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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 93 del 27 settembre 2016


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1471 del 21 settembre 2016

Adeguamento delle procedure regionali alle disposizioni recate dal Regolamento (UE) n. 1308/2013. Disciplina dell'evoluzione del potenziale viticolo. Disposizioni transitorie nell'implementazione degli adempimenti previsti dal nuovo sistema delle autorizzazioni. Rimodulazione termini deliberazioni della Giunta regionale n. 516 del 7 aprile 2015 e n. 314 del 11 marzo 2014.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si adottano disposizioni transitorie per una migliore utilizzazione del potenziale dei diritti di reimpianto in disponibilità ai singoli conduttori oltre la data del 31 dicembre 2015, nonché si rimodulano le tempistiche riguardanti il programma straordinario di adeguamento del potenziale produttivo della doc "Prosecco" e dell'annualità 2013/2014 della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti..

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Nel 2008 l'Unione Europea ha proceduto ad una profonda revisione della politica agricola comune disponendo, tra l'altro, la fine del regime di contingentamento delle produzioni per due importanti settori quello del latte e quello del vino.

Di conseguenza con il regolamento (CE) n. 479/2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, nell'abrogare il regolamento (CE) n. 1493/1999, il Consiglio ha adottato disposizioni riguardanti il "regime transitorio dei diritti di impianto" a partire dal 1 agosto 2008, fissando nel 31 dicembre 2015 il termine di detto regime transitorio. Il predetto regolamento (CE) n. 479/2008 è stato successivamente inglobato nel regolamento (CE) n. 1234/2007.

Con il regolamento (UE) n. 1308/2013, che ha abrogato il succitato regolamento (CE) 1234/2007, l'Unione europea ha istituito il "sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli", che a partire dal 1° gennaio 2016, ha sostituito il "regime transitorio dei diritti di impianto".

Con l'art. 68 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono state adottate le norme di transizione dal meccanismo dei "diritti" a quello delle "autorizzazioni", prevedendo, altresì, che i diritti di impianto non utilizzati entro il 31 dicembre 2015 per essere utilizzati dal 1 gennaio 2016 devono essere convertiti in autorizzazioni.

In attuazione di quanto sopra, con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali con decreto 19 febbraio 2015, prot. n. 1213 sono state adottate le disposizioni nazionali di attuazione del succitato regolamento, stabilendo che i diritti di reimpianto, concessi ai produttori prima del 31 dicembre 2015 e non utilizzati, devono essere convertiti in autorizzazioni al più tardi entro il 31 dicembre 2020.

Con successivo Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 15 dicembre 2015 sono state, invece, adottate le disposizioni di attuazione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, riguardanti tra l'altro l'aspetto della conversione dei diritti di impianto in disponibilità dei viticoltori.

In relazione a quanto stabilito dal predetto decreto, AGEA - Area Coordinamento - con nota del 1 febbraio 2016, prot. n. ACIU.2016.49, ha diramato chiarimenti e precisazioni riguardo all'implementazione del sistema, nonché formulato linee guida per la gestione informatizzata dei dati afferenti ai diritti ed alle autorizzazione e per l'intercambio delle predette informazioni tra i soggetti a vario titolo coinvolti nella procedura, tra i quali gli organismi pagatori regionali e le Regioni.

Una delle principali attività previste nel contesto delle disposizioni transitorie era relativa al consolidamento dei diritti in disponibilità dei conduttori, tenuto conto che dal 1 gennaio 2016, di fatto, il regime dei diritti è abrogato, comportando un notevole carico di lavoro sia per le Regioni che per gli organismi pagatori.

A causa dell'elevato numero dei diritti di reimpianto in disponibilità al 31 dicembre 2015, soprattutto in alcune Regioni tra cui il Veneto, si è resa necessaria un'attività complessa ed onerosa, che ha richiesto un gravoso e prolungato impegno da parte del personale per concludere il consolidamento delle informazioni. Attività che si è resa necessaria in attesa della definizione delle procedure e soprattutto dell'attivazione del sistema informativo all'uopo dedicato per la gestione di tali titoli e la loro successiva trasformazione in autorizzazioni.

Al riguardo dell'attività di cui sopra è da tenere presente che i viticoltori veneti hanno acquisito, nel solo anno 2015, un numero di diritti che complessivamente assommano ad ettari 10.483, dei quali ben 9.302 erano provenienti da soggetti operanti al di fuori del Veneto.

Tenuto conto delle linee guida formulate da AGEA Coordinamento e dei primi tracciati pervenuti dal Sistema informativo nazionale, AVEPA ha provveduto, nel mese di aprile u.s., a rendere operativi progressivamente propri moduli informatici per la gestione del potenziale viticolo, riguardanti le diverse attività connesse con l'estirpazione e reimpianto, nonché con la conversione dei diritti in autorizzazioni.

A causa del prolungarsi delle attività di consolidamento delle informazioni afferenti ai diritti e dell'operatività parziale del Sistema informativo nazionale, le procedure riguardanti le diverse attività di aggiornamento dello schedario viticolo veneto sono coincise con il periodo in cui i viticoltori erano impegnati nella preparazione idraulico - agraria dei terreni, ai fini della messa a dimora delle barbatelle e nella realizzazione della struttura di allevamento delle viti.

E' da tenere presente che in relazione alla significativa crescita del mercato dei vini Prosecco e Pinot grigio gli operatori viticoli veneti hanno investito significative risorse per realizzare, nella campagna 2015/2016, un numero elevato di vigneti, attualmente in corso di registrazione, stimabili in circa 6.000 ettari.

Alla conclusione delle realizzazioni degli impianti viticoli gli operatori veneti hanno provveduto, e stanno tuttora provvedendo, al tempestivo aggiornamento dello schedario viticolo veneto al fine di registrare i recenti impianti.

Purtroppo, gli operatori per le motivazioni sopra riportate hanno iniziato le operazioni di campagna in considerazione dei diritti di impianto detenuti, in quanto impossibilitati, per le difficoltà tecniche e procedurali sopra richiamate, a procedere alla prevista conversione in autorizzazione prima di iniziare le complesse e importanti operazione di realizzazione dei nuovi vigneti.

Pur tenuto conto di quanto riportato agli artt. 62 e 68 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è da precisare che in questo periodo assai complesso, sia per le attività agricole che amministrative, i viticoltori hanno proceduto all'impianto delle viti nei tempi previsti dalla normativa vigente. Si rende pertanto necessario dare soluzione ad una criticità formale verificatasi, tra l'altro, in un periodo di difficile di transizione tra i due sistemi di gestione del potenziale viticolo.

In relazione a quanto sopra ed al fine di far fronte alle criticità sopra evidenziate, atteso peraltro che gli operatori hanno realizzato come detto gli impianti entro i limiti prescritti dai diritti in disponibilità, si ritiene giustificato autorizzare AVEPA, con riferimento esclusivamente alle operazioni realizzate nella campagna viticola 2015/2016, a considerare la richiesta di aggiornamento delle schedario anche come contestuale richiesta di conversione di cui all'art. 68 comma 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Considerate le problematiche su esposte e tenuto conto di quanto segnalato dalle organizzazioni professionali riguardo alle difficoltà che stanno incontrando i produttori nell'aggiornare lo schedario e tenuto conto altresì della imponente mole di dati da inserire a sistema, si ritiene necessario inoltre rimodulare le tempistiche delle scadenze riguardanti le Deliberazioni della Giunta regionale n. 314 del 11 marzo 2014 e n. 516 del 7 aprile 2015 come sotto riportato:

  • deliberazione n. 516/2015 (così come modificata dalla delibera n. 1201/2016) "Iscrizione vigneti ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla DOC "Prosecco".- Disposizioni urgenti ed indifferibili per la realizzazione del potenziale" il termine riportato al punto 4 lettera c) è prorogato al 30 settembre 2016 ;
  • deliberazione n. 314/2014 - Programma nazionale di sostegno per la viticoltura - misura ristrutturazione e riconversione vigneti - annualità 2013/2014, la richiesta di collaudo delle opere e svincolo della fideiussione deve pervenire all'AVEPA al più tardi al 14 ottobre 2016;

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

VISTO il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che abroga il regolamento (CE) n. 479/2008 e che ha modificato il regolamento (CE) n. 1234/2007, incorporando nell'organizzazione comune dei mercati agricoli (regolamento unico OCM) le disposizioni del settore vino;

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ed in particolare il Capo III che ha istituito il "Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli" e l'articolo 230 del predetto regolamento (UE) n. 1308/2013, recante "Disposizioni transitorie e finali" che, per quanto riguarda il settore vitivinicolo, prevede al paragrafo 1, lettera b), punto ii, la conferma del regime transitorio dei diritti di impianto fino al 31 dicembre 2015;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 2275 del 9 agosto 2002, n. 3398 del 22 novembre 2002 e n. 639 del 14 marzo 2003, riguardanti l'assegnazione di funzioni e il trasferimento dei procedimenti ad AVEPA;

VISTO il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 19 febbraio 2015, prot. n. 1213, concernente le disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;

VISTO il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 15 dicembre 2015, prot n. 12272 concernente le disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

VISTA la nota AGEA - Area Coordinamento - con nota del 1 febbraio 2016, prot. n. ACIU.2016.49 raltiva alle disposizioni nazionali di attuazione del DM 12272 del 15 dicembre 2015 concernente il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTE le segnalazioni delle organizzazioni professionali di categoria del 14 e 15 settembre 2016;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 314 del 11 marzo 2014 relativa la programma nazionale di sostegno per la viticoltura - misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 46. Piano regionale di ristrutturazione e riconversione viticola. Selezione programmi campagna 2013/2014. Art. 37, comma 2, Legge regionale n. 1/1991, Deliberazione/CR n. 13 del 11 febbraio 2014;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 516 del 7 aprile 2015, avente per oggetto: "D.lgs n. 61/2010, art. 12, c. 4 - DM 17.07.2009 - Iscrizione vigneti ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla DOC "Prosecco". Triennio 2014/2015-2016/2017. - Disposizioni urgenti ed indifferibili per la realizzazione del potenziale di cui al DPGR 139/2011, punto 1.";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1201 del 26 luglio 2016. Disposizioni ai fini dell'adeguamento del potenziale idoneo alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla DOC "Prosecco" e rimodulazione terminiDeliberazioni della Giunta regionale n. 516 del 7 aprile 2015 e n. 990 del 29 giugno 2016;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1.   di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa e con riferimento esclusivamente alle operazioni d'impianto delle viti realizzate nella campagna viticola 2015/2016, che le richieste di aggiornamento dello schedario viticolo veneto, presentate entro il 30 settembre 2016, sono da intendersi anche come contestuale richiesta di conversione di cui all'art. 68 comma 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

2.   di stabilire altresì che la data di riferimento della conversione di cui al punto 1. è coincidente con la data di fine lavori impianto;

3.   di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, la modifica di taluni termini delle deliberazioni nn. 516/2015 e 314/2013 come segue:

  • deliberazione n. 516/2015 punto 4 lettera c) il riferimento è da intendersi aggiornato al 30 settembre 2016 ;
  • deliberazione n. 314/2014, allegato A, capitolo "Controlli", terzo capoverso, il riferimento è da intendersi aggiornato al 14 ottobre 2016;

4.   di stabilire che AVEPA è tenuta ad adottare le necessarie disposizioni al fine di dare attuazione a quanto previsto ai punti 1 e 2;

5.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6.   di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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