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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 105 del 04 novembre 2016


Materia: Veterinaria e zootecnia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1592 del 10 ottobre 2016

Attestazione sanitaria del veterinario ufficiale nella dichiarazione di provenienza degli animali nel corso di situazioni di emergenza determinate dall'insorgenza di focolai di febbre catarrale degli ovini, altresì detta "Blue Tongue"(lingua blu).

Note per la trasparenza

Con il presente documento si intendono chiarire le modalità di rilascio delle attestazioni del veterinario ufficiale nel corso di emergenze sanitarie determinate dall'insorgenza di focolai di febbre catarrale degli ovini, altresì detta "Blue Tongue"(lingua blu).

L'Assessore Luca Coletto, di concerto con l'Assessore Giuseppe Pan, riferisce quanto segue.

La movimentazione di animali nell'ambito del territorio nazionale è disciplinata dal Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320/54 che prevede, all'articolo 31, la compilazione da parte dell'allevatore della dichiarazione di provenienza degli animali (modello 4) che accompagna gli stessi durante il viaggio all'interno del territorio nazionale.

Il modello 4 contiene informazioni che permettono la tracciabilità della partita e in particolare:

-   l'identificazione degli animali (Parte A) ;

-   Le dichiarazioni per il macello riguardo ai trattamenti farmacologici a cui sono stati sottoposti gli animali (Parte B);

-   la destinazione (Parte C);

-   i dati del trasportatore (Parte D).

La compilazione del modello 4 avviene nelle forme dell'autodichiarazione dell'allevatore. Per talune malattie endemiche a livello nazionale, limitatamente a determinate circostanze, è previsto che il veterinario ufficiale, che ha visitato gli animali prima della partenza, compili una apposita sezione del modello 4 (Parte E) contenente l'attestazione sanitaria relativa ai capi movimentati.

Per tali attestazioni del veterinario ufficiale, laddove rese nell'interesse dei privati, il Tariffario Regionale dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS, approvato da ultimo con D.G.R n.1251 del 28/09/2015, all'Allegato A, sotto il titolo "Ambiti Sanità Animale e Sicurezza Alimentare", punto 6 - Certificazioni, Vidimazioni, codice 1 prevede una specifica tariffa, a cui va sommato l'importo della tariffa relativa alle spese di trasferta, di cui al titolo "Voci Generali", codice 1, dello stesso Tariffario Regionale.

Peraltro, il Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. n. 320/54, agli articoli 32 e 33 prevede che l'attestazione del veterinario ufficiale sul modello 4 venga compilata anche nel corso di emergenze a seguito di malattie epidemiche, attualmente regolamentate da specifiche disposizioni comunitarie.

In queste ipotesi i Servizi Veterinari del Ministero, delle Regioni e delle Aziende ULSS sono obbligati a mettere in atto una serie di misure, diverse a seconda della malattia, per impedirne la diffusione e, se del caso, arrivare rapidamente alla eradicazione delle epizoozia.

Tra le principali azioni possono essere annoverate:

-  la definizione di aree di restrizione delle movimentazioni;

-  l'effettuazione di indagini epidemiologiche;

-  il prelievo di campioni per confermare o escludere la presenza della malattia;

-  il sequestro di allevamenti con animali infetti o sospetti di esserlo;

-  periodiche visite degli allevamenti per rilevare la presenza di sintomatologia clinica negli animali presenti;

-  il blocco delle movimentazioni dalle aree di restrizione o, se previsto dalla normativa, la movimentazione degli animali solo dopo la visita clinica condotta da un veterinario ufficiale.

Tutte queste azioni sono misure straordinarie con il fine di impedire la diffusione della malattia che ha generato la situazione di emergenza e tutti i costi relativi sono a carico dell'autorità competente.

Tali attività sono ricomprese nei Livelli essenziali di assistenza (LEA) e riconducibili all'interno del Livello relativo all'Assistenza collettiva in ambiente di vita e di lavoro, lettera D) Sanità pubblica veterinaria, così come declinato nell'allegato 1 B) al D.P.C.M. 29.11.2001 e successive modifiche ed integrazioni, a tutt'oggi ancora in vigore.

La Regione del Veneto è stata recentemente interessata da numerosi episodi di febbre catarrale degli ovini, altresì detta "Blue Tongue" (lingua blu), sierotipo 4, che hanno comportato l'emanazione da parte di Ministero della Salute di provvedimenti di restrizione.

La normativa comunitaria (Regolamento CE 1266/2007), infatti, qualora la malattia venga confermata, disciplina lo spostamento degli animali prevedendo il blocco delle movimentazioni in uscita dalle aree di restrizione. Sono previste deroghe per gli animali vaccinati o destinati direttamente alla macellazione in macelli designati.

Con propri provvedimenti il Ministero della Salute ha determinato severe limitazioni alla movimentazione degli animali sensibili ed in particolare di ovini e bovini, vista la rilevanza degli allevamenti di quest'ultima specie nel territorio delle province colpite.

I movimenti di animali all'interno della stessa zona di restrizione sono autorizzati dall'autorità competente purché gli animali da spostare non presentino alcun segno clinico di malattia il giorno del trasporto.

La visita clinica prima della partenza viene effettuata anche nei seguenti casi:

-  per l'uscita da zona di restrizione di animali destinati alla macellazione in un macello designato;

-  per la movimentazione di animali vaccinati.

Le misure restrittive restano in vigore per due anni dal momento della notifica del focolaio così come previsto sia dalle disposizioni comunitarie, Reg. (CE) N. 1266/2007, capo 3, art. 6, comma 2, che dal codice OIE.

Di regola, per quanto riguarda il citato modello 4, la movimentazioni di bovini e ovini avviene unicamente con l'autodichiarazione dell'allevatore e solo in determinate circostanze è necessaria la compilazione della Sezione relativa alle attestazioni sanitarie da parte dell'autorità competente. Invece, nel corso di emergenze sanitarie, unitamente all'autocertificazione dell'allevatore, è obbligatoria la compilazione della sezione E del modello, relativa alle attestazioni sanitarie da parte dell'autorità sanitaria per tutti gli spostamenti di animali delle specie sensibili.

La visita clinica degli animali e le relative attestazione sanitarie sono pertanto misure obbligatorie per i Servizi Veterinari delle Aziende ULSS, nelle forme previste dal citato Regolamento CE 1266/2007.

Tali attestazioni sanitarie, nel caso di emergenze di sanità animale, rientrano tra gli adempimenti finalizzati al monitoraggio della situazione epidemiologica, nell'ambito delle azioni straordinarie messe in atto dall'Autorità Competente così come disciplinate dalla vigente normativa sopracitata, in quanto la visita clinica degli allevamenti costituisce uno dei principali mezzi per impedire la diffusione di malattie esotiche, tra le quali anche la Blue Tongue.

Le attestazioni sanitarie così contestualizzate e descritte rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) di cui al D.P.C.M. 29.11.2001 e, nello specifico, nel livello di Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro - Sanità pubblica veterinaria e rientrano, pertanto, ai sensi dell'articolo 1 del D. Lgs. 502/1992, tra le prestazioni che i Servizi Veterinari devono garantire e per le quali le risorse finanziarie necessarie sono ricomprese nel fondo sanitario nazionale.

Conseguentemente, le prestazioni relative alle attestazioni sanitarie obbligatorie finalizzate alla movimentazioni degli animali, determinate dall'applicazione degli specifici provvedimenti ministeriali e per il periodo di vigenza delle misure di restrizione, sono da considerarsi fuori dal campo di applicazione del Tariffario dei Dipartimenti di Prevenzione, approvato da ultimo con D.G.R. n.1251 del 28/09/2015 e non sono, pertanto, assoggettate al pagamento di alcuna tariffa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (CE) 1266/2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale;

VISTO il Regolamento (CE) 289/2008 che modifica il Regolamento (CE) 1266/2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 225 del 09/07/2003 "Attuazione della direttiva 2000/75/CE concernente le misure di lotta e di eradicazione del morbo lingua blu degli ovini";

VISTO il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, " Regolamento di Polizia Veterinaria";

VISTO il D.P.C.M. 29.11.2001, Definizione dei livelli essenziali di assistenza;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale del 08/05/2001, "Misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini" che ha dato disposizioni in merito alle misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n.54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la D.G.R. n. 1251 del 28/09/2015, "Revisione del Tariffario Unico Regionale delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione dell'Aziende Ulss del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2714 del 29.12.2014".

delibera

1.  di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.  di dare atto che le attestazioni veterinarie, rilasciate ai sensi del Regolamento CE 1266/2007, per contrastare la diffusione della Blue Tongue, sono misure obbligatorie per i Servizi Veterinari delle Aziende ULSS e rientrano tra i livelli essenziali di assistenza per il periodo di validità delle misure di restrizione, di cui ai provvedimenti ministeriali vigenti, sono da considerarsi fuori dal campo di applicazione del Tariffario dei Dipartimenti di Prevenzione, approvato da ultimo con DGR n.1251 del 28/09/2015 e non sono, pertanto, assoggettate al pagamento di alcuna tariffa;

3.  di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria all'esecuzione del presente atto;

4.  di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.  di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Regionale della Regione del Veneto.

 

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