Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 93 del 27 settembre 2016


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1441 del 15 settembre 2016

Riconoscimento della "Società Cooperativa a Responsabilità limitata Lidi di Chioggia", con sede legale a Chioggia (VE), quale Consorzio di Imprese Turistiche per il Sistema Turistico Tematico Mare e spiagge. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", articolo 18. DGR n. 1361 del 28 luglio 2014.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si provvede al riconoscimento della "Società Cooperativa a Responsabilità limitata Lidi di Chioggia", con sede legale a Chioggia (VE), quale Consorzio di Imprese Turistiche in riferimento al Sistema Turistico Tematico Mare e spiagge.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 avente ad oggetto "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" ha introdotto fondamentali innovazioni rispetto alla precedente norma relativa al settore dell'industria turistica. In particolare l'articolo 11 individua e riconosce i Sistemi Turistici Tematici - STT - che vengono puntualmente elencati; scompaiono, quindi, i precedenti Sistemi Turistici Locali in favore di una diversa definizione degli ambiti territoriali che vengono disegnati come omogenei in termini di tipologie turistiche in rapporto all'offerta di prodotto. Conseguentemente mutano anche i Consorzi ora definiti di Imprese Turistiche e rivolti alla commercializzazione turistica delle attività dei propri aderenti.

L'articolo 18 della L.R. n. 11/2013 definisce i Consorzi di imprese turistiche come: associazioni, anche costituite nella forma di società consortile, formate da imprese turistiche e da eventuali altri soggetti privati; prescrive inoltre che vi debba essere un numero minimo di imprese turistiche per Consorzio cioè di strutture ricettive intese come alberghiere (alberghi, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere), e strutture ricettive all'aperto (campeggi e villaggi turistici), e un numero minimo di presenze turistiche; prevede che il Consorzio di imprese abbia sede nel Sistema Turistico Tematico nel quale il Consorzio svolge la propria attività prevalente, misurata in termini di numero di imprese turistiche del consorzio medesimo; che il Consorzio di imprese turistiche attui, nell'ambito di uno dei Sistemi Turistici Tematici, programmi e progetti orientati alla gestione, sviluppo e qualificazione del prodotto turistico e dell'offerta ai fini della commercializzazione turistica delle attività dei propri aderenti.

Per quanto attiene al ruolo delle imprese turistiche nell'ambito dei Sistemi Turistici Tematici il medesimo articolo 18, al comma 1, prevede che queste possano partecipare a un solo Consorzio per Sistema Turistico Tematico.

Va precisato, e ciò rileva in modo sostanziale ai fini del presente provvedimento, che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 18, in combinato disposto con il comma 5, la Giunta regionale stabilisce il numero minimo di imprese turistiche necessarie a costituire un consorzio di imprese turistiche e ciò in proporzione al numero di strutture ricettive e di presenze turistiche rilevate per ciascun sistema turistico tematico nel triennio 2010-2012.

Con deliberazione n. 1361 del 28 luglio 2014 la Giunta regionale ha stabilito i criteri quantitativi, qualitativi e determinato la documentazione che i Consorzi candidati devono depositare al fine del riconoscimento a Consorzio di Imprese Turistiche ai sensi della L.R. n. 11/2013.

Il Consorzio, che può costituirsi nelle forme di cui agli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile, nonché nella forma di Società Consortile di cui all'articolo 2615-ter del Codice Civile, deve soddisfare i seguenti criteri quantitativi:

  • un Consorzio di Imprese Turistiche è riconosciuto dalla Giunta regionale se contemporaneamente raggiunge o supera il limite minimo di proporzionalità e il limite minimo di rappresentatività previsti;
  • l'indice di proporzionalità viene calcolato con riferimento alle tipologie ricettive: strutture ricettive alberghiere e strutture ricettive all'aperto e, conseguentemente, il numero minimo di imprese turistiche necessarie per il riconoscimento è raggiunto considerando le imprese turistiche delle tipologie alberghiere e all'aperto con sede nell'STT;
  • l'indice di rappresentatività delle presenze turistiche si calcola considerando le presenze turistiche di tutte le tipologie di strutture ricettive con sede nell'STT che fanno parte della compagine sociale del consorzio.

Per quanto attiene alla documentazione, il Consorzio deve depositare:

  1. la copia autentica dell'Atto costitutivo dove si fissa la sede legale del Consorzio all'interno dell'ambito territoriale entro il quale insiste il sistema turistico tematico; in mancanza di diversa comunicazione la sede legale indicata si intenderà anche quale domicilio del Consorzio medesimo, unitamente all'autocertificazione del legale rappresentante il Consorzio attestante il raggiungimento dei requisiti minimi, oltre alle dichiarazioni di ogni singolo Socio di non trovarsi in procedura concorsuale o in liquidazione;
  2. lo Statuto consortile conforme agli scopi e finalità di cui all'articolo 18, comma 3, ovvero l'attuazione di programmi e progetti orientati alla gestione, sviluppo e qualificazione del prodotto turistico e dell'offerta ai fini della commercializzazione turistica delle attività dei propri aderenti;
  3. l'elenco dei Soci delle strutture ricettive aderenti, registrate all'anagrafe SIRT almeno per quanto riguarda i soci rispetto a cui si conteggiano le presenze turistiche dichiarate, e l'elenco delle imprese turistiche con l'indicazione della denominazione o ragione sociale di ciascun Socio, codice fiscale e partita IVA, nominativo del legale rappresentante, indicazioni della sede operativa e del recapito telefonico ed elettronico.

Il legale rappresentante della "Società Cooperativa a Responsabilità limitata Lidi di Chioggia", con sede legale a Chioggia (VE), in via Trieste 31/a, P.IVA 01487290270 iscritta alla CCIAA di Venezia, ha presentato istanza di riconoscimento con domanda prot. n. 225210, PEC del 09.06.2016, in riferimento al Sistema Turistico Tematico Mare e spiagge.

Il Consorzio, come da dichiarazione del legale rappresentante, non possiede i requisiti di proporzionalità e di rappresentatività previsti dalla DGR n. 1361/2014 per il Sistema Turistico Tematico Mare e spiagge, risultando composto da 57 soci.

Il medesimo rappresentante ha quindi richiesto l'applicazione dell'elemento di valutazione differenziato e alternativo, introdotto dalla DGR n. 1361/2014 per il Sistema Turistico Tematico Mare e spiagge, che prevede che l'indice di proporzionalità o l'indice di rappresentatività si considera comunque raggiunto se il Consorzio raggruppa almeno il 60% delle imprese alberghiere e all'aria aperta della destinazione, ovvero il 60% delle presenze turistiche della destinazione.

Considerato che con DGR. n. 826 del 31 maggio 2016 la Giunta regionale ha riconosciuto l'Organizzazione di Gestione della Destinazione denominata "Chioggia: storia, mare e laguna", e vista la comunicazione del Direttore della Sezione Turismo prot. n. 290435 del 28 luglio 2016 in cui si attesta che la OGD annovera un valore medio 2010-2012 di n. 81,7 imprese turistiche, si considera pertanto raggiunto il requisito quantitativo minimo prescritto dell'indice di proporzionalità. Risulta altresì regolare e completa la documentazione depositata, così come prescritto dalla DGR n. 1361/2014.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";

VISTA la DGR n. 1361 del 28 luglio 2014 "Definizione dei criteri, condizioni e requisiti per il riconoscimento dei consorzi di imprese turistiche. Dgr n. 45/Cr del 13.5.2014. Legge regionale 14.6.2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", articolo 18";

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTE le deliberazioni n. 2139 del 25 novembre 2013 e n. 2140 del 25 novembre 2013 relative all'assetto organizzativo regionale in attuazione della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31.12.2012, n. 54;

VISTA la deliberazione n. 826 del 31 maggio 2016 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Riconoscimento della Organizzazione di Gestione della Destinazione denominata 'Chioggia: storia, mare e laguna. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 9 e deliberazione n. 2286 del 10 dicembre 2013".

delibera

1.     di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2.     di riconoscere la "Società Cooperativa a Responsabilità limitata Lidi di Chioggia", con sede legale a Chioggia (VE) in Via Trieste 31/a, P.IVA 01487290270 iscritta alla CCIAA di Venezia, quale Consorzio di Imprese Turistiche ai sensi della Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", articolo 18, per il Sistema Turistico Tematico Mare e spiagge;

3.     di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

4.     di notificare la presente deliberazione alla "Società Cooperativa a Responsabilità limitata Lidi di Chioggia", con sede legale a Chioggia (VE) in via Trieste 31/a, iscritta alla CCIAA di Venezia, pec: cascos@pec.it;

5.     di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6.     di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna indietro