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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 82 del 23 agosto 2016


Materia: Edilizia abitativa

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1252 del 01 agosto 2016

Autorizzazione al Comune di Conegliano all'elevazione dell'aliquota di alloggi da assegnare annualmente per situazioni di emergenza abitativa. (l.r. 2 aprile 1996, n. 10 - art. 11 - comma 1).

Note per la trasparenza

In base all'art. 11, comma 1, della legge regionale n. 10/1996, si autorizza il Comune di Conegliano ad aumentare dal 15% al 25% la percentuale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) da assegnare nel 2016 per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
deliberazione di Giunta comunale del 14 aprile 2016, n. 143.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L'articolo 11, comma 1, della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 prevede che il Comune possa riservare un'aliquota non superiore al 15% degli alloggi da assegnare annualmente con proprio provvedimento per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa quali pubbliche calamità, sfratti esecutivi, sgombero di unità abitative da recuperare, o per provvedere a favore di particolari categorie sociali. Tale limite può essere elevato, previa autorizzazione della Giunta regionale, per i Comuni ad alta tensione abitativa.

Il Comune di Conegliano con nota del 23/06/2016, prot. n. 31886, sulla base del provvedimento comunale n. 143 del 14 aprile 2016, ha chiesto l'autorizzazione, per l'anno 2016, all'elevazione dal 15% al 25% dell'aliquota degli alloggi da riservare a situazioni di emergenza abitativa, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della l.r. n. 10/1996.

La richiesta è motivata dal perdurare del grave stato di crisi sociale ed economica sul territorio comunale che ha pesanti ripercussioni nell'ambito della sfera abitativa, che risulta gravata da situazioni di emergenza abitativa.

Il Comune di Conegliano rientra fra quelli ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003 (pubblicata sulla G.U. n. 40 del 18.02.2004).

Sussistono perciò i presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 1, della legge regionale n. 10/1996, per l'accoglimento della richiesta.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la l.r. 2 aprile 1996, n. 10 ed in particolare l'art. 11, comma 1;

VISTO il provvedimento comunale n. 143 del 14 aprile 2016;

VISTO l'art. 2 comma 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.   di autorizzare il Comune di Conegliano, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale n. 10/1996, ad elevare dal 15% al 25%, limitatamente all'anno 2016, la percentuale di riserva per situazioni di emergenza abitativa degli alloggi di ERP rientranti nell'ambito di applicazione della l.r. n. 10/1996;

2.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3.   di incaricare l'Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del presente atto;

4.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

5.   di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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