Rappresentante dell'Associazione, pervenuta all'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare, a mezzo posta Raccomandata A/R, in data 10 agosto 2016, ns. prot. n.308636.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Con propria Legge n.60 del 28 dicembre 1993, la Regione del Veneto ha disciplinato la materia della tutela degli animali d'affezione e della prevenzione del randagismo.

Con successiva Circolare regionale n.11 del 10 maggio 1994, sono altresì state fornite direttive attuative della sopraccitata legge regionale.

Ai sensi del comma 6, dell'art. 9 della L.R. n.60/1993, i soggetti che sono già stati iscritti al sopraccitato Albo, qualora interessati, ogni tre anni devono richiedere la conferma dell'iscrizione, pena la cancellazione automatica dall'Albo, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione prevista dal comma 2 dell'art. 9 della stessa Legge Regionale.

Con Provvedimento n.523 del 27 novembre 2007, l'Associazione richiedente è stata iscritta al sopraccitato Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche ed in seguito riconfermata, ai sensi della L.R. n.60/1993 e della Circolare regionale n.11/1994, in quanto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 della stessa Legge Regionale.

Ciò premesso, essendo di prossima scadenza la validità dell'iscrizione all'Albo Regionale della sopraccitata Associazione per il triennio 2013-2016 (v. DGR. n.2534 del 20 dicembre 2013), il Legale Rappresentante pro-tempore della stessa ha presentato opportuna istanza di conferma di iscrizione per il triennio 2016-2019, corredandola della idonea documentazione necessaria per ottenere la convalida di cui trattasi. Tale documentazione è presente agli atti dell'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge Regionale del 28 dicembre 1993, n. 60: "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n.54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 10 maggio 1994, n.11: "L.R. 28 dicembre 1993, n.60";

VISTO il provvedimento n.523 del 27 novembre 2007 di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche dell'Associazione in oggetto e successivi atti di conferma;

VISTA la richiesta, con allegata documentazione, dell'Associazione indicata in premessa di conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche, pervenuta in data 10 agosto 2016 (ns. prot. n. 308636) e depositata agli atti dell'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

VISTA la Delibera n.2140 del 25 novembre 2013 di Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale del Veneto;

VISTA la Delibera n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la Delibera n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

VISTA la Delibera n. 1081 del 29 giugno 2016 di attribuzione dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la Delibera n.1105 del 29 giugno 2016 di attribuzione dell'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

delibera

1.      di confermare, per i motivi indicati in premessa, per il triennio 2016-2019, l'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n.60/1993, dell'Associazione denominata "L'Arca Creature Grandi e Piccole", con sede a Musile di Piave (VE), Via Fossanuova s.c.;

2.      di dare atto che il presente provvedimento ha validità tre anni e verrà confermato, alla scadenza, solo su presentazione di istanza da parte dell'Associazione di cui al punto 1., pena la cancellazione automatica dall'Albo, ai sensi dell'art. 9, comma 6 della L.R. n.60/93;

3.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4.      di incaricare l'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare all'esecuzione del presente provvedimento;

5.      di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;

6.      di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

7.      di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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