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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 92 del 23 settembre 2016


Materia: Istruzione scolastica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1405 del 09 settembre 2016

DGR n. 1324 del 23 luglio 2013 - Allegato A. Modifica delle disposizioni in materia di tirocini per favorire la realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro degli studenti veneti. Deliberazione/CR n. 70 del 12 luglio 2016.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento è finalizzato a rendere possibile per gli studenti veneti la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, così come previsti dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La recente legge n. 107 del 13 luglio 2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" (meglio nota come "La buona scuola") all'art. 1, commi 33-43, prevede che, già a partire dall'anno scolastico 2015-2016, le scuole secondarie di secondo grado adottino, dal terzo anno, la modalità didattica dell'alternanza scuola-lavoro nell'offerta formativa. Negli istituti tecnici e professionali gli studenti dovranno obbligatoriamente partecipare a percorsi di alternanza della durata complessiva di almeno 400 ore, mentre nei licei dovranno essere destinate almeno 200 ore nell'ultimo triennio.

Il modello formativo di alternanza scuola-lavoro, come è scritto nella guida operativa che l'8 ottobre 2015 il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha inviato alle scuole interessate, "intende non solo superare l'idea di disgiunzione tra momento formativo ed operativo, ma si pone l'obiettivo più incisivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l'acquisizione di competenze maturate "sul campo". Tale condizione garantisce un vantaggio competitivo rispetto a quanti circoscrivono la propria formazione al solo contesto teorico, offrendo nuovi stimoli all'apprendimento e valore aggiunto alla formazione della persona".

Anche se al comma 35 della succitata legge si specifica che queste esperienze formative di alternanza si potranno realizzare all'estero o mediante dispositivi didattici di impresa formativa simulata, la quasi totalità delle esperienze si realizzerà presso imprese o enti pubblici o privati, nel periodo scolastico ma anche durante periodi di sospensione dell'attività didattica.

Ogni singolo percorso di alternanza dovrà essere progettato, attuato, verificato e valutato dalla scuola. I dirigenti scolastici dovranno stipulare apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici o privati - ivi inclusi quelli del terzo settore - disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa.

Si tratta di un'attività che, rispetto al numero di esperienze di alternanza scuola-lavoro realizzate negli scorsi anni, risulta quasi decuplicata.

In Veneto (dati Anagrafe Regionale degli Studenti anno 2014-2015), gli studenti frequentanti il terzo, il quarto, il quinto anno delle scuole tecniche e professionali sono circa 70 mila, mentre i frequentanti degli ultimi 3 anni dei licei sono quasi 50 mila.

I dirigenti scolastici sono giustamente preoccupati in merito, perché già da quest'anno dovranno impegnarsi nel tentativo di avviare circa 120 mila percorsi di alternanza e dovranno individuare imprese, enti pubblici e privati disposti a ospitare tali studenti.

È necessario pertanto creare le migliori condizioni affinché la modalità formativa dell'alternanza si possa realizzare senza ostacoli.

La difficoltà principale di carattere normativo, rilevata sia dalle scuole sia dal mondo dell'impresa, è la non chiarezza normativa sul numero massimo di studenti in alternanza scuola-lavoro che un datore di lavoro può accogliere.

L'esperienza formativa in un ambiente lavorativo per uno studente inserito in un percorso formale di istruzione e/o formazione si qualifica, per gli aspetti lavoristici, come "tirocinio curriculare".

È opportuno precisare che, mentre a livello normativo è sempre prevalso l'uso del termine italiano "tirocinio", è forse di uso più comune, soprattutto in ambito formativo, il termine "stage".I due termini, "tirocinio" e "stage", indicano tuttavia sempre il medesimo strumento e si possono pertanto utilizzare indifferentemente.

La disciplina che regola i tirocini curriculari fa ancora riferimento all'art. 18 della Legge n. 196/97 (cd. "Pacchetto Treu") e al successivo regolamento emanato con il Decreto Interministeriale 25 marzo 1998 n. 142, benché risulti ampiamente superata sotto molti aspetti. La competenza regolatoria dei tirocini curriculari è quindi statale, almeno per i tirocini svolti all'interno dei percorsi formativi dei Licei e Istituti tecnici e professionali.

I tirocini extracurriculari, d'altro canto, hanno subito in questi anni diversi interventi regolatori e la competenza a disciplinare tali tirocini è delle Regioni, che hanno dato attuazione alla disciplina a seguito dell'Accordo del 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato Regioni e Province autonome "Linee guida in materia di tirocini", sulla base dei criteri contenuti nella Legge 28 giugno 2012 n. 92, all'art. 1, comma 34.

In Veneto la disciplina sui tirocini extracurriculari è stata approvata con DGR n. 1324 del 23 luglio 2013 ai sensi dell'art. 41 della Legge regionale 13 marzo 2009, n. 3.

La relazione tra tirocini curriculari e tirocini extracurriculari è comunque strettissima. Sono entrambi esperienze di natura formativa, dove il luogo di lavoro è luogo di apprendimento.

Anche le finalità sono assimilabili: orientamento nel mercato del lavoro, consolidamento e rafforzamento delle competenze acquisite. Diverso però è il punto di partenza: il tirocinio curriculare si configura come esperienza on the job nel corso di un percorso di apprendimento che si conclude con un titolo di studio, mentre il tirocinio extracurriculare si configura, invece, come un'esperienza che si svolge fuori da un contesto scolastico. Esso di regola viene avviato successivamente a esperienze di lavoro già svolte dal destinatario e l'obiettivo primario è l'inserimento/reinserimento della persona nel mercato del lavoro.

La questione sul numero massimo di tirocini ospitabili da un datore di lavoro, nella disciplina regionale dei tirocini extracurriculari, è regolata nello stesso modo in cui viene disciplinata nelle linee guida nazionali in materia di tirocini. Il numero massimo di tirocini ospitabili da un datore di lavoro è rapportato al numero dei dipendenti a tempo indeterminato presenti in una determinata unità operativa. La norma infatti opera una presunzione sulla capacità formativa dell'azienda, commisurata sui lavoratori stabilmente impiegati in un luogo di lavoro.

Per i tirocini curriculari, invece, non è prevista alcuna presunzione di tal sorta: è compito del soggetto promotore del tirocinio curriculare valutare se l'esperienza formativa si possa proficuamente realizzare nel determinato ambiente lavorativo.

Nell'Accordo Stato Regioni e Province autonome del 23 gennaio 2013 (così come in altri documenti successivi tale Accordo) non è mai stato definito come si debba valutare la contemporanea presenza di tirocini curriculari e extracurriculari nel medesimo luogo di lavoro. Si ritiene opportuno, pertanto, intervenire sull'argomento per definire una precisa linea di comportamento per tutte le imprese ed enti pubblici e privati, nonché per tutti gli operatori del mercato del lavoro e del mondo della scuola.

Con la presente deliberazione si propone di non considerare i tirocini curriculari di alternanza scuola-lavoro rilevanti per determinare il limite massimo di tirocini ospitabili da un datore di lavoro.

Si sottolinea, inoltre, il fatto che una soluzione analoga è stata prevista anche per quanto attiene la determinazione del limite massimo di tirocini attivabili a favore di soggetti svantaggiati. La DGR n. 1324 del 23 luglio 2013, all'art. 5, comma 2, dell'Allegato A, prevede, infatti, che non concorrano alla determinazione del limite massimo dei tirocini ospitabili i tirocini attivati a favore di soggetti svantaggiati (disabili o appartenenti alle categorie definite nella Legge n. 381/91

Si propone, pertanto, di riformulare l'art. 5, comma 2, dell'Allegato A della DGR n. 1324 del 23 luglio 2013 nel seguente modo: "Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini a favore degli studenti in alternanza scuola-lavoro, dei disabili di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 68/99 e dei soggetti e persone svantaggiate in situazioni di fragilità sociale, nonché degli immigrati richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale".

Sulla modifica alla DGR n. 1324/2013 è stata sentita la Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali che, nella seduta del 21 giugno 2016, ha espresso parere favorevole all'unanimità. Con DGR/CR n. 70 del 12 luglio 2016, ai sensi dell'art. 41 comma 3 della legge regionale n. 3/2009, è stato richiesto il parere della Commissione Consiliare competente in materia di lavoro che, nella seduta del 27 luglio 2016, ha espresso parere favorevole all'unanimità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196;

VISTO il Decreto interministeriale 25 marzo 1998 n. 142;

VISTO l'accordo del 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato Regioni e Province autonome in merito l'approvazione di linee guida in materia di tirocini;

VISTA la DGR n. 1324 del 23 luglio 2013;

VISTO il parere favorevole, obbligatorio e non vincolante, espresso dalla Commissione di concertazione tra le parti sociali del 21 giugno 2016;

VISTA la Deliberazione/CR n. 70 del 12 luglio 2016;

VISTO il parere alla Giunta regionale n. 113 della III Commissione Consiliare del Consiglio regionale del Veneto;

VISTO l'art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3;

VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1.   di dare atto che le premesse formano parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;

2.   di sostituire il testo del comma 2 dell'art. 5 dell'Allegato A alla DGR n. 1324 del 23 luglio 2013 con il seguente: "Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini a favore degli studenti in alternanza scuola-lavoro, dei disabili di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 68/99 e dei soggetti e persone svantaggiate in situazioni di fragilità sociale, nonché degli immigrati richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale";

3.   di incaricare la Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente atto;

4.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.   di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

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