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Materia: Cultura e beni culturali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1411 del 09 settembre 2016
Iniziative culturali dirette per l'anno 2016 - L.R. 5.9.1984, n. 51 - Art. 11. Primo provvedimento. Esercizio finanziario 2016. Deliberazione n. 81/CR del 09.08.2016.
Con il presente provvedimento, la Giunta Regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, conferma il proprio provvedimento n. 81/CR del 09.08.2016 ed approva la realizzazione di Iniziative culturali dirette per l’anno 2016 ai sensi della L.R. 5.9.1984, n. 51 - Art. 11.
Il relatore riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, al fine di promuovere lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali nel proprio territorio, prevede con la Legge regionale 5.9.1984, n.51 “Interventi della regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali”, di sostenere l’attività di Enti e Istituzioni di riconosciuta importanza culturale nell’ambito del suo territorio, di favorire iniziative e attività culturali realizzate da Enti locali singoli o associati, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni e Cooperative senza fine di lucro, così come definiti nell’articolo 5 della legge stessa, e di promuovere iniziative e manifestazioni culturali direttamente, in collaborazione con altri soggetti o per affidamento.
In osservanza a quanto disposto dalla Legge n. 241 del 7 agosto 1990, che stabilisce che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere siano subordinate alla predeterminazione di criteri e di modalità applicative dei medesimi, la Regione del Veneto con DGR. n. 2034 del 3 maggio 1993 ha approvato i criteri e le modalità applicative della Legge regionale 5 settembre 1984, n.51, in relazione alla erogazione dei contributi e nel rispetto dei principi di trasparenza amministrativa.
L’art.11 della L.R. 5.9.1984, n.51 prevede poi, tra l’altro, che la Regione promuova iniziative culturali direttamente, sempre in collaborazione con gli Enti e le Istituzioni previsti nel sopra citato articolo 5, tutti soggetti che agiscono senza fine di lucro, operanti nel territorio regionale o aventi per fine lo studio della cultura veneta, con particolare riferimento alle attività e iniziative riguardanti le culture locali.
In tal senso, quindi, si esercita l’azione dell’amministrazione regionale, tesa a sostenere progettualità elaborate da soggetti di comprovata rilevanza, che rappresentino delle eccellenze nei propri settori di riferimento e dotati di capacità di attivazione di risorse umane ed economiche anche esterne, utili per la realizzazione dei progetti ai quali la Regione partecipa finanziariamente in quota parte o con un sostegno che copre l’intera richiesta dell’iniziativa, trattandosi di attività di grandi Istituzioni regionali del settore o di iniziative di specifico particolare interesse.
I progetti che vengono presentati devono corrispondere alle finalità di studio, ricerca e approfondimento della storia e della tradizione culturale veneta previste dalla legge. Particolare attenzione viene prestata a momenti particolarmente rilevanti dell’attività delle istituzioni culturali venete ed alle iniziative legate ad eventi di interesse regionale, tra i quali i Premi letterari e culturali in genere, che rappresentano occasioni speciali nelle quali si manifesta la versatilità del nostro territorio, aperto nei confronti della cultura nazionale ed internazionale e contemporaneamente custode delle tradizioni artistiche e dei suoi più illustri protagonisti.
Ai fini della valutazione dei progetti e della quantificazione del relativo finanziamento vengono utilizzati, quali criteri di indirizzo, la rilevanza culturale del progetto, la rilevanza sociale ed economica dell’iniziativa, la coerenza rispetto alle priorità strategiche delle politiche in materia di cultura ed industria culturale, l’eventuale entità della partecipazione finanziaria all’iniziativa da parte del proponente e la capacità di attrarre risorse private, anche attraverso il coinvolgimento di più attori alla realizzazione del progetto, sia in termini di numero che di rilevanza istituzionale dei partners coinvolti nell’attività.
Con deliberazione n. 81/CR del 09.08.2016 la Giunta regionale ha approvato la proposta del piano delle iniziative dirette per l’anno 2016, in esecuzione della norma citata, inviandola al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere obbligatorio ex lege della Commissione consiliare competente per materia.
La Terza Commissione consiliare, nella seduta del 6 settembre 2016 ha espresso parere favorevole in ordine al provvedimento in argomento.
Con il presente provvedimento, pertanto, si propone alla Giunta regionale di prendere atto del parere espresso dalla Terza Commissione consiliare in merito alla proposta del piano di iniziative dirette per l’anno 2016 ai sensi della L.R. 5.9.1984, n. 51 - Art. 11, i cui interventi sono descritti nell’Allegato A, e di confermare la propria deliberazione n. 81/CR del 09.08.2016.
L’erogazione del finanziamento avviene ad attività conclusa e sulla base della presentazione di una rendicontazione delle spese sostenute, unitamente ad una relazione comprovante la realizzazione dell’iniziativa, il livello di raggiungimento degli obiettivi e la ricaduta degli effetti dell’iniziativa nel territorio regionale. Qualora il soggetto attuatore non realizzi l’iniziativa o la realizzi solo parzialmente e/o quando le spese effettivamente sostenute risultino inferiori a quanto indicato nel piano finanziario di spesa, si provvederà rispettivamente – con Decreto del Direttore della competente struttura regionale – alla revoca o alla riduzione del finanziamento, tenuto conto della spesa effettivamente sostenuta e valutata ammissibile dalla Direzione regionale competente.
Le iniziative dovranno essere realizzate e rendicontate entro e non oltre il corrente esercizio finanziario, salvo motivata richiesta di proroga che dovrà pervenire entro il 31.12.2016.
In casi particolari, con Decreto del Direttore della competente struttura regionale, a seguito di motivata richiesta da parte del soggetto attuatore, sarà possibile procedere, fermo restando le risorse impegnate, alla ridefinizione della proposta progettuale, purchè coerente con le finalità del progetto originario approvato dalla Giunta regionale.
Ogni attività di promozione e/o comunicazione delle iniziative deve evidenziare il sostegno regionale nelle forme adeguate e nel rispetto delle regole sulla comunicazione istituzionale, sull’immagine coordinata e sull’apposizione del logo regionale.
Si rileva che la spesa di € 5.000,00 relativa al punto n. 13 dell’Allegato A, di cui si prevede l’impegno con il presente atto, concerne la seguente tipologia soggetta a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011: convegni.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’art. 11 della legge regionale 5.9.1984, n. 51 - Art. 11
VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;
Vista la legge regionale n. 8 del 24 febbraio 2016;
Visto il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 81/CR del 09.08.2016;
VISTO il parere dalla Terza Commissione consiliare rilasciato in data 6 settembre 2016;
CONDIVISE le motivazioni esposte in premessa;
delibera
(seguono allegati)
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