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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 84 del 30 agosto 2016


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1279 del 09 agosto 2016

Ellerre S.r.l. - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un "Impianto idroelettrico ad acqua fluente sul fiume Agno" in Comune di Valdagno (VI), art. 12, commi 3 e 4, del D.lgs. 387/2003

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento costituisce l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto idroelettrico, ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D.lgs. 387/2003.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza di autorizzazione presentata alla Segreteria Regionale Ambiente e Territorio il 06/05/2010, verbale riunione conclusiva della conferenza di servizi in data 22/07/2016.

L'Assessore Manuela Lanzarin, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica.

Con deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204, la Giunta Regionale ha attribuito alla Direzione Difesa del Suolo la competenza amministrativa per il rilascio di detta autorizzazione per gli impianti idroelettrici.

Successivamente, con deliberazione di Giunta Regionale n. 1628/2015, sono state approvate le nuove disposizioni procedurali per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua pubblica ad uso idroelettrico ai sensi del RD 1775/1933 e per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici di cui al D.Lgs. n. 387/2003, cui risulta assoggettato l'intervento in oggetto.

In data 06/05/2010 con nota prot. n. 255232, il legale rappresentante della società Ellerre S.r.l. con sede a Medolago (BG) in via Lombardia, 2 ha presentato alla Segreteria Regionale Ambiente e Territorio domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003, corredata dalla documentazione tecnica relativa al progetto sopra specificato.

Con nota n. 300662 del 28/05/2010, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della l. 241/1990, è stato comunicato che il responsabile del procedimento è il Dirigente Regionale della Direzione Difesa del Suolo.

In data 18/12/2013 si è svolta la prima seduta della Conferenza di Servizi ex art. 14 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii .

Con decreto n. 511 del 01/12/2015 il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione- Sezione di Vicenza-ha concesso alla società Ellerre S.r.l. con sede a Medolago (BG) il diritto a derivare dal torrente Agno in loc. Campagnola del Comune di Valdagno (VI), moduli medi 32,85 e moduli massimi 60,00 d'acqua per produrre, sul salto di m 5,55, la potenza nominale media di 178,85 kW ad uso idroelettrico.

Con decreto n. 2 del 15/01/2016 il Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative ha preso atto del parere espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 10/12/2015 in merito all'esclusione del progetto in argomento dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., con prescrizioni.

In data 23/06/2016, con parere n. 4005, la Commissione Tecnica Regionale Ambiente ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, all'approvazione del progetto. Si precisa che detto parere funge da parere unico regionale per la Conferenza di Servizi.

Gli elementi caratteristici dell'impianto sono i seguenti:

Portata massima derivata: Qmax [l/s] 6.000

Portata minima derivata: Qmin [l/s] 1.200

Portata media annua di concessione Qm [l/s] 3.285

Quota di regolazione di monte (piano acqua medio nella vasca di carico) m s.l.m. 217,15

Quota minima piano acqua di valle (incile vasca di scarico) m s.l.m. 211,60

Salto lordo o di concessione Hl [m] 5,55

Potenza installata P [kW] 250

Potenza nominale o di concessione Pc [kW] 178,74

Energia media annua prodotta E [kWh] 1.122.000

Importo complessivo dell'opera: € 1.270.000,00 per costruzione impianto + € 184.250,00 per dismissione (I.V.A. esclusa)

In data 22/07/2016 si è svolta la seduta della Conferenza dei Servizi per l'adozione della decisione conclusiva, nella quale è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 10 del DPR 327/2011 e si è preso atto di tutti i documenti pervenuti e delle prescrizioni ivi contenute, come riportato nel verbale della seduta.

Considerato che con nota n. 514698 del 12/07/2016 il Comando Forze di Difesa Interregionale Nord si è riservato di esprimere il parere di competenza entro il 05/08/2016, il Presidente della Conferenza dei Servizi ha stabilito di condizionare il rilascio del provvedimento di autorizzazione unica all'espressione del parere favorevole da parte del suddetto Comando.

Con nota 518919 del 29/07/2016 il Comando Forze di Difesa Interregionale Nord ha espresso il proprio nulla contro alla realizzazione dell'opera in argomento.

La procedura espropriativa è stata avviata ai sensi degli artt.11-16 del DPR 327/2001 e nei termini non sono pervenute osservazioni.

Ai sensi dell'art.12 del DPR 387/2003, la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto costituisce variante allo strumento urbanistico.

Con nota n. 39566 del 28/07/2016 è stata trasmessa la richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla Società Ellerre S.r.l. con sede in via Lombardia 2, Medolago (BG), C.F. 03357260169.

Poiché dalla richiesta non è trascorso il termine di cui all'art. 92 comma 2 del predetto D.Lgs., la presente autorizzazione viene rilasciata sotto condizione risolutiva ai sensi del comma 3 del citato art. 92.

Nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, è riportato l'elenco degli elaborati progettuali relativi all'impianto in argomento.

L'allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, raccoglie il verbale dell'ultima seduta della Conferenza di Servizi del 22/07/2016, con tutti i pareri espressi dagli enti interessati dal procedimento con le relative prescrizioni, nonché il nulla osta espresso dal Comando Forze di difesa Interregionale Nord con nota n. 518919 del 29/07/2016.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI il DPR 327/2001; il D.lgs. 387/2003, il D.lgs. 42/2004 e il D.lgs. 152/2006;

VISTA la L.R. n. 24/1991;

VISTE le proprie deliberazioni n. 2204/2008 e 1628/2015;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o ) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

PRESO ATTO che tutta la documentazione sopra menzionata è depositata agli atti della Direzione Difesa del Suolo;

delibera

  1. di approvare, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, il progetto definitivo dell' "Impianto idroelettrico ad acqua fluente sul fiume Agno" in Comune di Valdagno (VI) , proposto dalla Società Ellerre S.r.l. con sede in via Lombardia 2, Medolago (BG), C.F. 03357260169, come rappresentato negli elaborati di cui all'elenco riportato in allegato A, subordinatamente alle prescrizioni contenute nei documenti di cui all'allegato B, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto che il vincolo preordinato all'esproprio è stato apposto con Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 10 del DPR 327/2001, come si evince dal verbale della seduta del 22/07/2016 (allegato B);
  3. di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;
  4. di autorizzare la Società Ellerre S.r.l. con sede in via Lombardia 2, Medolago (BG), C.F. 03357260169, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto idroelettrico sopra specificato nonché alla costruzione dell'impianto di connessione alla rete elettrica di distribuzione, in conformità agli elaborati di progetto e secondo le prescrizioni di cui al punto 1.;
  5. di autorizzare la Società e-distribuzione S.p.a., società con unico socio, con sede legale in Roma, Via Ombrone, 2, CF, P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 05779711000, REA n.RM-922436, all'esercizio dell'impianto di connessione alla rete elettrica di distribuzione, in conformità agli elaborati di progetto e secondo le prescrizioni di cui al punto 1.;
  6. di stabilire che ai sensi dell'art.12 del DPR 387/2003, la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto costituisce variante allo strumento urbanistico;
  7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.lgs. 387/2003, la presente autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto di cui al punto 1. nonché determina, in capo al soggetto esercente, l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale attuando il relativo Piano;
  8. di stabilire, pena la decadenza della presente autorizzazione, che i lavori devono iniziare entro un anno dal rilascio della presente autorizzazione ed avere una durata massima di cinque anni;
  9. di demandare al Direttore della Direzione Difesa del Suolo gli atti eventualmente necessari per dare attuazione al presente provvedimento, ivi compreso il rilascio di motivata proroga, ove ne ricorrano i presupposti;
  10. di stabilire che la ditta dovrà comunicare l'inizio dei lavori agli enti interessati dal rilascio della presente autorizzazione;
  11. di autorizzare la realizzazione delle opere sotto il profilo del vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 159 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni,;
  12. di dare atto che per gli interventi in argomento è stata riconosciuta la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza riportata al paragrafo 3, lettera B, punto VI, dell'allegato A alla D.G.R. 3173/06;
  13. di dare atto che la presente autorizzazione viene rilasciata sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159;
  14. di stabilire che l'autorizzazione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi;
  15. di stabilire che dovrà essere utilizzata esclusivamente l'acqua concessa con il decreto n. 511 del 01/12/2015 il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione- Sezione di Vicenza (ora UO Genio Civile di Vicenza);
  16. di stabilire che la ditta dovrà assicurare ai funzionari degli enti interessati dal rilascio della presente autorizzazione la possibilità di svolgere l'attività di vigilanza e controllo alle strutture dell'impianto, nonché di fornire tutte le indicazioni che venissero richieste;
  17. di stabilire che dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione qualora sopravvenissero modifiche sostanziali agli elementi sui quali è fondata la presente autorizzazione, anche con riferimento alla connessa concessione di derivazione d'acqua;
  18. di stabilire che il concessionario dovrà comunicare all' UO Genio Civile di Vicenza e alla Direzione Difesa del Suolo la data di esercizio commerciale, entro trenta giorni dalla medesima;
  19. di incaricare l' UO Genio Civile di Vicenza di richiedere alla Società autorizzata, prima dell'inizio dei lavori, il deposito presso la medesima struttura della fidejussione, ai sensi della DGR 253/2012, che sarà utilizzata dalla Regione del Veneto a garanzia dello stato di regolare funzionamento di tutte le opere di raccolta, di regolazione, delle condotte e dei canali di scarico nonché a garanzia dell'obbligo di rimozione e di esecuzione dei lavori necessari per il ripristino dei luoghi ove ciò fosse necessario per ragioni di pubblico interesse e a seguito della dismissione dell'impianto;
  20. di stabilire che le opere dell'impianto di rete per la connessione saranno ricomprese nella rete di distribuzione del gestore e quindi, essendo patrimonio di Enel, per le stesse non dovrà essere previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi in caso di dismissione dell'impianto di produzione;
  21. di incaricare l'UO Genio Civile di Vicenza di verificare che l'esecuzione dei lavori avvenga in conformità al progetto approvato;
  22. di stabilire che il mancato rispetto di quanto disposto dal presente provvedimento potrebbe comportare la sospensione o la revoca del medesimo provvedimento, con riserva di richiesta degli eventuali danni;
  23. di dare mandato alla Direzione Difesa del Suolo di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti gli Enti coinvolti, invitati alla Conferenza di Servizi;
  24. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  25. di dare atto che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche entro 60 giorni dalla data di ricevimento;
  26. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  27. di pubblicare il presente provvedimento nel BUR.

(seguono allegati)

1279_AllegatoA_328576.pdf
1279_AllegatoB_328576.pdf

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