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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 93 del 27 settembre 2016


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1420 del 09 settembre 2016

Ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri avanti la Corte Costituzionale per la declaratoria di incostituzionalità degli articoli 55; 65; 66, commi 1 e 2; 68, comma 1; 69, comma 2, e 71 della L.R. della Regione Veneto n. 18 del 27.06.2016. Autorizzazione alla costituzione in giudizio.

Note per la trasparenza

Si tratta di autorizzare la costituzione della Regione del Veneto nel giudizio di legittimità costituzionale in oggetto specificato onde far riconoscere la legittimità di varie disposizioni di legge regionale.

Il Presidente, Luca Zaia, riferisce quanto segue.

In data 24 agosto 2016 è stato notificato alla Regione del Veneto il ricorso per la declaratoria di illegittimità costituzionale, ex art. 127 Cost., proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione del Veneto avverso gli articoli 55; 65; 66, commi 1 e 2; 68, comma 1; 69, comma 2, e 71 della L.R. 18 del 27.06.2016 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell'agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport", per supposta violazione degli articoli 3; 23; 117, commi 1 e 2, lett. s) Cost..

Tali disposizioni riguardano rispettivamente:

a)   ARTICOLO 55: Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto";

b)   ARTICOLO 65: Modifiche dell'articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio";

c)   ARTICOLO 66: Modifiche dell'articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio";

d)   ARTICOLO 68: Modifiche dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio";

e)   ARTICOLO 69: Modifiche dell'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio";

f)   ARTICOLO 71: Misure per il contenimento del cormorano (Phalacrocorax carbo).

Invero le norme impugnate risultano rispettose del dettato costituzionale e sono state approvate nell'interesse della collettività regionale; ragion per cui si intende necessario costituirsi in giudizio avanti la Corte Costituzionale per farne valere la legittimità.

Il patrocinio legale è affidato, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro, all'avv.to Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura regionale, e all'avv.to Luigi Manzi del foro di Roma, con domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri, 5.

Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

-   visto l'art. 2, comma 2, lett. m) l.r. 31.12.2012, n. 54;

-   vista la L.R. n. 24 16.8.2001;

-   visti l'art. 6 L.R. 1.9.1972 n. 12 e l'art. 6 L.R. 10.12.1973 n. 27;

-   vista la DGR N. 2472 del 23.12.2014;

-   viste le disposizioni di legge sui ricorsi avanti la Corte Costituzionale;

delibera

1.    di autorizzare l'Amministrazione regionale a costituirsi avanti la Corte Costituzionale nel giudizio promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli articoli 55; 65; 66, commi 1 e 2; 68, comma 1; 69, comma 2, e 71 della L.R. 18 del 27.06.2016 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell'agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport", per le motivazioni di cui alle premesse, affidando il patrocinio della Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale n. 24 del 16.08.2001, anche disgiuntamente tra loro, all'avv.to Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura regionale, ed all'avv.to Luigi Manzi del foro di Roma, con domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri, 5;

2.    di dare atto che le spese di patrocinio previste nel presente provvedimento sono determinabili secondo quanto previsto dall'art. 2230 del codice civile e dall'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 e saranno impegnate con separato provvedimento dell'Avvocato Coordinatore;

3.    di pubblicare la presente deliberazione della Giunta regionale nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

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