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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 742 del 27 maggio 2016
Pagamento delle tariffe di cui al D.Lgs. n.194/2008 da parte degli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile - Chiarimenti.
Con il presente provvedimento si prevede la riscossione delle quote previste dal D.Lgs. n. 194/2008 anche da parte degli imprenditori agricoli per l'esercizio dell'attività di cui all'art.2135 del codice civile che rientrano nell'allegato A, Sezione da 1 a 5, del suddetto Decreto. La delibera non prevede impegno di spesa.
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Il Regolamento (CE) 178/2002 stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
La Comunità Europea ha successivamente emanato regolamenti attuativi del Regolamento (CE) 178/2002 e in particolare: il Regolamento (CE) 852/2004 che stabilisce norme specifiche sull'igiene dei prodotti alimentari, il Regolamento (CE) 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale, il Regolamento (CE) 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e il Regolamento (CE) 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità della normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
L'articolo 26 del Regolamento (CE) 882/2004 recita: "Gli Stati membri garantiscono che per predisporre il personale e le altre risorse necessarie per i controlli ufficiali siano resi disponibili adeguati finanziamenti con ogni mezzo ritenuto appropriato, anche mediante imposizione fiscale o stabilendo diritti o tasse".
L'articolo 27 del Regolamento (CE) 882/2004 recita: comma 1 "Gli Stati membri possono riscuotere tasse o diritti a copertura dei costi sostenuti per i controlli ufficiali"; comma 2, "Tuttavia, per quanto riguarda le attività di cui all'Allegato IV (Attività e importi minimi delle tasse o degli oneri relativi ai controlli ufficiali concernenti gli stabilimenti comunitari), sezione A e all'Allegato V (Attività e importi minimi delle tasse e degli oneri relativi ai controlli ufficiali concernenti le merci e gli animali vivi introdotti nella comunità), sezione A, gli Stati membri assicurano la riscossione di una tassa".
In attuazione a quanto disposto dal succitato Regolamento CE è stato emanato il D.Lgs. 19.11.2008, n.194 "Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione al Regolamento (CE) 882/2004".
Il D.Lgs. 194/2008 ha disciplinato le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali regolando la materia della riscossione delle tariffe ed individuando nell'Allegato A sei Sezioni nelle quali si prevedono tariffe applicabili alle diverse attività del settore alimentare: le Sezioni da 1 a 5 corrispondono agli allegati IV e V del Regolamento (CE) 882/2004 per i quali la normativa comunitaria impone alle Amministrazioni competenti di riscuotere comunque importi minimi di tasse o oneri corrispondenti, assoggettando pertanto al pagamento di tariffe tutte le attività ricomprese in tali Sezioni; la sezione 6, diversamente individua stabilimenti non ricompresi negli allegati IV e V sopracitati del Regolamento (CE) 882/2004.
Il D. Lgs. 194/2008 si applica, pertanto, a categorie di operatori del settore alimentare precedentemente esclusi dal pagamento di contributi per il finanziamento dei controlli ufficiali, di cui alla sezione 6 "Stabilimenti non ricompresi nell'allegato IV, sezione B del Regolamento (CE) n.882/2004" e prevede la corresponsione di tariffe calcolate su base annua, differenziate secondo una categorizzazione, calcolata in base all'entità produttiva degli stabilimenti e per fasce produttive, assoggettando pertanto al pagamento unicamente tipologie produttive ad attività prevalente all'ingrosso, con una percentuale superiore al cinquanta per cento.
Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui sopra sono ripartiti nel seguente modo: 90% alle Aziende UlSS, 3,5% alle Regioni e Province Autonome, 3,5% agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, l% ai Laboratori nazionali di referenza, 2% allo Stato.
In merito all'ambito di applicazione del D.Lgs. 194/2008 sono emersi dubbi interpretativi a seguito dei quali il Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con nota prot. 11000 del l7 aprile 2009, ha fornito alle Regioni e Province Autonome indicazioni applicative del decreto medesimo.
La suddetta nota ministeriale stabilisce, tra l'altro, che la produzione primaria debba ritenersi esclusa dal campo di applicazione del decreto come pure la produzione e la commercializzazione al dettaglio, i sottoprodotti di origine animale ed il settore mangimistico.
Dato atto che le diverse Regioni, a seguito della nota ministeriale sopraccitata, hanno espresso orientamenti applicativi diversi; in particolare alcune regioni hanno precisato che la definizione di produzione primaria deve far riferimento, oltre a quanto riportato nella Circolare esplicativa ministeriale, anche al codice "ATECO" che equipara alla produzione primaria anche le attività di servizio accessorie all'agricoltura, alla caccia e alle attività a queste relative ovvero la trasformazione di propri prodotti all'interno dell'azienda agricola.
Considerato tuttavia che il codice "ATECO" viene utilizzato ai fini della classificazione delle imprese per finalità del tutto estranee rispetto alla regolamentazione dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare e presenta una rilevanza sul piano statistico, finanziario, tributario, previdenziale per le imprese e non risulta direttamente collegato alle specifiche attività svolte dalle stesse ai fini del D.Lgs. 194/2008.
Ricordato che l'Assessore per la Sicurezza Alimentare e Servizi Veterinari del Veneto con lettera protocollo n.35884/B.920.01.1 del 21 gennaio 2010, indirizzata ai Direttori Generali delle Aziende UlSS, ripetendo quanto già espresso con lettera protocollo n.157890/B.920.01.1 del 20 marzo 2009, ha "raccomandato l'adozione di una sospensione dell'invio e dell'incasso delle tariffe di cui di cui al D.Lgs. n.194/2008, in attesa di precisazioni da parte dei Ministeri competenti in merito alle modalità di riscossione e di versamento delle stesse".
Acquisita la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.23191 dell'11 ottobre 2010, indirizzata alla Regione Piemonte e al Ministero della Salute, che esprime parere contrario alla sospensione del pagamento delle tariffe previste dal D.Lgs. 194/2008, poiché dalla medesima deriverebbero minori entrate per le autorità deputate ai controlli e, non di meno, per il bilancio delle Stato, con le correlate implicazioni nei confronti delle Istituzioni europee, sia per il mandato rispetto della richiamata normativa comunitaria, sia per l'eventuale insorgenza di aiuti di Stato al settore.
Dato atto inoltre che, al fine di dare una corretta applicazione alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n.882/2004, il legislatore ha successivamente emanato la Legge 4 giugno 2010, n.96 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2009" - che, all'articolo 48, comma 5, recita testualmente: "Al fine di dare corretta applicazione alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n.882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e prevenire disparità di trattamento sul territorio nazionale, all'art.1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n.194, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 3-bis Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto gli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile".
Vista la nota del Ministero della Salute n. 0025678 - P -12/08/2010 indirizzata agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e della Provincia Autonoma di Trento avente ad oggetto: "D. Lgs. 194/2008 - controlli sanitari - esenzione imprenditori agricoli. Legge comunitaria 2009", nella quale il Ministero della Salute comunica di aver proposto un quesito in merito all'ufficio legislativo dello stesso Ministero e si riserva, non appena acquisite le valutazioni di competenza, di diffondere una nota circolare con cui fornire indicazioni operative omogenee in ordine all'individuazione delle concrete fattispecie per le quali gli imprenditori agricoli non dovranno più corrispondere le tariffe previste dal D.Lgs. l94/2008.
Con l'articolo 8, comma 14, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, alla fine del comma 3 bis, introdotto dalla citata legge 96 del 2010, veniva aggiunto il seguente periodo: "L'esclusione si applica per le attivita' di cui all' allegato A , Sezione 8, sempre che siano esercitate nei limiti delle fasce ivi previste, cosicché il comma 3 bis attualmente recita: "3-bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto gli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile. L'esclusione si applica per le attività di cui all' allegato A, Sezione 8, sempre che siano esercitate nei limiti delle fasce ivi previste".
Considerato altresì le recenti pronunce del TAR Emilia Romagna (Sentenze N. 00229/2015, N.00230/2015 e N. 00231/2015 del 9/3/2015) che hanno riconosciuto l'assoluta prevalenza della normativa comunitaria su quella statale, si avvalora la legittima pretesa del pagamento delle tariffe, a fronte dei costi sostenuti per i controlli ufficiali, come individuati nell'allegato A, Sezioni da 1 a 5 del D.lgs. 194/2008.
In assenza di chiarimenti da parte del Ministero della Salute, ritenuto di aderire all'interpretazione che, per gli operatoriricompresi nelle Sezioni da 1 a 5 del D.Lgs 194/2008, è previsto l'obbligo di pagamento delle tariffe sanitarie ufficiali, ai sensi dell'art.27, comma 2 del Regolamento (CE) 882/2004e che le modifiche del Decreto Legislativo 194/2008, introdotte dalla legge 4 giugno 2010, n.96 e dal decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, intendono chiarire che l'esonero del pagamento delle tariffe sanitarie ufficiali è riferibile ai soli imprenditori agricoli che svolgono le attività di cui all'art.2135 del codice civile, che esercitano le attività ricomprese nell'ambito della sezione 8 del medesimo Decreto ed entro le relative soglie, operatori che non sono specificamente vincolati al pagamento di tariffe dal Regolamento (CE) 882/2004.
Ritenuta tale applicazione coerente con i vincoli e gli obiettivi imposti dalla normativa comunitaria e che, come noto, l'Amministrazione è tenuta al rispetto di tale canone interpretativo in quanto tenuta ad applicare la legislazione nazionale, nel rispetto delle fonti sovra ordinate di rango comunitario.
Ritenuto inoltre che la suddetta modalità attuativa evita una disparità di trattamento notevole tra operatori appartenenti al medesimo settore produttivo nel territorio nazionale e nell'ambito delle Regioni, garantendo da sperequazioni nel mercato e, nel frattempo, garantisce il perseguimento degli obiettivi della legge comunitaria che prevedono una stretta correlazione tra le esigenze di un effettivo controllo sulle attività e adeguati finanziamenti idonei a reperire risorse utili a fare i controlli.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Regolamento (CE) del 28 gennaio 2002 n.178, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e successive modifiche;
VISTO il Regolamento (CE) del 29 aprile 2004 n.854 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e successive modifiche;
VISTO il Regolamento (CE) del 29 aprile 2004 n.882 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e successive modifiche;
VISTO il D.Lgs. 19 novembre 2008, n.194 "Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004 e successive modifiche.";
VISTA la Legge del 4 giugno 2010 n.96 "Disposizione per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009.";
VISTO il D.L. 13 settembre 2012, n. 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese
mediante un più alto livello di tutela della salute";
VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e successive modifiche;
VISTA la L.R. 8 agosto 1997, n.31 "Disposizioni in tema di Ordinamento del personale Regionale" nella Regione Veneto e successive modifiche;
VISTA la nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n.11000 del l7 aprile 2009;
VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.23191 dell'11 ottobre 2010;
VISTA la nota del Ministero della Salute n. 0025678 - P -12/08/2010;
VISTA la nota prot. n. 194518 del 17 maggio 2016 a firma del Direttore Generale alla Sanità e al Sociale;
VISTE le pronunce del TAR Emilia Romagna n. 229, 230 e 231 del 09/03/2015.
delibera
1. di prendere atto, per le motivazioni indicate in premessa e tenuto conto delle disposizioni della L. n.96/2010 che, nell'ambito delle sole attività ricomprese nella Sezione 6, dell'Allegato A, del D.Lgs. 194/2008, sono esclusi dal pagamento delle tariffe di cui al Decreto medesimo, gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, operatori che non sono specificamente vincolati al pagamento di tariffe dal Regolamento (CE) 882/2004;
2. di riconoscere, in ossequio alle normative sopra richiamate e all'integrazione di cui al punto 1. che sono assoggettati al pagamento delle tariffe previste dal D.Lgs. l94/2008, tutti gli operatori che esercitano le attività connesse ai controlli ufficiali rispetto alle quali la riscossione delle tasse è "obbligatoria", comprese nelle Sezioni da 1 a 5 del Decreto medesimo, perché per costoro sussiste comunque l'obbligo di pagamento delle tariffe sanitarie ufficiali, disposto dall'articolo 27, comma 2, del Regolamento (CE) 882/2004, indicate negli Allegati IV e V;
3. di precisare, altresì, che gli oneri di versamento, nei termini di quanto stabilito ai precedenti punti, riguardano tutto il periodo interessato dalla precedente sospensione e che pertanto i soggetti interessati dai provvedimenti di sospensione devono provvedere alla regolarizzazione degli importi dovuti, salvo conguaglio;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di incaricare la Sezione di Veterinaria e Sicurezza Alimentare all'esecuzione del presente provvedimento;
7. di pubblicare la presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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