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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 93 del 27 settembre 2016


Materia: Settore secondario

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1434 del 15 settembre 2016

Attività di monitoraggio sull'attuazione degli istituti previsti dalla normativa regionale in materia di commercio. Approvazione schema di accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene approvato uno schema di accordo di collaborazione tra Regione del Veneto e l'Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto al fine dell'attività di monitoraggio sull'attuazione degli istituti previsti dalla normativa regionale in materia commercio.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Con la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 e con il regolamento attuativo n. 1 del 21 giugno 2013 la Regione ha disciplinato la materia del commercio al dettaglio su area privata.

L'intervento normativo regionale ha riservato un ruolo di primo piano alle attività commerciali inserite nel tessuto urbano, attraverso il perseguimento di idonee politiche attive e la ricerca di nuove strategie di sviluppo commerciale sostenibile sotto il profilo economico, sociale, territoriale e ambientale, nell'ottica della rigenerazione urbana e della valorizzazione della centralità urbana.

Nel contempo la normativa regionale ha dettato i criteri per l'insediamento delle strutture commerciali di maggiore dimensione (ossia con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati) favorendo gli interventi all'interno dei centri storici e urbani, nonché gli interventi di riqualificazione di aree o strutture dismesse e degradate nell'ottica del massimo contenimento di consumo di suolo.

Ciò premesso, il legislatore regionale, al fine di assicurare la concreta attuazione dei suddetti principi di carattere generale ha previsto, all'articolo 5, che la Regione svolga apposita attività di monitoraggio del sistema commerciale veneto e verifichi annualmente lo stato di attuazione della legge regionale medesima, avvalendosi della collaborazione delle Camere di commercio.

Ai fini della realizzazione delle attività di monitoraggio di cui trattasi, in attuazione della richiamata previsione normativa di cui all'articolo 5 della legge regionale appare necessario ed opportuno avvalersi della collaborazione dell'Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto (di seguito denominata per brevità "Unioncamere"), soggetto giuridico che, per espressa disposizione statutaria, individua nei rapporti di collaborazione con la Regione Veneto uno specifico strumento utile ai fini di una più efficace azione di intervento a sostegno della promozione e della crescita del sistema economico veneto.

Per disposizione statutaria del medesimo soggetto giuridico si prevede, altresì, che i rapporti di collaborazionecon la Regione Veneto possano essere definiti tramite accordi-quadro, protocolli d'intesa e convenzioni stipulati da Unioncamere in rappresentanza delle Camere di Commercio associate, e possono anche prevedere attribuzioni di funzioni e deleghe esercitabili direttamente o attraverso strumenti specifici.

Sul piano operativo si intende quindi procedere nel quadro dei rapporti attualmente disciplinati dall'accordo di programma stipulato con Unioncamere in data 26 marzo 2010 al fine di assicurare la massima efficacia dei rispettivi interventi a favore dello sviluppo competitivo del sistema economico veneto.

In particolare, l'articolo 3 del richiamato accordo di programma individua alcuni obiettivi di carattere programmatico, al perseguimento dei quali sono dirette le azioni derivanti dall'accordo medesimo.

Al riguardo, l'iniziativa che si propone con il presente provvedimento rientra nell'ambito degli obiettivi richiamati all'articolo 3, lettere C) ("collaborazione nelle informazioni e relativi studi-analisi riguardanti lo sviluppo economico del territorio..."), I) ("collaborazione nelle attività di tutela e regolazione del mercato"), V) ("collaborazione nelle iniziative informative e formative a favore delle imprese;) e Z) ("individuazione di soluzioni atte a semplificare l'attività delle imprese, a modernizzare e rendere più efficiente la Pubblica Amministrazione").

Ai sensi, altresì, dell'articolo 6 del citato accordo di programma, i predetti obiettivi programmatici sono perseguiti mediante l'utilizzo dei rispettivi strumenti amministrativi e finanziari, nonché mediante la stipulazione di apposite convenzioni tra i due enti.

L'efficacia del predetto Accordo quadro del 2010, originariamente di tre anni, è stata oggetto di successive proroghe approvate dalla Giunta regionale, da ultimo con deliberazione n. 1794 del 9 dicembre 2015, la quale ha fissato al 31 dicembre 2018 il nuovo termine di scadenza.

Occorre aggiungere che con deliberazione n. 2816 del 30 dicembre 2013 la Giunta regionale assicurava una prima attuazione della citata disposizione di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 50 del 2012 in materia monitoraggio sull'attuazione della normativa regionale, approvando la costituzione di un gruppo di lavoro, composto, oltre che dalla struttura regionale competente in materia di commercio, da rappresentanti di Unioncamere, nonché da esperti delle organizzazioni delle imprese del commercio maggiormente rappresentative in ambito regionale. Il gruppo di lavoro veniva, altresì, coadiuvato da esponenti del mondo accademico esperti in materia di commercio o di urbanistica commerciale.

Nel contempo, per quanto concerne il settore del commercio su aree pubbliche, è stato avviato un percorso di rivisitazione della vigente normativa di cui alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, attraverso la costituzione, con deliberazione della Giunta regionale n. 219 del 3 marzo 2016, di un apposito gruppo di lavoro composto, oltre che dalla struttura regionale competente in materia di commercio, da alcuni Comuni rappresentativi di significative realtà mercatali del Veneto, nonché da rappresentanti di organizzazioni di categoria del settore.

Tutto ciò premesso, stante il carattere dinamico che contraddistingue il settore del commercio, settore soggetto a continui fenomeni evolutivi correlati ai diversi contesti congiunturali sotto il profilo economico e sociale, emerge la necessità di assicurare una capillare attività di monitoraggio sugli impatti della legislazione regionale in materia di commercio, sia su area privata che su aree pubbliche; tale attività potrà risultare maggiormente efficace in termini di risultato se articolata su una tempistica adeguata.

A tale scopo si propone, pertanto, la conclusione di un accordo di collaborazione con Unioncamere, avente durata sino al termine del 31 dicembre 2018, coincidente con la scadenza del citato Accordo quadro stipulato nel 2010, del quale il presente accordo di collaborazione costituisce attuazione.

Nell'ambito dell'accordo di collaborazione di cui trattasi sono annualmente individuate le specifiche tematiche oggetto di analisi e studio e sono contestualmente stanziate le necessarie risorse finanziarie, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Le risultanze delle analisi condotte saranno sottoposte all'esame del gruppo di lavoro costituito con la citata deliberazione giuntale n. 2816 del 2013.

Ferma restando l'individuazione, da parte del gruppo di lavoro, di ulteriori tematiche nell'ambito di quanto previsto dalla normativa regionale, gli argomenti che necessitano di maggior approfondimento afferiscono ai seguenti ambiti contenutistici:

1.      creazione e successiva implementazione di una newsletter e/o di una strategia di comunicazione attraverso gli strumenti social media, con le quali possano essere condivisi contenuti, proposte e aggiornamenti normativi sulle materie di competenza della Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi della Regione;

2.      valutazione integrata degli impatti generati dall'insediamento delle grandi strutture di vendita: è necessario al riguardo aggiornare l'analisi delle componenti di natura urbanistico-territoriale, ambientale e di responsabilità sociale (ossia l'occupazione, la valorizzazione delle produzioni locali, l'erogazione di servizi qualitativi al consumatore etc.) che, ai sensi della vigente normativa regionale, integrano il contenuto delle misure compensative atte ad azzerare gli impatti generati dagli insediamenti medesimi.

Allo scopo di definire un quadro completo di analisi degli impatti di cui trattasi, occorre quindi effettuare un'indagine conoscitiva in merito analisi delle dinamiche congiunturali in termini di impatto sull'economia del territorio dell'insediamento delle grandi strutture di vendita autorizzate successivamente all'entrata in vigore della normativa regionale, nonché analisi dei benefici in termini di opere pubbliche e fiscalità locale per i Comuni nel cui territorio sono stati autorizzati gli interventi commerciali;

3.      distretti del commercio e aggregazioni di P.M.I. commerciali: a seguito dell'approssimarsi della conclusione dei primi progetti-pilota dei distretti del commercio, nonché in previsione dell'attuazione delle misure previste nell'ambito del POR FESR 2014-2020 destinate alle aggregazioni di imprese del commercio, si rende necessario uno studio sulle forme di aggregazione delle imprese commerciali, nonché, in relazione ai distretti del commercio, un'analisi comparata, a livello regionale, di appositi indicatori di performance che consentano l'adozione di misure idonee ai fini dello sviluppo dei distretti medesimi;

4.      programmi integrati 2013-2015: si rende necessario uno studio scientifico sulle risultanze dei programmi integrati di riqualificazione commerciale dei centri storici e urbani riferiti al triennio 2013-2015 con organizzazione, senza oneri a carico della Regione, di un'iniziativa pubblica di carattere informativo e divulgativo.

5.      commercio su aree pubbliche: ai fini della rivisitazione della normativa in materia di commercio al dettaglio su area pubblica di cui alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 si rende necessaria un'attività supporto al gruppo di lavoro a tale scopo istituito con deliberazione n. 219 del 3 marzo 2016, attraverso un'attività di studio e monitoraggio della rete distributiva. Ai fini della predetta attività di studio, il gruppo di lavoro potrà avvalersi della collaborazione di esperti accademici.

Per quanto concerne il corrente anno si ritiene necessaria l'effettuazione delle attività di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4del precedente paragrafo.

A tal proposito Unioncamere ha presentato una proposta contenente le modalità organizzative delle suddette attività, relativamente all'annualità 2016, il cui dettaglio risulta riportato nello schema di accordo di cui all'Allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento, nonché apposito preventivo di spesa, acquisito agli atti della Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi, pari a € 50.000,00 (cinquantamila/00) onnicomprensivi, dei quali si stabilisce che € 5.000 (cinquemila/00) siano a carico dell'Unione medesima ed € 45.000 (quarantacinquemila/00) a carico della Regione.

Il sostegno finanziario regionale per l'anno 2016, finalizzato ad assicurare la realizzazione delle suddette attività di analisi di monitoraggio, avverrà nei limiti di stanziamento di bilancio per il medesimo anno, ossia per un importo pari a euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) da impegnarsi, da parte della struttura regionale competente in materia di commercio, nel capitolo 101858 "Azioni regionali per il monitoraggio del sistema commerciale veneto (Art. 5. L.R. 28/12/2012, n. 50)".

Ciò premesso si rende necessaria l'approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra la Regione e Unioncamere del Veneto di cui all'Allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento.

Da ultimo si evidenzia che il presente provvedimento è assoggettato alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, in merito agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", e successive modificazioni, con particolare riferimento agli articoli 23, 26 e 27;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" con particolare riferimento all'articolo 2, comma 2;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella regione del Veneto" con particolare riferimento all'articolo 5;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 "Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi";

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche";

RICHIAMATE le deliberazioni n. 219 del 3 marzo 2016 e n. 2816 del 30 dicembre 2013;

VISTAla proposta di attività presentata da Unioncamere del Veneto unitamente ad apposito preventivo di spesa;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare, conseguentemente, l'accordo di collaborazione tra la Regione e Unioncamere del Veneto di cui all'Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine dell'attività di analisi e studio sull'attuazione degli istituti degli impatti derivanti dalla legislazione regionale in materia di commercio;
  3. di stabilire, per le motivazioni in premessa indicate, che il termine di scadenza dell'accordo di collaborazione di cui al punto 2, decorrente dalla data della relativa sottoscrizione, è fissato al 31 dicembre 2018, e che per l'annualità 2016 le attività di lavoro, analisi e studio sono le seguenti:
    • analisi delle dinamiche congiunturali in termini di impatto sull'economia del territorio dell'insediamento delle grandi strutture di vendita autorizzate successivamente all'entrata in vigore della normativa regionale, nonché analisi dei benefici in termini di opere pubbliche e fiscalità locale per i Comuni nel cui territorio sono stati autorizzati gli interventi commerciali;
    • studio sulle forme di aggregazione delle imprese commerciali, nonché, in relazione ai distretti del commercio, un'analisi comparata, a livello regionale, di appositi indicatori di performance che consentano l'adozione di misure idonee ai fini dello sviluppo dei distretti medesimi;
    • creazione e implementazione di una newsletter sulle tematiche di competenza della Direzione, Industria, Artigianato, Commercio e Servizi della Regione;
    • studio scientifico sulle risultanze dei programmi integrati di riqualificazione commerciale dei centri storici e urbani riferiti al triennio 2013-2015 con organizzazione, senza oneri a carico della Regione, di un'iniziativa pubblica di carattere informativo e divulgativo;
  4. di determinare in euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per l'annualità 2016 in favore di Unioncamere del Veneto e alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria dei fondi stanziati sul capitolo n. 101858 del bilancio 2016 "Azioni regionali per il monitoraggio del sistema commerciale veneto (Art. 5. L.R. 28/12/2012, n. 50)";
  5. di dare atto che la Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi, a cui è stato assegnato il capitolo di bilancio di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
  6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della legge regionale n. 1 del 2011;
  7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni;
  8. di demandare al Direttore della Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione di cui al punto 2 del presente provvedimento, nonché l'adozione degli atti conseguenti;
  9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

1434_AllegatoA_330112.pdf

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