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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 71 del 22 luglio 2016


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1112 del 29 giugno 2016

Interventi finalizzati al contenimento delle spese di personale ed al ricambio generazionale: risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei dipendenti alla maturazione del diritto a pensione. Articolo 72, comma 11, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 come modificato dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90.

Note per la trasparenza

Con la presente deliberazione la Giunta, con atto generale di organizzazione interna, determina in via preventiva l'applicazione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei dipendenti alla maturazione dei requisiti di pensione ai sensi di quanto previsto dall'art. 72, comma 11, del DL 112/2008 (cd. decreto Brunetta) nella versione da ultimo modificata dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Da anni ormai la produzione legislativa statale si pone forti obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa per il personale. Ad essi, recentemente, si è aggiunto quello del ricambio e del ringiovanimento del personale nelle Pubbliche Amministrazioni: attraverso l'approvazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, di modifica dell'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (il cosiddetto decreto Brunetta), è stata riformata la disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. Con le modifiche introdotte, le pubbliche amministrazioni possono, con decisione motivata con riferimento alla esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro anche del personale dirigenziale, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento. La risoluzione si applica quindi potenzialmente a tutti i dipendenti con diritto a pensione, sia pensione anticipata prevista dall'articolo 24 decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (riforma Fornero), sia pensione di anzianità della previgente normativa.

La risoluzione unilaterale incontra due limiti.

Il primo è che deve essere comunicata con un preavviso di almeno 6 mesi.

Il secondo è che la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro sarà possibile solo ove sia certo che il trattamento di pensione non subirà penalizzazioni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24, comma 10, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. A tal proposito l'articolo 1, comma 113, della legge 190/2014 ha disposto, per chi matura un diritto a pensione anticipata tra il 1° Gennaio 2015 e il 31 Dicembre 2017, la cancellazione della penalizzazione, che consiste, per chi usufruisce della pensione anticipata prima dei 62 anni di età, nella riduzione del 2% per ogni anno di anticipo rispetto ai 60 anni di età e dell'1% per ogni anno prima dei 62. La riduzione tornerà a trovare applicazione sulle quote retributive per i pensionamenti anticipati che maturano i requisiti dal 1° Gennaio 2018.

Si tenga presente infine che attualmente per l'Amministrazione Regionale l'unica possibilità di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro è al compimento dei 65 anni di età, limite ordinamentale, a patto che sia stato maturato un qualsiasi diritto a pensione.

Con il presente atto la Regione, nell'ambito della revisione del proprio assetto organizzativo generale, determina in via generale e preventiva le modalità di applicazione dell'istituto, esplicitando le motivazioni che portano ad applicare tale risoluzione unilaterale a tutti i rapporti di lavoro dei dipendenti con diritto a pensione e cioè:

- la riduzione del personale e del correlato costo del lavoro, che risponde alle crescenti esigenze di garantire la stabilità finanziaria o il reperimento di risorse finanziare da destinare ad altri settori di intervento regionale;

- il miglioramento dell'attività programmatoria del fabbisogno di personale, per la possibilità di conoscere in anticipo le cessazioni per pensionamento (che attualmente sono prevalentemente su base volontaria);

- il ricambio generazionale, in quanto a maggiori cessazioni di personale, che attualmente ha un'età media elevata ed in crescita costante negli ultimi anni, corrispondono anche maggiori possibilità di assunzione con conseguente diminuzione dell'età media dei dipendenti;

- l'azione di razionalizzazione e di cambiamento organizzativo, scaturente dalla riduzione dell'età media dei dipendenti, e legata per esempio alle abilità dei giovani nell'uso delle nuove tecnologie informatiche e digitali. Un'amministrazione aperta ai giovani non può che rappresentare un potente volano di sviluppo e di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi prestati: in questo senso si ritiene utile procedere con le risoluzioni unilaterali di chi ha comunque la garanzia di un reddito di pensione, creando al contempo nuove opportunità di ingresso per le nuove generazioni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche in legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto l'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 così come modificato dall'articolo 1, comma 5, decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modifiche in legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto l'articolo 1, comma 113, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1197 del 15 settembre 2015, n. 2045 del 23 dicembre 2015, n. 435 del 15 aprile 2016 e n. 515 del 19 aprile 2016 relative alla razionalizzazione organizzativa delle strutture della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 54/2012.

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 19 febbraio 2015.

delibera

1.      di avvalersi, per i motivi esposti in premessa ed ai sensi di quanto previsto dall'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 così come modificato dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, della risoluzione unilaterale di ogni rapporto di lavoro del personale che matura i requisiti di anzianità contributiva per la pensione, purché l'importo della stessa non sia soggetto a riduzioni percentuali di cui all'articolo 24, comma 10, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e comunque con un preavviso di almeno 6 mesi.

2.      di demandare alla Sezione Risorse Umane gli adempimenti relativi alle risoluzioni unilaterali dei rapporti di lavoro di cui al punto precedente.

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