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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 92 del 23 settembre 2016


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1378 del 09 settembre 2016

Tesserino per l'esercizio venatorio (art. 14, comma 4, della L. R. n. 50/1993) per la stagione venatoria 2016/2017 (DGR n. 933 del 22.6.2016). Disposizioni esecutive.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, a seguito di valutazione di alcune recenti modifiche della legge 157/1992 e degli obiettivi della compilazione del tesserino venatorio regionale 2016/2017 ai fini della sua lettura ottica per l'elaborazione di dati gestionali sull'attività venatoria, si confermano le istruzioni approvate, unitamente al modello di tesserino, con DGR n. 933/2016.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

L'articolo 12, comma 12 della Legge 157/1992 dispone che ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è necessario essere in possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla Regione di residenza.

Detto tesserino, predisposto su modello approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14 comma 4 della L. R. n. 50/1993, riporta:

  • le generalità del cacciatore;
  • la forma di caccia praticata in via esclusiva;
  • l'Ambito Territoriale di Caccia e/o Comprensorio Alpino di associazione;
  • le specifiche norme inerenti il calendario venatorio.

Fino alla stagione 2013/2014 il modello di tesserino venatorio è stato approvato annualmente, con provvedimenti della Giunta regionale, secondo la tradizionale impostazione di tesserino cartaceo che rendeva complessa l'acquisizione a consuntivo dei dati concernenti i prelievi, da espletarsi necessariamente attraverso la lettura manuale del tesserino medesimo da parte delle Amministrazioni provinciali, incaricate del ritiro dei tesserini venatori utilizzati al termine della stagione.

Peraltro, l'esigenza di disporre tempestivamente dei dati esaustivi relativi ai prelievi venatori desunti dalla lettura di tutti i tesserini utilizzati nel corso della stagione venatoria è un obbligo puntuale a cui le Amministrazioni regionali devono ottemperare ai fini degli adempimenti previsti alla lettera d) dell'Allegato V alla Direttiva 2009/147/CE, secondo le disposizioni emanate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali con Decreto interministeriale 6 novembre 2012 (pubblicato nella G.U. n. 277 del 27.11.2012), che all'articolo 1 comma 3 prevede che "le Regioni...raccolgono i dati aggregati dei carnieri annuali ricavati dai tesserini venatori per consentire di determinare l'influenza dei metodi di prelievo sul livello delle popolazioni...".

Alla luce di ciò, dopo l'espletamento, nel corso della stagione venatoria 2013/2014, della sperimentazione di un tesserino venatorio a lettura ottica da parte di un campione di cacciatori volontari, con DGR 2411 del 16 dicembre 2013 si è sancito il definitivo passaggio, a partire dalla stagione venatoria 2014/2015, ad un modello di tesserino venatorio a lettura ottica. Tale impostazione consente infatti l'acquisizione puntuale ed automatica dei dati relativi agli abbattimenti contenuti in tutti i tesserini, consentendone l'elaborazione statistica.

Dopo il primo anno di utilizzo ordinario di tale tipologia di tesserino venatorio, con DGR n. 614 del 21.04.2015 e DGR n. 805 del 14.05.2015 sono state approvate alcune modifiche al modello utilizzato sperimentalmente, finalizzate prioritariamente ad avvicinare quanto più possibile il modello a lettura ottica a quello tradizionale cartaceo nonché a limitare la necessità di utilizzo di eventuali tesserini aggiuntivi, in particolare eliminando il ricorso a più pagine per la segnatura dei capi appartenenti alla selvaggina migratoria abbattuti in numero superiore a 9.

Con DGR n. 933 del 22.6.2016 si è provveduto all'approvazione del modello di tesserino regionale per l'annata venatoria 2016/2017, prevedendo, tra l'altro una differenziazione tra un modello di tesserino completo, che comprende anche la specifica sezione riservata all'annotazione dei prelievi legati alla caccia agli ungulati, ed un modello di tesserino base rivolto a quei cacciatori, in questo momento componente ancora largamente prevalente del mondo venatorio complessivo, che non hanno ancora aderito a tale specifica attività di prelievo venatorio. Si è valutato necessario e funzionale adottare tale differenziazione, oltre che sulla scorta di opportune forme di ascolto degli operatori addetti alla vigilanza venatoria, sia istituzionale che volontaria, nonché del mondo venatorio, con il fine di evitare ogni forma di inutile appesantimento burocratico rispetto ai cacciatori che non hanno sin qui ritenuto di optare anche per la caccia agli ungulati. Si ha motivo di ritenere, infatti, che le possibilità di errate annotazioni sul tesserino possano incrementare in maniera significativa laddove il cacciatore si trovi ad operare con un tesserino nel quale una quota rilevante degli spazi per le annotazioni, quelle relative ai prelievi a carico di ungulati, non siano necessarie rispetto alla modalità di prelievo prescelta, che esclude, allo stato attuale, le predette categorie faunistiche. Ciò assume ancor più rilevanza in ragione delle caratteristiche operative delle annotazioni di prelievo a fini della successiva lettura ottica, dove gli spazi di annotazione sono puntualmente e spazialmente ben definiti, e quindi, nel caso di errate annotazioni, la necessità di attuare annotazioni correttive.

Ciò al fine di assicurare, prima con una fase sperimentale e ora con una fase di progressivo consolidamento e messa a regime di un modello di tesserino regionale a lettura ottica, puntualità, correttezza e integrità degli effettivi dati di prelievo venatorio.

Peraltro è ben evidente come la correttezza, puntuale e poi complessiva, del dato di prelievo che proviene dai tesserini sia influenzata anche dalle condizioni di accertamento preliminare alla segnatura del singolo capo abbattuto.

In particolare, per quanto attiene alla fauna migratoria, ma anche in riferimento a quella stanziale, la puntuale attribuzione della specie effettiva di ciascun capo oggetto di prelievo - che è preliminare alla fase di segnatura sul tesserino - può essere negativamente influenzata in ragione, ad esempio, dell'effettiva distanza tra il capo appena abbattuto ed il cacciatore che ha eseguito il medesimo abbattimento. Oltre a ciò, si consideri che l'attività venatoria si svolge su territori complessi ed articolati per orografia, per la presenza di formazioni naturali o di strutture antropiche e che queste in molti casi possono assumere il ruolo di vere e proprie barriere, naturali e artificiali. Inoltre la frequente situazione di copresenza nella medesima area di altri cacciatori, oltre che dei relativi ausiliari (cani), può determinare possibili, anche se limitati, situazioni di incertezza, perlomeno fino al momento in cui il singolo cacciatore possa apprestarsi al capo appena abbattuto, in condizioni di sicurezza rispetto alle altre attività (e in primis quella venatoria) che si stanno contemporaneamente svolgendo nella stessa area e di effettiva ed efficace visibilità del capo abbattuto.

In tal senso si ritiene che la presenza delle predette condizioni di effettiva vicinanza tra cacciatore e capo abbattuto assicuri la maggiore precisione del dato oggetto di annotazione in ordine all'attribuzione della specie faunistica oggetto di effettivo prelievo, evitando errori e quindi eventuali rettifiche o correzioni delle segnature sul tesserino, che possono ripercuotersi negativamente sulla precisione della successiva lettura ottica. In subordine alle considerazioni che precedono, la modalità procedurale sin qui adottata da questa Amministrazione Regionale si ritiene possa anche evitare l'instaurarsi di eventuali situazioni sanzionatorie legate alla indeterminatezza delle specie abbattuta prima che il cacciatore possa effettivamente essere nelle condizioni di definire a proprio carico il singolo abbattimento nonché di poter determinare con precisione la specie interessata.

Successivamente all'adozione della DGR n. 933 del 22.6.2016 è stata approvata la Legge 7.7.2016, n. 122 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016" che, con l'articolo 31 - Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI, ha disposto l'inserimento di un nuovo comma, 12-bis, alla formulazione dell'articolo 12 della L. n. 157/1992, come di seguito riportato:"12-bis. La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento.". La medesima norma, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 8.7.2016, è entrata in vigore il successivo 23.7.2016.

La riforma del predetto art. 12 della L. n. 157/1992 va a modificare il previgente assetto normativo e procedurale in riferimento all'annotazione dei capi prelevati sul tesserino venatorio, nel cui ambito trovavano concreta attuazione anche le specifiche "Istruzioni per l'utilizzo del tesserino venatorio 2016/2017", approvvate quali allegati "B" e "B1" alla predetta DGR n. 933/2016, che dispongono l'annotazione, "appena abbattuto ed incarnierato" del capo oggetto di prelievo, sia per la fauna stanziale che per quella migratoria.

In riferimento alle competenze affidate alla Struttura regionale competente con i punti 4 e 5 del dispositivo della predetta DGR n. 933/2016, con Decreto del Direttore della Direzione AdG FEASR, Caccia e Pesca, n. 4 del 20.7.2016, si è provveduto ad una parziale modifica delle istruzioni per la compilazione del tesserino venatorio regionale 2016/2017, per adeguare le procedure di annotazione del prelievo alla riforma normativa dianzi-indicata, prevedendo la seguente integrazione dell'allegato A alla DGR 933/2016 "Ai sensi dell'articolo 12, comma 12bis, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 l'annotazione della fauna stanziale e migratoria abbattuta deve essere fatta subito dopo l'abbattimento, secondo le disposizioni esecutive emanate dalla Giunta regionale del Veneto", al fine di poter svolgere, stante i tempi ristretti concessi tra la riforma normativa di cui all'articolo 12 della legge 157/1992 e l'affidamento della stampa e distribuzione del tesserino in parola, una puntuale valutazione rispetto alle modalità di concreta ed efficace attuazione delle nuove disposizioni.

In ragione delle considerazioni sopra riportate, si ritiene, al fine di concorrere ad un adeguato livello di dettaglio e precisione dei rilievi circa gli abbattimenti di fauna stanziale e migratoria, di mantenere valide le indicazioni in tal senso già adottate con la DGR n. 933 del 22.6.2016, fatto riferimento agli allegati "B" e "B1" della medesima, laddove si prevede che, sia per la fauna stanziale che per quella migratoria, l'annotazione sul tesserino regionale debba essere effettuata allorquando il capo è "appena abbattuto e incarnierato".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n.157 e successive modifiche ed integrazioni, fatto specifico riferimento all'art. 12, comma 12;

VISTA la L. R. n. 50/1993, fatto specifico riferimento all'art. 14, comma 4;

RICHIAMATE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 2411 del 16.12.2013, n. 614 del 21.4.2015 e n. 805 del 14.05.2015;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale n. 933 del 22.6.2016;

RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Direzione AdG FEASR, Caccia e Pesca n. 4 del 20.7.2016;

VISTA la legge regionale 24 febbraio 2016, n. 8, "Bilancio di previsione 2016-2018";

VISTA la Legge 7.7.2016, n. 122, articolo 31;

VISTO l'articolo 2, comma 2 lettera g) della Legge regionale n. 54 del 31.12.2012;

RIASSUNTE le valutazioni di cui alla premessa, facente parte integrante del presente provvedimento;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di dare atto dell'integrazione relativa alla disposizione del comma 12 bis dell'articolo 12 della Legge n. 157/1992, apportata all'Allegato A della DGR 933/2016 "Modello di tesserino venatorio a lettura ottica per la stagione 2016/2017" con il Decreto del Direttore della Direzione AdG FEASR, Caccia e Pesca n. 4 del 20.7.2016;
  3. di confermare, in riferimento alle modalità di annotazione degli abbattimenti di fauna stanziale e migratoria, le istruzioni per la compilazione del tesserino venatorio regionale 2016/2017 di cui agli allegati B e B1 della DGR n. 933 del 22.6.2016;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di incaricare la Direzione AdG FEASR, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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