Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 68 del 15 luglio 2016


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 996 del 29 giugno 2016

"Veneta Agroenergie - società agricola consortile a r.l.". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, nei Comuni di Volpago del Montello e Giavera del Montello (TV). D. Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia la modifica e l'integrazione all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomasse agricole vegetali ed effluenti zootecnici alla società consortile "Veneta Agroenergie - società agricola consortile a r.l.", ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.G.R. n. 180 del 7 febbraio 2012 <<"Società agricola consortile Veneta Agroenergie". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Volpago del Montello e in Comune di Giavera del Montello (TV). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la trasmissione dell'energia elettrica.">>

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza di rilascio variante n. 371692/2015 (protocollo regionale n. 371692 del 17 settembre 2015);
Atto di indizione della Conferenza di servizi (protocollo regionale n. 43758 del 4 febbraio 2016);
Parere favorevole rilasciato dal Comune di Volpago del Montello (TV) (protocollo regionale n. 86547 del 3 marzo 2016);
Parere favorevole rilasciato da AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Treviso (protocollo regionale n. 87902 del 4 marzo 2016);
Parere favorevole rilasciato dal Comune di Giavera del Montello (TV) (protocollo regionale n. 90547 del 7 marzo 2016);
Parere favorevole rilasciato dal ARPAV - Dipartimento provinciale di Treviso (protocollo regionale n. 90990 del 7 marzo 2016);
Verbale della Conferenza di servizi del 9 marzo 2015.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Sezione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Sezione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.

Anche gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili sono soggetti, ai sensi del comma 4, articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, ad un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii..

Con deliberazione della Giunta regionale n. 180 del 7 febbraio 2012, la società consortile "Veneta Agroenergie - società agricola consortile a r.l." (CUAA 04330270267), con sede legale e operativa in via Caoduri, 32 - Comune di Volpago del Montello (TV), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio, nei Comuni di Volpago del Montello e Giavera del Montello (TV), di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofementazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica (effluente zootecnico bovino - 12.216 t/anno, effettivamente utilizzate, a fronte di 16.192 t/anno acconsentite con gli accordi di conferimento dei sottoprodotti) e prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate - 13.857 t/anno), compresi quelli residuali non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Successivamente, con decreto del Direttore della Sezione Agroambiente n. 68 del 10 settembre 2014, si è preso atto che era venuto meno l'apporto di biomassa fecale da parte di un fornitore ed è stata autorizzata la sostituzione del medesimo, con altri fornitori di reflui zootecnici, nel rispetto delle quantità massime autorizzate. Con il citato decreto n. 68/2014 si autorizzava, inoltre, la nuova ricetta di variante all'alimentazione del digestore la quale, rispetto all'originaria autorizzazione, incrementava l'uso di sottoprodotti di origine biologica (effluente zootecnico bovino - 14.135 t/anno) e diminuiva le quantità di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate - 13.475 t/anno).

In data 17 settembre 2015 la medesima società consortile "Veneta Agroenergie - società agricola consortile a r.l." ha presentato richiesta di ulteriore variante al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 180/2012 e s. m. e i., riguardante la traslazione della torcia di emergenza e della vasca antincendio, del modulo di cogenerazione e del pozzetto di condensa, lo spostamento del separatore liquido/solido del digestato e la modifica del sistema di carico delle biomasse solide.

La variante prevede, altresì, la conferma del piano di alimentazione dell'impianto di produzione di biogas nelle quantità autorizzate con decreto del Direttore della Sezione Agroambiente n. 68 del 10 settembre 2014.

A seguito dell'informativa trasmessa dalla Società consortile, con nota protocollo n. 371692 del 17 settembre 2015, nonché degli esiti della Conferenza di servizi del 9 marzo 2016 si è preso atto che gli interventi in progetto di variante erano stati già realizzati in parziale difformità con il citato titolo abilitativo.

Ravvisando l'ipotesi di infrazione al comma 3, dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 28/2011 (Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio) la Sezione Agroambiente ha attivato nei confronti della Società consortile proponente la contestazione della violazione alla prescrizione n. 10., contenuta nell'allegato alla più volte citata D.G.R. n. 180/2012;

Il responsabile del procedimento in capo alla Sezione Agroambiente, ai sensi delle disposizioni attuative dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 18 gennaio 2016, ha indetto la Conferenza di servizi finalizzata al rilascio della modifica e integrazione dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del citato impianto.

Durante l'incontro della Conferenza di servizi, tenutosi in data 9 marzo 2016, anche sulla base dei pareri delle Amministrazioni ed Enti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo, è stato approvato il progetto di variante dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento bovino) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), compresi quelli residuali non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto di nuove prescrizioni, elencate nell'Allegato A al presente provvedimento.

Successivamente, attestato che nei tempi stabiliti dalla Conferenza di servizi non sono stati trasmessi all'Amministrazione procedente elementi ostativi al progetto di variante al completamento della costruzione e all'esercizio delle opere in argomento, il responsabile del procedimento ha avviato a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla società consortile "Veneta Agroenergie - società agricola consortile a r.l." una modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:

  • la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione amministrativa richiesta con nota protocollo n. 67394 del 22 febbraio 2016 e sollecitata in sede di Conferenza di servizi (protocollo n. 93274 dell'8 marzo 2016);
  • il Comune di Volpago del Montello (TV), con nota protocollo regionale n. 86547 del 3 marzo 2016, ha comunicato il proprio nulla osta alla variante in argomento;
  • l'AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Treviso, con nota protocollo regionale n. 87902 del 4 marzo 2016), ha confermato il precedente parere con il quale è stato approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, assicurando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile;
  • il Comune di Giavera del Montello (TV), con nota protocollo regionale n. 90547 del 7 marzo 2016, ha espresso il proprio parere favorevole al progetto di variante in argomento;
  • l'ARPAV - Dipartimento provinciale di Treviso, con nota protocollo regionale n. 90990 del 7 marzo 2016, ha espresso il proprio parere favorevole al progetto di variante in argomento;

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;
VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;
VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).", che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superficie dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 e s. m- e i. (D.G.R. n. 725/2014) riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 180/2012 e successiva modifica e integrazione (decreto del Direttore della Sezione Agroambiente n. 68 del 10 settembre 2014);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 2140, "Organizzazione amministrativa della giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013";

PRESO ATTO del verbale della Conferenza di servizi del 9 marzo 2016;

CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";

DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;

DATO ATTO che con nota protocollo n. 93274 dell'8 marzo 2016, la Società consortile istante ha trasmesso la documentazione amministrativa richiesta;

CONFERMATO che:

  • con il contratto di affitto, registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Treviso il 31 gennaio 2011 al n. 1881 1T, trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Treviso al Registro generale n. 3514 e Registro particolare n. 2397, come da atto notarile del 28 gennaio 2011 a firma del notaio dottor Paolo Talice, notaio in Treviso (PD) (repertorio n. 75612 - raccolta n. 25801), risulta che la "Società agricola consortile Veneta Agroenergie" ha la disponibilità, condizionata al rilascio dell'autorizzazione, delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia nonché delle opere e delle infrastrutture connesse al medesimo (Comune di Volpago del Montello (TV) catasto terreni, foglio 39, mappale n. 867 e Comune di Giavera del Montello (TV) catasto terreni, foglio 19, mappale n. 12) sino al 30 giugno 2029;
  • a seguito dell'istanza di frazionamento del 16 marzo 2011, n. 45386.1/2011 in atti dal 16 marzo 2011 (protocollo n. TV0045386) presentata il 22 febbraio 2011, dalla particella catastale originaria n. 867 del foglio 39, catastato terreni - Comune di Volpago del Montello (TV) sono state ricavate le particelle catastali derivate n. 916 e 917 del medesimo foglio 39, catastato terreni - Comune di Volpago del Montello (TV), nonché sezione D, foglio 7 mappale 916 sub 3, catasto edilizio urbano, medesimo Comune;
  • con atto di servitù inamovibile per elettrodotto in cavo interrato e di passaggio per accesso a cabina, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Treviso il 13 giugno 2011 al n. 10587, 1T, trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Treviso in data 15 giugno 2011, al Registro generale n. 20942 e Registro particolare n. 13430, come da atto notarile del 9 giugno 2011 a firma del dottor Maurizio Bianconi, notaio in Treviso (Rep. n. 101981 e Racc. n. 29499), la società "Enel Distribuzione S.p.a." ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di rete pubblica, nonché di passaggio pedonale e carraio alla nuova cabina (Comune di Volpago del Montello (TV), catasto terreni, foglio 39, mappale n. 867 e 917);
  • con l'accettazione della T.I.C.A. - codice di rintracciabilità n. T0053937 la Società di distribuzione dell'energia elettrica ha preso atto cha la Società agricola istante intende "non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione" alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;
  • con nota protocollo n. 277059/62.00.02.02.00 del 9 giugno 2011, l'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS - VINCA - NUVV), ha trasmesso il parere istruttorio favorevole alla relazione di screening Valutazione di Incidenza del progetto di costruzione di un "Impianto per la produzione di energia da biomassa di origine zootecnica e vegetale - Comune di Volpago del Montello (TV)";

PRESO ATTO che:

  • con atto ricognitivo, pervenuto in via telematica, all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Treviso e ivi registrato il 13 gennaio 2012 al n. 606, i legali rappresentanti delle società "F.lli Paccagnan di Odino Paccagnan - s.n.c. " e "Veneta Agroenergie - società agricola consortile a r.l." hanno dichiarato di rendere efficace il contratto di locazione del 28 gennaio 2011, a firma del notaio dottor Paolo Talice, notaio in Treviso (PD) (repertorio n. 75612 - raccolta n. 25801), poiché è venuta meno la condizione sospensiva originariamente apposta e trascritta agli articoli 19 e 20 del citato contratto di locazione; il termine ultimo del contratto di locazione viene, pertanto, individuato nel 10 gennaio 2030;
  • con atto tipo mappale, del 29 luglio 2013, protocollo n. 2013/TV0163847, è stato soggetto ad aggiornamento censuario il mappale n. 916, foglio 39, catasto terreni, Comune di Volpago del Montello (TV), nonché la sezione D, foglio 7 mappale 916 sub 3, catasto edilizio urbano, del medesimo Comune;
  • con atto di "aggiornamento" tipo mappale, del 29 luglio 2013, protocollo n. 2013/TV0163859, il mappale originario n. 157, foglio 19, catasto terreni, Comune di Giavera del Montello (TV), risulta essere stato soppresso, generando il nuovo mappale n. 160, foglio 19, catasto terreni e sezione C, foglio 8, mappale n. 160, catasto edilizio urbano;
  • AVEPA - Sportello unico agricolo di Treviso, con nota acquisita a protocollo regionale n. 87902 del 4 marzo 2016, ha espresso il proprio parere favorevole agli interventi di variante in argomento e ha formalmente confermato il Piano aziendale approvato dal Servizio Ispettorato regionale per l'agricoltura di Treviso (protocollo n. 86185 del 21 febbraio 2011), ai sensi dell'articolo 44 della L.R. n. 11/2004;
  • con nota protocollo n. 17373 del 18 gennaio 2016, la Società consortile ha trasmesso, ai sensi della D.G.R. n. 453/2010, asseverazione del geom. Pierpaolo Alagna, iscritto al collegio dei Geometri della Provincia di Pordenone 1262, con la quale si conferma l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di € 210.000,00 (euro duecentodiecimila/00);
  • con nota protocollo n. 17373 del 18 gennaio 2016, la Società consortile, relativamente alle opere oggetto di variante, ha trasmesso, ai sensi della D.G.R. n. 2299 del 9 dicembre 2014, "Dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza", avvalorando, di fatto, il precedente parere favorevole espresso dall'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) e pervenuto con nota protocollo n. 277059/62.00.02.02.00 del 9 giugno 2011;

DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell'impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di autorizzare, in sostituzione del dispositivo n. 2. della deliberazione della Giunta Regionale n. 180 del 7 febbraio 2012, il completamento della costruzione e la modifica dell'esercizio di un impianto di produzione di biogas, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:
    • sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino) di provenienza extraaziendale, pari a 14.135 tonnellate tal quali all'anno, (51,2 % in peso);
    • prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), pari a 13.475 t/anno, (48,8 % in peso), compresi quelli residuali della coltura non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistati sul mercato alle condizioni previste all'articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);
  3. di confermare in capo alla società consortile "Veneta Agroenergie - società agricola consortile a r.l." (CUAA 04330270267), con sede legale e operativa in via Caoduri, 32 - Comune di Volpago del Montello (TV), la costruzione e l'esercizio delle opere, impianti e attrezzature elencati nel precedente punto 2. nonché nei dispositivi n. 3., 5., 6. e 7. della D.G.R. n. 180 del 7 febbraio 2012, su terreni censiti nel Comune di Volpago del Montello (TV), catasto terreni, foglio 39, mappale 916, nonché sezione D, foglio 7, mappale 916 sub 3, catasto edilizio urbano e nel comune di Giavera del Montello (TV) catasto terreni, foglio 19, mappale n. 160 e sezione C, foglio 8, mappale n. 160 del catasto edilizio urbano, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 238846 del 29 aprile 2010, n. 585882 del 9 novembre 2010, n. 50498 del 2 febbraio 2011, n. 132767 del 16 marzo 2011, n. 301206 del 23 giugno 2011, n. 147023 del 7 aprile 2014, n. 17373 del 18 gennaio 2016 e n. 83522 del 2 marzo 2016;
  4. di approvare l'Allegato A al presente provvedimento - in sostituzione dell'allegato "A" approvato con il dispositivo n. 8. della deliberazione della Giunta Regionale n. 180 del 7 febbraio 2012 - che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell'ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere di cui al precedente punto 2., nonché dei dispositivi n. 3., 5., 6. e 7. della citata D.G.R. n. 180/2012;
  5. che le autorizzazioni di cui al precedente punto 2., nonché ai dispositivi n. 3., 5., 6. e 7. della D.G.R. n. 180 del 7 febbraio 2012, inerenti le opere catastalmente individuate nel Comune di Volpago del Montello (TV), catasto terreni, foglio 39, mappale 916, nonché sezione D, foglio 7, mappale 916 sub 3, catasto edilizio urbano e nel comune di Giavera del Montello (TV) catasto terreni, foglio 19, mappale n. 160 e sezione C, foglio 8, mappale n. 160 del catasto edilizio urbano, perdono efficacia e quindi decadono il 10 gennaio 2030, termine ultimo di validità del contratto di locazione di immobile a uso non abitativo, allegato alla documentazione di progetto;
  6. di comunicare alla società consortile "Veneta Agroenergie - società agricola consortile a r.l." nonché alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della modifica e integrazione dell'autorizzazione unica, avviato su istanza presentata dalla medesima Società consortile;
  7. di confermare l'importo complessivo di € 210.000,00 (euro duecentodiecimila/00); quale ammontare necessario per l'esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti al precedente punto 2., nonché nei dispositivi n. 3., 5. e 6. della D.G.R. n. 180 del 7 febbraio 2012;
  8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  9. di incaricare la Sezione Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;
  10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

996_AllegatoA_326663.pdf

Torna indietro