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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 109 del 15 novembre 2016


Materia: Sanità e servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1690 del 26 ottobre 2016

Disposizioni in materia di specialistica ambulatoriale interna, veterinaria, altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali per l'anno 2016. Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, esecutivo in data 17/12/2015 con Intesa della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e DGR n. 1905/2015.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si intendono approvare misure dirette all'ottimizzazione della gestione del personale convenzionato della specialistica ambulatoriale interna, veterinaria, altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali delle Aziende UU.LL.SS.SS., delle Aziende Ospedaliere e dello IOV, atte a favorire una programmazione complessiva volta ad una rimodulazione dell'offerta assistenziale secondo gli obiettivi di salute e al contenimento della spesa, nel rispetto dei criteri di equità, economicità, appropriatezza clinica e organizzativa alla luce del nuovo ACN della Specialistica 2015.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Le Amministrazioni destinatarie del presente provvedimento sono le Aziende UU.LL.SS.SS., l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e l'Istituto Oncologico Veneto (IOV).

A. Conferimento incarichi di personale convenzionato della specialistica ambulatoriale interna, veterinaria, altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali

Nell'ambito relativo della specialistica ambulatoriale interna, veterinaria, altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali disciplinata dall'ACN, ai sensi dell'art. 48 della Legge n. 833/78 e dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502/1992 e smi, con DGR n. 1509 del 31/07/2012, a valere per l'anno 2012 è stato stabilito di sottoporre al regime autorizzatorio i conferimenti di incarichi agli specialisti ambulatoriali interni e alle altre professionalità convenzionate, in analogia alle disposizioni in materia di personale dipendente del SSR. L'adozione di detto provvedimento si è resa necessaria al fine di garantire la compatibilità della spesa relativa alla specialistica convenzionata con gli obiettivi di bilancio assegnati dalla Regione a ciascuna Azienda sanitaria, nonché per evitare un ricorso inappropriato alla stessa volto ad eludere i vincoli posti all'assunzione del personale dipendente.

In sintesi, le Aziende sanitarie, le Aziende ospedaliere e lo IOV sono tenute ad uniformarsi alle seguenti disposizioni:

  • programmare annualmente il fabbisogno del monte ore della Specialistica convenzionata rispettando il monte ore annuale e di spesa relativo all'anno 2010, inviando preventivamente le proprie determinazioni all'Area Sanità e Sociale per la verifica di conformità alla programmazione e per la relativa autorizzazione;
  • inviare le richieste di autorizzazione in deroga a carattere eccezionale all'Area Sanità e Sociale per il conferimento di nuovi incarichi, per l'integrazione di quelli già in essere o per ogni altro atto che attribuisca compiti disciplinati dall'ACN della specialistica ambulatoriale interna, veterinaria, altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali.

Con successivi provvedimenti, DGR n. 2857/2012, DGR n. 2587/2013, DGR n. 2846/2014 e DGR n. 1905/2015, le suddette disposizioni di contenimento della spesa sono state prorogate, rispettivamente per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016.

In particolare ad integrazione della DGR n. 1509/2012, la Giunta con i successivi provvedimenti ha stabilito quanto segue:

  • le Aziende che rispettano il limite di monte ore annuale e di spesa dell'anno 2010 possono procedere autonomamente nelle procedure di conferimento di incarichi convenzionali (riferimento DGR n. 2857/2012);
  • le Aziende, in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 13 e 14 dell'art. 23 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari, altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatorialidel 23/03/2005 e smi, fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente, valutata la programmazione regionale e il permanere delle esigenze organizzative e di servizio, possono trasformare, decorsi 12 mesi dal conferimento, gli incarichi già a tempo determinato in incarichi a tempo indeterminato, previa autorizzazione dell'Area Sanità e Sociale (riferimento DDGR n. 2846/2014 e n. 1905/2015).

Con D.L. n. 158/2012 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito in L. n. 189/2012 (Legge Balduzzi), le Regioni definiscono l'organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primaria promuovendo l'integrazione con il sociale anche con riferimento all'assistenza domiciliare e i servizi ospedalieri secondo modalità operative che prevedono forme organizzative monoprofessionali denominate Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi nonché forme organizzative multiprofessionali denominate Unità Complesse di Cure primarie (UCCP) che erogano in coerenza con la programmazione regionale prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei medici, delle altre professionalità convenzionate con il SSN, degli infermieri, delle professionalità ostetrica, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e del sociale a rilevanza sanitaria. In particolare le Regioni disciplinano le UCCP privilegiando la costituzione di reti di poliambulatori territoriali dotati di strumentazione di base aperti al pubblico per tutto l'arco della giornata (H24) e che operano in coordinamento e collegamento telematico con le strutture ospedaliere.

In data 17/12/2015 è stato reso esecutivo dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano l'ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, che scaturisce dalla riforma introdotta nell'ordinamento vigente con la Legge 8/11/2012 n. 189 (Legge Balduzzi), nell'ambito della quale di particolare rilievo risultano le disposizioni contenute nell'art. 1 con riferimento ai compiti assegnati alle Regioni (istituzione AFT e UCCP) e agli obblighi previsti per il personale convenzionato (inserimento nelle nuove forme organizzative e adesione al sistema informativo regionale e nazionale), nonché alle modifiche introdotte al testo dell'art. 8 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502.

Tra gli elementi di novità introdotti dal nuovo Accordo e riguardanti i vari aspetti normativi, organizzativi e funzionali, si inserisce la ridefinizione della disciplina di instaurazione del rapporto convenzionale di cui agli articoli 18 (Pubblicazione degli incarichi), 19 (Assegnazione di incarichi a tempo indeterminato), 20 (Assegnazione di incarichi a tempo determinato), 21 (Assegnazione di incarichi provvisori).

Premesso ciò, con il presente provvedimento, tenuto conto delle disposizioni del nuovo Accordo Collettivo Nazionale, nell'ottica di favorire una pianificazione complessiva finalizzata a rimodulare l'offerta assistenziale secondo gli obiettivi di salute definiti dalla programmazione regionale e nel rispetto dei criteri di equità, economicità, appropriatezza clinica e organizzativa, si intende sottoporre al regime autorizzatorio ogni conferimento di nuovi incarichi, in analogia alle disposizioni in materia di personale dipendente del SSR, compresa l'assegnazione di nuovo incarico di responsabile di branca ai sensi dell'art. 27, commi 7-9 dell'ACN 2015, come già stabilito con DGR n. 2587/2013.

Di conseguenza, si propone, a parziale modifica della DGR. n. 1905 del 23/12/2015, che ciascuna Azienda (anche in caso di rispetto dei limiti di spesa sopracitati) a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento, richieda all'Area Sanità e Sociale l'autorizzazione per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato (art. 19), incarichi a tempo determinato (art. 20), nei termini previsti per la trasmissione dei piani aziendali di acquisizione di personale dipendente SSR.

L'Area Sanità e Sociale provvederà a valutare le motivazioni allegate alla richiesta, anche in considerazione del reale fabbisogno assistenzialedell'Azienda, al fine di rilasciare l'autorizzazione di competenza.

Non sarà oggetto di tali procedure autorizzative il conferimento di incarichi di personale convenzionato della specialistica ambulatoriale interna, veterinaria, altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali nel caso di autonomo finanziamento proveniente dallo Stato, dall'Unione Europea, dalla Regione, da altri Enti pubblici o da soggetti privati. Per il conferimento degli incarichi così finanziati, l'Azienda dovrà effettuare la sola comunicazione all'Area Sanità e Sociale.

Non sono, altresì, soggette a tale regime autorizzatorio regionale:

  • le assunzioni a tempo determinato per esigenze connesse al comando di personale convenzionato presso la Regione;
  • il conferimento di personale convenzionato per incarichi di sostituzioni (art. 34);
  • il conferimento di personale convenzionato per attività assistenziali gestite dalle Aziende UU.LL.SS.SS. per delega degli Enti Locali, il cui onere, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni, è totalmente a carico dei medesimi Enti Locali.

Si evidenzia, quindi, che l'adozione di tale procedura di autorizzazione consente di attuare una efficace attività programmatoria a livello regionale finalizzata al conseguimento di obiettivi di salute, nonché all'attuazione dei modelli organizzativi previsti nel nuovo ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, esecutivo in data 17/12/2015 con Intesa della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, superando il vincolo di spesa 2010 e garantendo che le autorizzazioni assumano carattere definitivo in riferimento alle ore e alla branca specialistica.

A tale proposito si richiama che con decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 29 del 06/04/2016 è stato costituito un Tavolo tecnico di lavoro paritetico finalizzato all'individuazione delle modalità operative di partecipazione degli specialisti ambulatoriali interni nel processo di sviluppo delle cure primarie, al fine di definire un modello-tipo coerente con i contenuti del nuovo ACN dellaspecialistica ambulatoriale interna, veterinaria, altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali 2015 e con gli obiettivi della programmazione regionale.

Gli obiettivi di Sistema condivisi dal Tavolo tecnico si possono così sintetizzare:

  1. dare attuazione, conformemente a quanto previsto nell'ACN 17/12/2015, alla costituzione delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) della Medicina Specialistica Ambulatoriale Interna e sviluppare sul territorio regionale un modello di assistenza che veda coinvolti i Specialisti Ambulatoriali Interni (SAI) e le altre professionalità ambulatoriali (biologi, chimici, psicologi) sanitarie, assieme agli medici di Medicina Generale (MMG), ai medici di Continuità Assistenziale (MCA), ai Pediatri di libera scelta (PLS) (Legge 8/11/2012, n. 189, art. 1, comma 3), prevedendo una rimodulazione dell'offerta assistenziale non solo in termini di accessibilità, ma anche rispetto a determinati obiettivi di salute, con attivazione di specifici Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA);
  2. completare l'attivazione del flusso informativo-informatico (Fascicolo Sanitario Elettronico, Ricetta Dematerializzata, certificati telematici di malattia, ecc.) ai fini del conseguimento degli obiettivi di sistema assegnati alle Aziende Sanitarie e, conseguentemente, anche ai SAI (artt. 9 e 22, ACN 2015);
  3. contribuire al buon governo del sistema attraverso percorsi di appropriatezza al fine di migliorare la qualità del servizio e consentire una nuova dimensione dell'offerta che privilegi l'assistenza territoriale, nell'ottica dell'abbattimento delle liste di attesa;
  4. contribuire a ridurre le "fughe" soprattutto in relazione alle specialità presenti nelle specifiche Aziende Sanitarie;
  5. promuovere un approccio professionale integrato con i diversi livelli della rete assistenziale e l'ottimizzazione della presenza dei SAI sul territorio nei punti assistenziali delle cure primarie (Medicine di Gruppo Integrate), strutture di ricovero intermedie (Hospice, Ospedali di comunità e Unità riabilitative territoriali), strutture residenziali.

B. Trasformazione degli incarichi già assegnati a tempo determinato, in incarichi a tempo indeterminato

L'Accordo regionale della Specialistica convenzionata, recepito con DGR n. 3220 del 25/10/2005, integrando la normativa nazionale, disciplina la procedura relativa alla trasformazione degli incarichi, già assegnati, a tempo determinato, in incarichi a tempo indeterminato, nel modo seguente:

<<L'art. 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005", prevede che: "Le regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, definiscono le fattispecie per l'eventuale trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dei professionisti convenzionati a carico del protocollo aggiuntivo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 271 e 21 settembre 2001 n. 446, in modo da assicurare una riduzione della relativa spesa pari ad almeno il 20 per cento. La predetta trasformazione è possibile entro il limite del numero di ore di incarico attivate a titolo convenzionale presso ciascuna azienda sanitaria locale alla data del 31 ottobre 2004."

L'art. 23, commi 13 e 14 dell'ACN 2005: comma 13 "Le aziende, valutate la programmazione regionale dell'attività specialistica e il permanere delle esigenze organizzative e di servizio, possono trasformare gli incarichi, già assegnati a tempo determinato, in incarichi a tempo indeterminato, con applicazione del relativo trattamento economico e normativo. La trasformazione di un incarico da tempo determinato a tempo indeterminato avviene con provvedimento del Direttore Generale, sulla base delle intese definite con accordo regionale. Il provvedimento di trasformazione viene comunicato al Comitato Zonale". Comma 14 "La non accettazione, da parte dello specialista ambulatoriale e del professionista, dell'incarico a tempo indeterminato, comporta la revoca del rapporto convenzionale."

A fronte del permanere delle esigenze organizzative e di servizio e dal combinato disposto delle sopra richiamate disposizioni, la trasformazione degli incarichi, già assegnati a tempo determinato, in incarichi a tempo indeterminato è soggetta ai seguenti criteri:

- deve assicurare una riduzione della relativa spesa pari ad almeno il 20%;

- è possibile entro il limite del numero di ore di incarico attivate a titolo convenzionale presso ciascuna Azienda ULSS alla data del 31 ottobre 2004;

- è possibile per incarichi già assegnati a tempo determinato, ovvero ex Protocollo Aggiuntivo D.P.R. n. 271/2000 art. 2 - comma 1 e art. 23 - comma 10 dell'ACN, con anzianità di servizio in tali incarichi non inferiore a due anni continuativi ed in essere al momento del provvedimento di trasformazione;

- può comportare la modifica di alcuni elementi del rapporto di lavoro, quali la flessibilità operativa, la riorganizzazione degli orari e la mobilità;

- non è possibile per gli incaricati ex Protocollo Aggiuntivo D.P.R. n. 271/2000 art. 2 - comma 2 o art. 23 - comma 11 dell'ACN.

Le modalità di individuazione e conferimento dell'incarico sono le seguenti:

- l'individuazione del personale interessato compete al Direttore Generale;

- avviene con provvedimento dello stesso Direttore Generale;

- tale provvedimento viene contestualmente comunicato al competente Comitato Consultivo Zonale e alla Direzione Regionale Piani e Programmi Socio-Sanitari (ora Direzione Programmazione Sanitaria);

- il rapporto con il SSN è da intendersi unico a tutti gli effetti, anche se lo Specialista Ambulatoriale, o il Professionista, svolge la propria attività presso più servizi della stessa Azienda o per conto di più Aziende;

- la non accettazione dell'incarico a tempo indeterminato, da parte dello Specialista Ambulatoriale, o del Professionista, comporta la revoca del rapporto convenzionale.

Qualora lo Specialista ricopra incarichi presso più Aziende la trasformazione di un incarico in una Azienda deve, poiché il rapporto di lavoro con il SSN è unico, comportare, previo accordo fra le Aziende interessate, la trasformazione contestuale degli incarichi.

In ogni caso la riduzione della relativa spesa, pari ad almeno il 20%, deve essere calcolata sulle singole ore trasformate.>>

Il comma 13 del sopracitato art. 23 è stato modificato dall'ACN della specialistica ambulatoriale interna, veterinaria, altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali del 29/07/2009, con l'introduzione del requisito di anzianità di servizio "Le aziende, valutate la programmazione regionale dell'attività specialistica e il permanere delle esigenze organizzative e di servizio, decorsi 12 mesi dal conferimento, possono trasformare gli incarichi, già assegnati a tempo determinato, in incarichi a tempo indeterminato, con applicazione del relativo trattamento economico e normativo. La trasformazione di un incarico da tempo determinato a tempo indeterminato avviene con provvedimento del Direttore Generale, sulla base delle intese definite con accordo regionale. Il provvedimento di trasformazione viene comunicato al Comitato Zonale." Tale disposizione ha modificato il requisito di servizio introdotto dall'Accordo regionale 2005; le rimanenti clausole regionali hanno conservato la loro validità salvo che non risultassero in contrasto con le innovazioni introdotte.

Il recente ACN della Specialistica convenzionata del 17/12/2015 ha definito all'art. 20 la disciplina di assegnazione di nuovi incarichi a tempo determinato e alla Norma transitoria n. 1 ha fatto salve le disposizioni dei commi 13 e 14 dell'art. 23 dell'ACN 2005 e smi per gli incarichi a tempo determinato già conferiti alla data di entrata in vigore del nuovo ACN.

Ai sensi del citato art. 20, le Aziende possono conferire un incarico a tempo determinato solo per esigenze straordinarie connesse a progetti finalizzati con durata limitata nel tempo o per far fronte a necessità determinate da un incremento temporaneo delle attività, da specificare in sede di pubblicazione. Tale incarico viene conferito per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi, rinnovabile alla scadenza una sola volta e per un massimo di 24 (ventiquattro) mesi continuativi.

I titolari di incarico a tempo determinato potranno partecipare all'assegnazione di incarichi a tempo indeterminato secondo il nuovo ordine di priorità di cui alla lett. h) del comma 2 dell'art. 19 (Assegnazione di incarichi a tempo indeterminato) del richiamato ACN 2015. Ai sensi del successivo comma 7, l'incarico così conferito è confermato, previo superamento di un periodo di prova della durata di sei mesi.

Premesso ciò, in linea con le disposizioni relative alla Specialistica convenzionata, a quelle di contenimento della spesa ed al fine di valutare l'appropriatezza organizzativa di inserimenti a titolo definitivo, si propone di sottoporre a regime autorizzatorio anche le trasformazioni degli incarichi a tempo determinato, ex comma 10, art. 23 dell'ACN 2005 e smi (in essere alla data di entrata in vigore del nuovo ACN) in incarichi a tempo indeterminato, a parziale modifica della DGR. n. 1905 del 23/12/2015.

Considerato che è stata avviata la riorganizzazione dell'assetto regionale e delle Aziende ULSS, essendo in discussione presso il Consiglio regionale i PDLR n.23 e PDLR n.74 - "Istituzione dell'Ente di governance della sanità regionale veneta denominato 'Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - azienda zero'. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle aziende Ulss", con il presente atto si propone di considerare il monte ore utile per le trasformazioni degli incarichi a tempo determinato in incarichi a tempo indeterminato di ciascuna azienda, su base regionale, costituendo tale base il riferimento stabile e certo, non suscettibile di revisione, laddove la riorganizzazione aziendale in corso di attuazione può condurre ad una modifica della dimensione aziendale e quindi del dato da computare ai fini della determinazione del limite.

Ciascuna Azienda dovrà inviare all'Area Sanità e Sociale formale richiesta di autorizzazione alla trasformazione degli incarichi a tempo determinato in incarichi a tempo indeterminato, nei termini che verranno indicati con nota esplicativa, riportando:

- il nominativo dello specialista ambulatoriale interno/professionista;

- l'anzianità di servizio (anzianità minima 12 mesi) del candidato;

- la branca specialistica, le ore d'incarico e la descrizione dell'attività svolta;

- la specifica di eventuali criteri di individuazione dei professionisti nel caso si richieda il possesso di particolari capacità professionali;

- la motivazione della richiesta.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto.

- VISTO l'art. 1, comma 177, della Legge finanziaria per il 2005 (Legge n. 311 del 30/12/2004).

- VISTI l'ACN della Specialistica 23/03/2005 e smi e il nuovo l'ACN della Specialistica 17/12/2015.

- VISTA la DGR n. 3220 del 25/10/2005 che recepisce l'Accordo regionale della specialistica.

- VISTA la Legge 8 novembre 2012 n. 189 (Legge Balduzzi).

- VISTA la DGR n. 1905 del 23/12/2015.

- VISTO il decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 29 del 06/04/2016.

- INFORMATE le OO.SS. dell'Area della Specialistica

- VISTO l'art. 2, comma 2 della leggere regionale n. 54 del 31/12/2012

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

2. di approvare le disposizioni, a valere per l'anno 2016, per il personale della specialistica convenzionata di cui all'ACN 17/12/2015, secondo quanto illustrato nelle premesse che si intende puntualmente richiamato;

3. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria - Unità Organizzativa Cure Primarie e LEA, la quale opererà d'intesa con la Direzione Risorse Strumentali SSR-CRAV, per il compimento delle attività connesse all'attuazione del presente provvedimento;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



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