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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 76 del 09 agosto 2016


Materia: Acque

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1146 del 12 luglio 2016

L.R. 11/2001 art. 83/bis - D.lgs. 387/2003 - DGRV n. 721/2003 e n. 1610/2009 - Impianto idroelettrico di Pontesei - Progetto adeguamento opere per il rilascio del DMV dalla Diga di Vodo ai sensi dell'art. 43 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque - richiesta di variante non sostanziale alla derivazione principale ai sensi dell'art. 49, c.2 del R.D. 1775/1933 per adempimento all'obbligo del rilascio del DMV. Richiedente: Enel Produzione S.p.a. - Divisione Generazione ed Energy Management -U.B. Hydro Veneto. Comune localizzazione: Vodo di Cadore (BL) Approvazione delle modifiche di variante non sostanziale alla DGRV n.217 del 27/02/2014.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento costituisce l'approvazione degli interventi di variante non sostanziale al progetto autorizzato con DGRV n.217/2014, per il quale, con tale deliberazione, è già stata rilasciata l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto idroelettrico realizzato sulle opere di adeguamento per il rilascio del DMV da uno sbarramento, ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D.lgs. 387/2003, dell'art. 83/bis della L.R. 11/2001, delle DGRV n. 721/2003 e n. 1610/2009.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: nota di Enel produzione Spa pervenuta in data 19/05/2016 n.195671.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica.

Con deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204, la Giunta Regionale ha attribuito alla Direzione Difesa del Suolo la competenza amministrativa per il rilascio di detta autorizzazione per gli impianti idroelettrici.

Con deliberazione n. 217/2012 la Giunta Regionale ha autorizzato la società Enel Produzione Spa, con sede legale in viale Regina Margherita, n. 125, 00198 Roma, P.Iva 05617841001, alla costruzione e all'esercizio di un impianto idroelettrico realizzato sulle opere di adeguamento per il rilascio del DMV da uno sbarramento, ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D.lgs. 387/2003, dell'art. 83/bis della L.R. 11/2001, delle DGRV n. 721/2003 e n. 1610/2009, denominato "Impianto idroelettrico di Pontesei - Progetto adeguamento opere per il rilascio del DMV dalla Diga di Vodo", in Comune di Vodo di Cadore.

Successivamente, la Società proponente ha ritenuto opportuno apportare alcune modifiche non sostanziali al progetto originario e con nota in data 18/05/2016 n.17170 (prot. regionale n.195671 del 19/05/2016) ha trasmesso degli elaborati progettuali (tavole n.VO009- VO007) in cui sono rappresentate le varianti da realizzare rispetto al progetto autorizzato con la DGRV 217/2014.

Le modifiche proposte, che riguardano rettifiche limitate del progetto nel contesto di un intervento posizionato a ridosso della diga, sommariamente consistono in

  • modeste variazioni interne al locale centrale, per una migliore collocazione della turbina, senza modifica della volumetria esterna;
  • ridistribuzione dei locali interni del fabbricato cabina di consegna con ridefinizione del previsto muro di sostegno retrostante.

Con nota n.211161 del 30/05/2016 la sezione bacino Idrografico Piave Livenza-Sezione di Belluno ha dichiarato che tali modifiche sono non sostanziali, ai sensi dell'art.49 del RD 1775/1923.

Anche ai sensi del D.Lgs. 387/2003, le varianti in argomento sono da ritenersi non sostanziali, rispetto al progetto già autorizzato con DGRV 217/2014 in quanto ricadono nella casistica di cui all'art. 5, comma 3, del D. Lgs. 28/2011, applicabile nella fattispecie per analogia.

Di conseguenza, non risulta necessaria una nuova convocazione della Conferenza di Servizi poiché i pareri già acquisiti mantengono la propria validità.

D'altro canto, si ritiene che la ripetizione dell'iter già completato a suo tempo, rappresenterebbe un inutile appesantimento delle procedure, in violazione sia della normativa vigente in materia di semplificazione che della disciplina comunitaria e internazionale in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, che vieta alle amministrazioni l'aggravio del procedimento autorizzativo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il R.D. n. 1775/1923 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 387/2003;

VISTA la D.G.R. 1628/2015;

VISTA la L.R. n. 24/1991;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o ) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

PRESO ATTO che tutta la documentazione sopra menzionata è depositata agli atti della Sezione Difesa del Suolo;

delibera

1.    di approvare, per quanto riportato nelle premesse ai sensi dell'art.12 del D.lgs. 387/2003, le varianti non sostanziali all' "Impianto idroelettrico di Pontesei - Progetto adeguamento opere per il rilascio del DMV dalla Diga di Vodo" in Comune di Vodo di Cadore (BL), autorizzato con DGRV 217/2014, da realizzare a cura di Enel Produzione Spa, con sede legale in viale Regina Margherita, n. 125, 00198 Roma, P.Iva 05617841001, come rappresentate nei relativi elaborati progettuali allegati alle trasmessi con la nota in data 18/05/2016 n.17170 (prot. regionale n.195671 del 19/05/2016 - tavole n.VO009- VO007);

2.    di confermare quant'altro disposto con la precedente DGRV n. 217/2014;

3.    di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4.     di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.    di dare atto che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche entro 60 giorni dalla data di ricevimento;

6.    di pubblicare il presente provvedimento nel BUR.

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