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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 78 del 12 agosto 2016


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1250 del 01 agosto 2016

Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. Anno 2016

Note per la trasparenza

Con il presente atto si intende realizzare un programma di interventi economici straordinari a sostegno delle famiglie con numero di figli pari o superiore a 4 e delle famiglie con parti trigemellari, volto ad offrire un supporto economico una tantum, denominato "Bonus famiglia".

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con Decreto 4 maggio 2015, ha approvato il riparto del Fondo nazionale per le Politiche Sociali per l'anno 2015, destinando alla Regione del Veneto la quota di € 20.586.278,52.

Il citato Decreto, all'art. 3, specifica che le Regioni si impegnano a programmare gli impieghi delle risorse loro destinate per le aree di utenza, secondo i macro-livelli e gli obiettivi indicati nell'Allegato 1.

Con il presente atto, si intende porre il focus sull'impegno a realizzare il Macro livello "Misure di inclusione sociale - sostegno al reddito", riconfermando la valenza positiva del Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro "Bonus famiglia", promosso dalla Regione del Veneto con i provvedimenti n. 1360 del 3 agosto 2011, n. 1402 del 17 luglio 2012, n. 2407 del 16 dicembre 2013.

Con il presente provvedimento, pertanto, si propone la realizzazione di un ulteriore programma di interventi straordinari a sostegno delle famiglie con parti trigemellari o con numero di figli pari o superiore a quattro, volto ad offrire un supporto economico una tantum, denominato "Bonus famiglia", per il tramite dei Comuni, determinando in € 2.500.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore Regionale della Direzione dei Servizi Sociali, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n.102039 ad oggetto "Fondo nazionale per le politiche sociali (Art. 20, L.8/11/2000, n. 328 - Art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388)" UPB U0156 .

Il suddetto fondo è ripartito tenuto conto degli esiti delle istruttorie relative ai bandi passati, nel seguente modo:

  • € 2.300.000,00 per le famiglie con numero di figli pari o superiore a 4;
  • € 200.000,00 per le famiglie con parti trigemellari.

I Comuni, anche in forma associata, per poter accedere a tale fondo, dovranno seguire i criteri e le modalità esposti nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

Per la compilazione delle domande da parte delle famiglie e per la loro validazione da parte delle amministrazioni comunali, è prevista una procedura informatizzata per la quale si è richiesta la collaborazione dell'U.O. Sistema Informativo SSR della Direzione Risorse Strumentali SSR, che ha espresso parere favorevole. Inoltre, le amministrazioni comunali sono tenute ad effettuare sulle domande i controlli di cui al DPR n. 445/2000.

Con successivi provvedimenti, il Direttore Regionale della Direzione dei Servizi Sociali, approverà:

  • l'impegno di spesa di € 2.500.000,00 sul capitolo 102039 ad oggetto "Fondo nazionale per le politiche sociali (Art. 20, L.8/11/2000, n. 328 - Art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388) " dell' UPB U0156;
  • le graduatorie delle famiglie beneficiarie ammesse al contributo economico secondo le due categorie (famiglie numerose e famiglie con parti trigemellari) e relativi Comuni, redatte, in ordine crescente del valore I.S.E.E. così come specificato nell'Allegato A;
  • il riparto del Fondo pari ad € 2.300.000,00 e l'assegnazione alle famiglie con numero di figli pari o superiore a 4 e relative amministrazioni comunali, del "Bonus famiglia", sino alla concorrenza massima dell'importo testé citato;
  • il riparto del Fondo pari a € 200.000,00 e l'assegnazione alle famiglie con parti trigemellari e relative amministrazioni comunali, del "Bonus famiglia", sino alla concorrenza massima dell'importo testé citato;
  • l'erogazione ai beneficiari, per il tramite dei Comuni, dei contributi assegnati;
  • l'erogazione dei residui, qualora una delle due graduatorie si esaurisse, per lo scorrimento dell'altra graduatoria;
  • ad esaurimento di una delle due graduatorie, l'utilizzo delle risorse residue per lo scorrimento dell'altra;
  • ogni altro atto conseguente alla realizzazione del Programma, oggetto della presente deliberazione.

Le amministrazioni comunali erogheranno i contributi alle famiglie beneficiarie, di cui al paragrafo precedente, nel rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

-   visto il DPR del 28 dicembre 2000, n. 445;

-   vista la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39;

-   vista la Legge del 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1250 e 1251, lettere b) e c);

-   vista la DGR del 3 agosto 2011, n. 1360;

-   visto il DDR del 24 novembre 2011, n. 330;

-   vista la DGR del 17 luglio 2012, n. 1402;

-   visto il DDR del 19 dicembre 2012, n. 479;

-   vista la DGR del 16 dicembre 2013, n. 2407;

-   visto il DDR n. 255 del 25 settembre 2014;

-   vista la Legge Regionale del 24 febbraio 2016, n.8;

-   visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 maggio 2015;

-   visto l'art.2 comma 2 della legge regionale n.54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1.   di approvare la realizzazione del Programma degli interventi straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro, secondo quanto specificato in premessa ed in base ai criteri ed alle modalità indicati nell'Allegato A, parti integranti del presente provvedimento;

2.   di fissare quale termine, il 30 novembre 2016, entro e non oltre le ore 12.00, per la presentazione da parte dei Comuni delle richieste di contributo, secondo le modalità ed i criteri specificati nell'Allegato A;

3.   di determinare in € 2.500.000,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore Regionale della Direzione dei Servizi Sociali, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n.102039 del bilancio di previsione 2016-2018 ad oggetto "Fondo nazionale per le politiche sociali (Art. 20, L.8/11/2000, n. 328 - Art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388)" UPB U0156;

4.   di dare atto che il Direttore della Direzione Servizi Sociali a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;

5.   di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

6.   di rinviare a successivi provvedimenti del Direttore Regionale della Direzione dei Servizi Sociali l'approvazione:

  • dell'impegno di spesa di € 2.500.000,00 sul capitolo n.102039 del bilancio di previsione 2016-2018 ad oggetto "Fondo nazionale per le politiche sociali (Art. 20, L.8/11/2000, n. 328 - Art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388)" UPB U0156;
  • delle graduatorie delle famiglie beneficiarie ammesse al contributo economico suddivise nelle due categorie: famiglie con numero di figli pari o superiore a 4 e famiglie con parti trigemellari e relativi Comuni, redattein ordine crescente del valore I.S.E.E. così come specificato nell'Allegato A;
  • del riparto del Fondo pari ad € 2.500.000,00 e l'assegnazione alle famiglie del Bonus famiglia e relativi Comuni, sino alla concorrenza massima dell'importo testé citato;
  • dell'erogazione ai beneficiari, per il tramite dei Comuni, dei contributi assegnati ad esaurimento di una delle due graduatorie, dell'utilizzo delle risorse residue per lo scorrimento dell'altra;
  • di ogni altro atto conseguente alla realizzazione del Programma, oggetto della presente deliberazione;

7.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33;

8.   di informare che, avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;

9.   di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

1250_AllegatoA_328048.pdf

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