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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 95 del 04 ottobre 2016


Materia: Formazione professionale e lavoro

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1452 del 15 settembre 2016

Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione del Veneto e le Province del Veneto/Città metropolitana di Venezia sui Servizi per l'Impiego.

Note per la trasparenza

Si provvede all'approvazione dello schema di convenzione tra la Regione del Veneto e le Province del Veneto/Città metropolitana di Venezia sui Servizi per l'Impiego.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La Legge 7 aprile 2014, n. 56 ha definito, all'articolo 1, comma 85, le funzioni fondamentali delle province, e ai commi 86 e 44 le ulteriori funzioni fondamentali rispettivamente delle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri e delle città metropolitane. Il comma 89 prevede che lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscano le funzioni provinciali diverse da quelle definite al comma 85, come le funzioni e i compiti in materia di Servizi per l'Impiego.

L'Accordo tra il Governo e le Regioni dell'11 settembre 2014, in attuazione dell'articolo 1, comma 91 della

Legge 56/2014, ha sospeso l'adozione dei provvedimenti di riordino dei Servizi per l'Impiego fino al momento dell'entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro, realizzata con la legge 183 del 2014 e i successivi decreti legislativi attuativi.

Quindi, la Legge 10 dicembre 2014, n. 183 ("Jobs Act") ha previsto, all'articolo 1, comma 3, il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive e, al comma 4, l'istituzione di un'Agenzia nazionale per l'occupazione - alla quale sono attribuite competenze gestionali in materia di Servizi per l'Impiego, politiche attive e ASpI (Assicurazione Sociale per l'Impiego) - nonché il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi e la valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati.

Sempre la Legge n. 183/2014 prevede all'articolo 1, comma 4, lettera u) il mantenimento in capo alle Regioni e alle Province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro.

Relativamente al personale dei Servizi per l'Impiego, la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), all'articolo 1, comma 427, ha previsto che, nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428, esso rimanga in servizio presso le città metropolitane e le province, con la possibilità di avvalimento da parte delle Regioni e degli Enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni, e con oneri a carico dell'ente utilizzatore.

Successivamente, il Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito, con modifiche, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125 ha previsto che, allo scopo di garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali stipuli, con ogni Regione e con le Province autonome, una convenzione per regolare rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei Servizi per l'Impiego e delle Politiche Attive del Lavoro nel territorio di competenza, prevedendo la possibilità di partecipazione del Ministero del Lavoro agli oneri di funzionamento dei Servizi per l'Impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di 90 milioni di euro annui, a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 9 del Decreto Legge n. 148/1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 236/1993, in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati nell'erogazione di Servizi per l'Impiego.

Ancora, l'art. 15 prevede che entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto legge stesso, esclusivamente per il 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali possa anticipare a ciascuna Regione, su richiesta della stessa, la relativa quota annua, a valere sul fondo di rotazione.

Al comma 6-bis è previsto inoltre che, nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e unicamente per consentire la continuità dei servizi erogati dai Centri per l'Impiego, le Province e le Città metropolitane possano stipulare, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi, con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.

Anche il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che attua la Legge n. 183/2015 per la parte riguardante i servizi per il lavoro e le politiche attive, ha previsto, all'articolo 11, comma 1 la sottoscrizione di una convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni/Province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo citato. Ai sensi del comma 4 del succitato articolo, in via transitoria, le convenzioni possono prevedere che i compiti, le funzioni e gli obblighi in materia di politiche attive del lavoro siano attribuiti, in tutto o in parte, a soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo.

Il Decreto Legislativo n. 150/2015 prevede inoltre, all'articolo 33, che ai 90 milioni annui destinati agli oneri di funzionamento dei Servizi per l'Impiego per gli anni 2015 e 2016, si aggiungano 50 milioni di euro annui, portando a 140 milioni di euro l'importo complessivo disponibile a livello nazionale.

Infine, nell'Accordo Quadro in materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 2015 tra Governo e Regioni /province autonome, che regola la fase transitoria verso un diverso assetto delle competenze in materia di politiche attive del lavoro, si prevede la stipula di convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ciascuna Regione, per individuare linee di collaborazione interistituzionale che valorizzino le buone pratiche esistenti nei contesti regionali, allo scopo di garantire la continuità di funzionamento dei Centri per l'Impiego e del personale in essi impiegato, anche a tempo determinato, assicurandone il miglior rapporto funzionale con le Regioni.

Per quanto riguarda il Veneto, con la Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, si è provveduto a dettare nuove disposizioni per il conferimento delle funzioni amministrative già disciplinate dalle leggi regionali attuative del decentramento amministrativo.

All'art. 5 di tale legge sono date "Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro". Il comma 1 conferma che, con riferimento alle funzioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro, conferite alle Province dagli articoli 3 e 21 della Legge regionale 13 marzo 2009, n. 3, in via transitoria, per garantire la continuità operativa dei Centri per l'Impiego e la copertura finanziaria dei costi del relativo personale con contratto a tempo indeterminato, la Giunta regionale, in attuazione delle intese istituzionali nazionali, stipula con il Ministero del Lavoro una convenzione valida per il biennio 2015 e 2016. Al comma 2 si precisa che per il 2015 ed il 2016 la responsabilità organizzativa e amministrativa della gestione dei Centri per l'Impiego e del relativo personale resta affidata, in via transitoria, alle Province e alla Città metropolitana di Venezia. Al comma 3 si prevede che la Regione nel 2015 e nel 2016 garantisca il finanziamento dei costi del personale con contratto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato in corso dei Centri per l'Impiego, trasferendo alle province e alla Città metropolitana di Venezia la quota di risorse nazionali e regionali, secondo quanto previsto dalle intese istituzionali nazionali di cui al comma 1. Il comma 4 prevede che i rapporti relativi alla gestione dei Centri per l'Impiego tra la Regione, le Province e la Città metropolitana di Venezia, siano regolati da apposita convenzione.

Il comma 2 dell'art. 9 prevede che, per il 2015 la Regione assicuri la copertura del costo del personale che, alla data di entrata in vigore della legge di riordino, svolge le funzioni non fondamentali esercitate dalle province, per un importo massimo di euro 28.256.000,00. Al comma 3 si prevede che per gli anni 2016 e 2017, il finanziamento destinato alla copertura della spesa relativa alle funzioni non fondamentali esercitate dalle Province, non superi euro 40.000.000,00 annui.

All'art. 10, infine, si indica che agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 comma 2, quantificati in euro 28.256.000,00 per l'esercizio 2015, si farà fronte, per quanto riguarda le spese per i personale dei Centri per l'Impiego, con le risorse allocate nell'UPB (Unità Previsionali di Base) U0006 "Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti locali" del bilancio di previsione 2015, per euro 12.706.000,00. Per gli anni 2016 e 2017, per euro 35.300.000,00, con le risorse allocate nell'UPB U0006 "Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti locali" la cui dotazione viene opportunamente incrementata mediante prelevamento di pari importo delle risorse allocate nell'UPB U0199 "Rimborso prestiti" del bilancio pluriennale 2015-2017.

Lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, redatto secondo lo schema di Convenzione tipo approvato il 20 ottobre 2015 in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, è stato approvata con il provvedimento di Giunta n. 1673 del 19 novembre 2015, e la convenzione è stata sottoscritta dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Presidente della Giunta regionale il 9 dicembre 2015.

E' pertanto necessario, ora, approvare lo schema della convenzione che sarà stipulata tra la Regione del Veneto e la Città metropolitana di Venezia e le Province, secondo quanto disposto dall'art. 5 della Legge regionale n. 19/2015.

L'art. 1 dello schema di convenzione (Allegato A) richiama la definizione dei rapporti e degli obblighi delle Parti, specificando che la Regione del Veneto esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e valutazione delle attività inerenti le politiche del lavoro previste dall'art. 2 della Legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 e dall'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 150/2015. La Regione è responsabile delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di politiche attive del lavoro e garantisce l'esistenza e la funzionalità dei 39 Centri per l'Impiego del Veneto, mentre la Città metropolitana/Provincia conserva la responsabilità organizzativa e amministrativa della gestione e del relativo personale, come da dettaglio di cui all'Allegato che farà parte di ciascuna convenzione (Centri per l'Impiego, ambito territoriale di competenza, organico effettivo, beni strumentali).

L'art. 2 definisce le modalità di gestione dei Servizi per l'Impiego e, in particolare, sancisce l'impegno della Città metropolitana/Provincia ad organizzare e a garantire la gestione operativa dei Centri per l'Impiego secondo le direttive regionali, garantendo le attività previste dagli articoli 18, 1 comma, 20, 21, 22 e 23, 2 comma, del D.Lgs. n. 150/2015, e dall'art. 11, comma 1, lettera d).

Con riferimento invece al quadro finanziario, l'art. 3 indica la somma che la Regione ha trasferito per l'anno 2015 alla Città metropolitana/Provincia a titolo di concorso sui costi relativi al personale impiegato nei Servizi per l'Impiego, secondo quanto previsto dalla DGR n. 1673 del 19 novembre 2015, e che per l'anno 2016, trasferirà secondo quanto previsto dalla DGR n. 923 del 22 giugno 2016, per un totale di 11.000.000,00 euro. Inoltre, la Regione trasferirà alla Città metropolitana/Provincia per il 2015 e 2016, quale partecipazione agli oneri di funzionamento dei Servizi per l'Impiego, compresi quelli relativi al personale, la somma risultante dal riparto del finanziamento nazionale in misura proporzionale al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di Servizi per l'Impiego. Infine, la Regione, qualora i trasferimenti statali fossero insufficienti, integrerà con risorse proprie, nei limiti massimi della spesa di funzionamento 2015, depurata delle economie di spesa relative al personale per gli anni 2015 e 2016.

Gli articoli 4, 5 e 6 sono dedicati, rispettivamente, al Sistema informativo lavoro, agliStandard dei servizi, al monitoraggio e alla valutazione delle politiche attive e dei servizi per il lavoro.

La convenzione ha validità per gli anni 2015 e 2016, ed è previsto un momento di verifica entro il 30 settembre 2016, con riferimento al 2017.

Infine, l'art. 7 prevede la costituzione di un Tavolo tecnico di coordinamento con il compito di affiancare la Regione nell'attuazione della riforma del D.Lgs. 150/2015, composto dai dirigenti dei settori lavoro della Città metropolitana di Venezia e delle Province o loro delegati, dal direttore di Veneto Lavoro e dal direttore della struttura regionale competente.

All'atto della sottoscrizione, la Convenzione riporterà sette allegati, uno per ciascuna Provincia e per la Città metropolitana di Venezia nei quali saranno contenuti il dettaglio dei Centri per l'Impiego con il rispettivo ambito territoriale di competenza, l'organico effettivo al 1° gennaio 2015 (nominativo e codice fiscale), e l'elenco dei beni strumentali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56;

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni dell'11 settembre 2014;

VISTA la Legge 10 dicembre 2014, n. 183;

VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTO il Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

VISTA la Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro";

VISTA la Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19;

VISTA la DGR n. 1673 del 19 novembre 2015;

VISTA la DGR n. 923 del 22 giugno 2016;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1.      di stabilire che le premesse al presente atto siano parte integrante del provvedimento;

2.      di approvare lo schema della convenzione, con i relativi allegati, contenuto in Allegato A, che sarà sottoscritta tra la Regione del Veneto e la Città metropolitana di Venezia e le Province, al fine di regolare i relativi rapporti e i rispettivi obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro;

3.      di dare mandato al Presidente della Giunta regionale o suo delegato a sottoscrivere la convenzione stessa;

4.      di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro della esecutività del presente provvedimento, compresa l'adozione degli impegni di spesa e l'approvazione di modifiche al testo della convenzione che si rendessero opportune;

5.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6.      di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

7.      di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1452_AllegatoA_330257.pdf

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