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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 93 del 27 settembre 2016


Materia: Settore secondario

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1435 del 15 settembre 2016

Proposta di accreditamento della società CAAF Sicurezza Fiscale S.r.l. ai fini dell'esercizio dell'attività di Agenzia per le Imprese nel territorio della Regione del Veneto. Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, articolo 3, comma 2.

Note per la trasparenza

Con la presente deliberazione viene formulata la proposta di accreditamento presso il Ministero dello Sviluppo Economico, con riferimento alle materie di competenza regionale, della società CAAF Sicurezza Fiscale S.r.l. per l'esercizio dell'attività di Agenzia per le Imprese in relazione alle attività non soggette a valutazione discrezionale nel territorio della Regione Veneto.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

L'istituto delle Agenzie per le Imprese (di seguito definite Agenzie) è stato introdotto dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", come convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'ambito degli interventi finalizzati alla semplificazione dei procedimenti amministrativi e del miglioramento dei rapporti fra cittadino e pubblica amministrazione.

In particolare l'art. 38, comma 3, lettera c) della suddetta normativa statale prevede che "l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico".

Ai sensi del citato articolo 38, comma 3, lettera c) del decreto legge n. 112 del 2008, alle Agenzie sono quindi attribuite differenti funzioni in relazione alla specifiche tipologie di procedimenti amministrativi oggetto di esame. In particolare:

  • nei procedimenti riferiti alle attività c.d. vincolate, non soggette a valutazione discrezionale della Pubblica Amministrazione, per le quali trova applicazione l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, le Agenzie svolgono funzioni di accertamento e di attestazione in merito alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti per l'esercizio dell'attività d'impresa e, in caso di istruttoria positiva, rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e per l'avvio immediato dell'intervento;
  • nei procedimenti soggetti ad autorizzazione (c.d. procedimenti ordinari), nei quali la Pubblica Amministrazione esprime una valutazione discrezionale in ordine alla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per il rilascio del relativo titolo autorizzatorio, le Agenzie svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto del SUAP.

Nel quadro normativo testé citato, le Agenzie sono quindi chiamate ad esercitare, in qualità di soggetti dotati di personalità giuridica privata, compiti e funzioni di carattere pubblicistico con la finalità di semplificare i rapporti tra imprese e amministrazione e, nel contempo, di consentire il superamento delle problematiche connesse all'utilizzo esclusivo della modalità telematica previsto dalla normativa in materia di Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 ai fini della presentazione della documentazione richiesta dal procedimento amministrativo.

I criteri e le modalità di accreditamento delle Agenzie sono definiti con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (di seguito decreto) emanato in attuazione dell'articolo 38, comma 4 del citato decreto legge n. 112 del 2008.

L'articolo 3 decreto prevede, in particolare, che l'istanza di accreditamento debba essere presentata al Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito MISE) e che la stessa individui dettagliatamente le attività economiche in relazione alle quali l'Agenzia vuole prestare la propria attività, nonché l'ambito territoriale in cui l'Agenzia intende vuole operare. L'istanza deve essere corredata della documentazione comprovante il possesso di una struttura tecnico amministrativa rispondente a criteri di competenza, indipendenza e terzietà, nonché di copia dell'atto di stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per le quali l'accreditamento viene richiesto.

Tale disposizione stabilisce altresì che il MISE, ove l'istanza abbia ad oggetto materie rientranti nella competenza di altre amministrazioni statali, delle regioni e delle province autonome, provveda alla trasmissione dell'istanza medesima alle singole amministrazioni, le quali, a loro volta, effettuano l'istruttoria di competenza nel termine di sessanta giorni dal ricevimento.

All'esito dell'istruttoria, le conseguenti proposte di accreditamento sono trasmesse al MISE, il quale provvede ad adottare il relativo provvedimento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta.

Ciò premesso, la società CAAF Sicurezza Fiscale S.r.l. con sede legale in Roma, Via Nazionale n. 60, in data 8 luglio 2015 presentava al MISE, per il tramite del portale www.impresainungiorno.gov.it, istanza di accreditamento ai sensi dell'articolo 3 del decreto ai fini dell'esercizio dell'attività di Agenzia per le Imprese nel territorio delle Regioni Liguria e Veneto.

In particolare, con la predetta istanza la società CAAF Sicurezza Fiscale S.r.l., essendo già in possesso di accreditamento ministeriale definitivo per l'esercizio dell'attività di Agenzia per le Imprese nel territorio delle Regione Lazio, ottenuto con decreto direttoriale del 23 aprile 2015 della Direzione generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del MISE, richiedeva l'estensione dell'ambito territoriale della propria attività di Agenzia per le Imprese alle Regioni Liguria e Veneto limitatamente alle attività non soggette a valutazione discrezionale da parte della Pubblica Amministrazione di cui al punto 4, lettera a) dell'Allegato al D.P.R. n. 159 del 2010 (oggetto di SCIA), con riferimento a specifici procedimenti concernenti i settori dell'artigianato, del commercio all'ingrosso ed al dettaglio, degli intermediari del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande e delle strutture turistico-ricettive.

In data 22 luglio 2015 il MISE trasmetteva quindi alle Regioni interessate l'istanza di accreditamento di cui trattasi ai fini dell'effettuazione dell'attività istruttoria di competenza, nonché della conseguente formulazione della proposta regionale di accreditamento, precisando che l'Agenzia al momento della presentazione dell'istanza era già in possesso del prescritto certificato di conformità del proprio sistema di gestione per la qualità alla norma UNI EN ISO 9001 con riferimento agli ambiti territoriali richiesti ed evidenziando, tra l'altro, che "... la valutazione preliminare della scrivente Amministrazione sull'istanza, salvi ulteriori approfondimenti in corso, è in linea di massima favorevole".

Ai sensi del richiamato D.P.R. n. 159 del 2010, nonché dell'intesa approvata in sede di Conferenza Unificata in data 11 aprile 2013 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003, infatti, il MISE provvede ad accertare la completezza e correttezza sotto il profilo tecnico amministrativo delle istanze e degli allegati prodotti a corredo delle stesse per dimostrare ed attestare il possesso dei requisiti generali prescritti dal decreto in relazione alle attività, ai settori ed agli ambiti territoriali per cui l'accreditamento è richiesto.

Successivamente, in data 27 luglio 2015, il MISE trasmetteva alla Regione del Veneto, a modifica ed integrazione dell'istanza già trasmessa, ulteriore documentazione tecnica concernente i procedimenti richiesti di competenza regionale.

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria di competenza statale, le strutture regionali competenti hanno quindi provveduto all'esame istruttorio dell'istanza di accreditamento, con particolare riferimento ai contenuti delle "Procedure operative" e delle relative "Schede tecniche" allegate all'istanza medesima, in relazione ai profili involgenti valutazioni di diretta competenza regionale.

Con nota del 11 settembre 2015, prot. n. 364036, a firma del Direttore del Dipartimento dello Sviluppo Economico, la Regione del Veneto ha pertanto trasmesso al MISE una serie di osservazioni relative alle procedure operative ed alle schede tecniche concernenti i procedimenti di competenza regionale al fine di assicurare la conformità delle procedure illustrate ed allegate all'istanza all'ordinamento regionale, evidenziando nel contempo la necessità di assicurare il rispetto di talune prescrizioni, di seguito indicate, ritenute necessarie al fine di assicurare il coordinamento dell'attività della costituenda Agenzia con le funzioni di competenza del SUAP ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. n. 160 del 2010. In particolare:

  • la società CAAF Sicurezza Fiscale S.r.l. è tenuta a coordinare la propria attività con le funzioni svolte dal SUAP e, di conseguenza, con il portale www.impresainungiorno.gov.it, struttura telematica ordinariamente preposta alla gestione dei procedimenti concernenti le attività produttive. E' pertanto essenziale che le procedure operative allegate all'istanza di accreditamento prevedano espressamente l'utilizzo della modulistica regionale disponibile presso il citato portale ovvero disponibile presso ciascun SUAP autonomamente accreditato;
  • è altresì necessario che la società CAAF Sicurezza Fiscale S.r.l., una volta provveduto alla validazione della SCIA, ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all'articolo 6 del D.P.R. n. 160 del 2010, trasmetta con sollecitudine la dichiarazione di conformità per il tramite del portale www.impresainungiorno.gov.it al SUAP competente per territorio. Ciò al fine di assicurare l'inserimento della SCIA presentata, comprensiva di tutti gli allegati (inclusa la dichiarazione di conformità rilasciata dall'Agenzia) nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) istituito presso ciascuna di Camera di Commercio, così come previsto dall'art. 43 bis del D.P.R. n. 445/2000.

Con note del 24 marzo 2016, prot. n. 83486, e del 14 giugno 2016, prot. n. 200197, a firma del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, il MISE ha trasmesso alla Regione del Veneto la documentazione richiesta, modificata ed integrata secondo le indicazioni e le osservazioni regionali.

All'esito dell'attività istruttoria svolta dalle strutture regionali competenti, pertanto, verificata la conformità dell'istanza di accreditamento di cui trattasi all'ordinamento regionale, si ritiene di proporre al MISE, ai sensi della normativa statale sopra citata, l'accreditamento definitivo della società CAAF Sicurezza Fiscale S.r.l. per le seguenti classi di attività, limitatamente ai procedimenti non soggetti a valutazione discrezionale da parte della Pubblica Amministrazione di cui al punto 4, lettera a) dell'Allegato al D.P.R. n. 159 del 2010, come descritti nelle "Procedure operative" e nelle "Schede tecniche" allegate all'istanza e successivamente modificate ed integrate con note sopra richiamate:

  • Classe EA 03 Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco:
    • panificio;
  • Classe EA 29 a Commercio all'ingrosso, al dettaglio e intermediari del commercio:
    • commercio al dettaglio di vicinato alimentare ed altre forme di commercio alimentare;
    • commercio al dettaglio di vicinato non alimentare ed altre forme di commercio non alimentare;
    • commercio al dettaglio alimentare in medie strutture di vendita;
    • commercio al dettaglio non alimentare in medie strutture di vendita;
  • Classe EA 30 Alberghi, ristoranti e bar;
    • alberghi, campeggi, affittacamere, bed and breakfast senza somministrazione di alimenti e bevande ;
    • alberghi, campeggi, affittacamere con somministrazione di alimenti e bevande;
    • bar, ristoranti e mense
  • Classe EA 39 Servizi pubblici;
    • estetista, centro benessere;
    • piercing, tatuatori;
    • acconciatori e parrucchieri;
    • tintolavanderie;
    • lavanderie a gettoni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 "Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO l'articolo 19 bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTA l'intesa approvata in sede di Conferenza Unificata in data 11 aprile 2013 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003, concernente i criteri da applicare per le procedure di accreditamento delle Agenzie per le imprese, in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n.159;

VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 recante "Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTAl'istanza di accreditamento della società CAAF Sicurezza Fiscale S.r.l. trasmessa alla Regione dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 22 luglio 2015, come successivamente integrata in data 27 luglio 2015;

VISTA la nota della Regione del Veneto - Dipartimento Sviluppo Economico prot. n. 364036 dell'11 settembre 2015;

VISTE le note del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 83486 del 24 marzo 2016 e prot. n. 200197 del 14 giugno 2016;

PRESO ATTO delle risultanze dell'esame istruttorio condotto dalle strutture regionali competenti;

delibera

1.    di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2.    di proporre ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.P.R. n. 159 del 2010, al Ministero dello Sviluppo Economico, per le motivazioni in premessa indicate, l'accreditamento definitivo della società CAAF Sicurezza Fiscale S.r.l., con sede legale in Roma, Via Nazionale n. 60, per le seguenti classi di attività, limitatamente ai procedimenti non soggetti a valutazione discrezionale da parte della Pubblica Amministrazione di cui al punto 4, lettera a) dell'Allegato al D.P.R. n. 159 del 2010, come descritti nella tabella A e nelle "Procedure operative" e nelle "Schede tecniche" facenti parte integrante dell'istanza di accreditamento trasmessa in data 22 luglio 2015, successivamente modificata ed integrata in data 27 luglio 2015, 24 marzo 2016 e 14 giugno 2016:

  • Classe EA 03 Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco:
    • panificio;
  • Classe EA 29 a Commercio all'ingrosso, al dettaglio e intermediari del commercio;
    • commercio al dettaglio di vicinato alimentare ed altre forme di commercio alimentare;
    • commercio al dettaglio di vicinato non alimentare ed altre forme di commercio non alimentare;
    • commercio al dettaglio alimentare in medie strutture di vendita;
    • commercio al dettaglio non alimentare in medie strutture di vendita;
  • Classe EA 30 Alberghi, ristoranti e bar;
    • alberghi, campeggi, affittacamere, bed and breakfast senza somministrazione di alimenti e bevande;
    • alberghi, campeggi, affittacamere con somministrazione di alimenti e bevande ;
    • bar, ristoranti e mense
  • Classe EA 39 Servizi pubblici.
    • estetista, centro benessere;
    • piercing, tatuatori;
    • acconciatori e parrucchieri;
    • tintolavanderie;
    • lavanderie a gettoni;

3.    di subordinare la proposta di accreditamento di cui al punto precedente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • la società CAAF Sicurezza Fiscale S.r.l. è tenuta a coordinare la propria attività con le funzioni svolte dal SUAP e, di conseguenza, con il portale www.impresainungiorno.gov.it, struttura telematica ordinariamente preposta alla gestione dei procedimenti concernenti le attività produttive. E' pertanto essenziale che le procedure operative allegate all'istanza di accreditamento prevedano espressamente l'utilizzo della modulistica regionale disponibile presso il citato portale ovvero disponibile presso ciascun SUAP autonomamente accreditato;
  • è altresì necessario che la società CAAF Sicurezza Fiscale S.r.l., una volta provveduto alla validazione della SCIA, ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all'articolo 6 del D.P.R. n. 160 del 2010, trasmetta con sollecitudine la dichiarazione di conformità per il tramite del portale www.impresainungiorno.gov.it al SUAP competente per territorio. Ciò al fine di assicurare l'inserimento della SCIA presentata, comprensiva di tutti gli allegati (inclusa la dichiarazione di conformità rilasciata dall'Agenzia) nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) istituito presso ciascuna di Camera di Commercio, così come previsto dall'art. 43 bis del D.P.R. n. 445/2000.

4.    di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico;

5.    di incaricare il Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi dell'esecuzione della presente deliberazione;

6.    di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7.    di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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