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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 84 del 30 agosto 2016


Materia: Edilizia abitativa

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1282 del 09 agosto 2016

Piano ordinario di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Padova. Deliberazione di Giunta regionale del 26 aprile 2016, n. 30/CR. Art. 65, comma 2, l.r. n. 11/2001.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione al Comune Padova alla vendita di n. 678 alloggi di edilizia
residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 65, comma 1 bis della legge regionale n. 11/2001.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
richiesta di autorizzazione prot. n. 24119 del 22.01.2016;
integrazione documentale prot. n. 74256 del 11.03.2016,
deliberazione di Giunta regionale del 26 aprile 2016 n. 30/CR;
parere della Seconda Commissione consiliare n. 90, espresso nella seduta del 09.06.2016.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L'art. 65, comma 1, lett. m) della l.r. n. 11/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) dei Comuni e delle Ater, ossia di quegli alloggi realizzati o recuperati dai suddetti enti per le finalità dell'edilizia residenziale pubblica, con onere a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonché di quelli acquisiti in proprietà dagli stessi enti a seguito del trasferimento del patrimonio abitativo pubblico, con l'obbligo di reinvestire i proventi nella costruzione di nuovi alloggi di erp, ovvero nel recupero e manutenzione straordinaria di quelli esistenti.

Nel particolare la suddetta norma (commi 1 bis, 1 ter e 1 quater) prevede:

  • il prezzo di vendita degli alloggi è pari al prezzo di mercato delle stesse unità abitative libere, determinato sulla base di perizia asseverata, diminuito del 20%. Il prezzo di vendita degli alloggi di ERP acquisiti gratuitamente dai comuni o dalle Ater, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 27 dicembre 1997, n. 449, è determinato ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 ove, da apposita verifica tecnica dell'ente proprietario risulti la non conformità degli impianti dell'alloggio alla vigente normativa in materia di sicurezza e l'assegnatario acquirente, preso atto della non conformità, dichiari espressamente nell'atto di trasferimento dell'immobile l'esclusione della garanzia del venditore, ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;
  • hanno titolo all'acquisto gli assegnatari o i loro familiari conviventi, che conducono un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e risultano in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori. In tal caso sussiste l'obbligo di non alienare l'alloggio prima che siano trascorsi dieci anni dalla data dell'acquisto, salvo i casi di incremento del nucleo familiare di almeno due unità ovvero di trasferimento dell'acquirente in un comune distante più di cinquanta chilometri da quello di ubicazione dell'immobile;
  • l'alienazione degli alloggi liberi è effettuata con la procedura dell'asta pubblica, con offerte in aumento, assumendo, a base d'asta il prezzo di mercato determinato sulla base di perizia asseverata.

Con decreti del Direttore della Sezione Edilizia Abitativa n. 329/2014 e 103/2015, al fine di agevolare l'attività di Comuni ed ATER, sono stati predisposti ed approvati i moduli e le check list previsti dal comma 2 dell'art. 35 del Decreto legislativo n. 33/2013.

Sulla base di tali previsioni, il Comune di Padova, con deliberazione consiliare n. 3 del 11.01.2016, ha approvato un piano ordinario di vendita, ai sensi dell'art. 65, comma 1, lett. m), tenuto conto dei criteri di elezione degli alloggi ERP da alienare di cui al paragrafo 5.3.2.1 del Piano Strategico delle politiche della Casa nel Veneto, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione del 10 luglio 2013, n. 55.

Il piano ricomprende n. 678 alloggi e relative pertinenze, di cui n. 35 sfitti, pari a circa il 40% del patrimonio di ERP complessivo che consta di n. 1691 alloggi; tali alloggi sono ubicati in diverse zone della città di Padova, ma anche al di fuori del territorio comunale, pur essendo di proprietà dell'Amministrazione medesima.

Con nota del 22.01.2016, prot. n. 19718, il Comune ha chiesto all'Amministrazione regionale il rilascio della prescritta autorizzazione alla vendita degli alloggi di cui trattasi.

L'Amministrazione regionale con note prot. n. 38087 del 01.02.2016 e prot. n. 99588 del 11.03.2016, ha ritenuto opportuno, al fine di predisporre l'atto formale necessario, invitare l'Ente a fornire chiarimenti e/o integrazioni in merito, con particolare riferimento ad alcuni alloggi finanziati con il Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica ex. art. 21 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di cui alla DGR n.1957 del 22 novembre 2011.

Il Comune con nota prot. n. 74256 del 11.03.2016, ha ottemperato a quanto richiesto all'Amministrazione regionale, precisando di aver rinunciato, per gli alloggi rientranti nel piano di vendita, al finanziamento sopra indicato.

Il piano ordinario di vendita di cui alla citata deliberazione consiliare comprende gli alloggi ERP individuati nell'elenco Allegato A al presente provvedimento che sono:

  • ubicati in Comuni limitrofi, la cui manutenzione risulta più onerosa anche in relazione alle diverse disposizioni in materia di edilizia in vigore nei Comuni medesimi;
  • inseriti in fabbricati dove, per effetto delle alienazioni precedentemente effettuate, sono sorti condomini misti nei quali risulta più complicato intervenire sulle parti comuni;
  • singoli, a schiera o in fabbricati con poche unità immobiliari dove il costo delle manutenzioni è più elevato;
  • siti in quartieri dove si ritiene che l'alienazione possa arrecare giovamento al tessuto socio-economico del territorio.

Gli alloggi inclusi nel piano di cui alla deliberazione del Consiglio comunale di Padova n. 3 del 11.01.2016 non sono stati oggetto di finanziamenti regionali, statali o comunitari, né di reinvestimenti derivanti dall'alienazione di alloggi ai sensi della L. n. 560/1993 e dell'art. 65 della LR n. 11/2001.

Il Comune di Padova ha stimato il prezzo medio di cessione per alloggi e garages, sulla base di perizia asseverata, in euro 98.692,58, mentre per gli alloggi acquisiti dallo Stato il prezzo medio è determinato, ai sensi della L. n. 560/1993, in euro 42.304,03.

Tenuto conto della normativa applicabile relativa all'abbattimento del prezzo di vendita da applicare agli assegnatari e dello stato attuale degli alloggi, il Comune ha stimato in euro 51.016.833,50 l'introito complessivo ad un prezzo medio di cessione di circa euro 75.246,00, presumendo però la vendita di circa il 30% degli alloggi inseriti nel piano con conseguente introito previsto di euro 15.305.050,05.

Il Comune dichiara, inoltre, che le risorse provenienti dalle alienazioni verranno utilizzate per finanziare progetti di riqualificazione urbana, destinando il rimanente alla manutenzione straordinaria del patrimonio di ERP in proprietà, conformemente a quanto previsto dall'art. 65, comma 1, lettera m) della l.r. n. 11/2001.

La richiesta è conforme ai contenuti della check list approvata con i citati decreti del Direttore della Sezione Edilizia Abitativa n. 329/2014 e 103/2015 e pubblicata sul sito internet regionale.

La Giunta regionale con provvedimento del 26 aprile 2016 n. 30/CR, ha deliberato di sottoporre alla Seconda Commissione del Consiglio regionale, per il parere di competenza, la proposta di alienazione di alloggi di ERP presentata dal Comune di Padova.

Il Consiglio regionale con nota prot. 15093 del 16.06.2016, trasmessa alla Giunta regionale, avente ad oggetto "Parere alla Giunta regionale n. 90", ha comunicato che la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 09.06.2016, ha espresso parere favorevole al piano di vendita del Comune di Padova, proponendo altresì di modificare il punto 2 del provvedimento, di cui alla Deliberazione n. 30/CR del 26.04.2016, nel seguente modo:

  • le parole "nella costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti; sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera m) della l.r. n. 11/2001".

Si ritiene di accogliere la proposta di modifica indicata dalla Seconda Commissione consiliare.

La proposta del Comune può essere accolta, in quanto conforme alle disposizioni di legge e, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

  • che l'alienazione degli alloggi liberi sia effettuata con la procedura dell'asta pubblica, con offerte in aumento, assumendo a base d'asta il prezzo di mercato determinato sulla base di perizia asseverata;
  • che nel bando di gara dell'asta pubblica di cui al comma 1 ter dell'art. 65 della l.r. n. 11/2001, sia

specificato che, nel primo esperimento d'asta, la partecipazione è riservata alle persone fisiche che intendano acquistare la prima casa.

Come previsto dal Piano Strategico approvato dal Consiglio regionale con deliberazione del 10 luglio 2013, n. 55, la durata del piano ordinario di vendita è di 5 anni, che decorrono dal momento nel quale esso assume efficacia. Nel corso di validità del piano ordinario sono ammessi esclusivamente gli assestamenti disciplinati dalla DGR n. 369 del 25 marzo 2014.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale n. 11/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, art. 65, commi 1, lett. m), 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies e comma 2;

VISTO il piano strategico delle politiche della casa nel Veneto approvato dal Consiglio regionale con deliberazione del 10 luglio 2013, n. 55;

VISTA la deliberazione del Comune di Padova del 11.01.2016, n. 3, trasmessa con nota del 22.01.2016, prot. n. 19718 e la successiva nota integrativa 11.03.2016, prot. n. 74256;

VISTA la DGR n. 369 del 25 marzo 2014;

VISTI i decreti del Direttore della Sezione Edilizia Abitativa n. 329/2014 e 103/2015;

VISTA la propria deliberazione del 26 aprile 2016 n. 30/CR;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Seconda Commissione Consiliare nella seduta del 9 giugno 2016, parere n. 90;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.   di approvare la proposta di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica presentata dal Comune di Padova (Allegato A) avente ad oggetto "Piano ordinario di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Padova." alle seguenti condizioni:

  • che l'alienazione degli alloggi liberi sia effettuata con la procedura dell'asta pubblica, con offerte in aumento, assumendo a base d'asta il prezzo di mercato determinato sulla base di perizia asseverata;
  • che nel bando di gara dell'asta pubblica di cui al comma 1 ter dell'art. 65 della l.r. n. 11/2001, sia specificato che, nel primo esperimento d'asta, la partecipazione è riservata alle persone fisiche che intendano acquistare la prima casa;

2.   di dare atto che l'Ente ha l'obbligo di reinvestire i proventi derivanti dalle vendite, ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera m) della l.r. n. 11/2001;

3.   di dare atto che la durata del piano ordinario di vendita è di 5 anni i quali decorrono dal momento nel quale esso assume efficacia;

4.   di dare atto che il Comune è tenuto ad inviare alla Giunta Regionale - Unità Organizzativa Edilizia, entro il 30 giugno di ciascun anno di attuazione del piano, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione del piano di vendita e del connesso programma di reinvestimento dei proventi delle alienazioni;

5.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6.   di incaricare l'Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del presente atto;

7.  di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8.   di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1282_AllegatoA_328530.pdf

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