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Materia: Energia e industria
Deliberazione della Giunta Regionale n. 996 del 29 giugno 2016
"Veneta Agroenergie - società agricola consortile a r.l.". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, nei Comuni di Volpago del Montello e Giavera del Montello (TV). D. Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003.
Con il presente atto si rilascia la modifica e l'integrazione all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomasse agricole vegetali ed effluenti zootecnici alla società consortile "Veneta Agroenergie - società agricola consortile a r.l.", ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.G.R. n. 180 del 7 febbraio 2012 <<"Società agricola consortile Veneta Agroenergie". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Volpago del Montello e in Comune di Giavera del Montello (TV). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la trasmissione dell'energia elettrica.">> Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di rilascio variante n. 371692/2015 (protocollo regionale n. 371692 del 17 settembre 2015); Atto di indizione della Conferenza di servizi (protocollo regionale n. 43758 del 4 febbraio 2016); Parere favorevole rilasciato dal Comune di Volpago del Montello (TV) (protocollo regionale n. 86547 del 3 marzo 2016); Parere favorevole rilasciato da AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Treviso (protocollo regionale n. 87902 del 4 marzo 2016); Parere favorevole rilasciato dal Comune di Giavera del Montello (TV) (protocollo regionale n. 90547 del 7 marzo 2016); Parere favorevole rilasciato dal ARPAV - Dipartimento provinciale di Treviso (protocollo regionale n. 90990 del 7 marzo 2016); Verbale della Conferenza di servizi del 9 marzo 2015.
L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.
La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).
In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Sezione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.
Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Sezione Agroambiente.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.
Anche gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili sono soggetti, ai sensi del comma 4, articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, ad un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii..
Con deliberazione della Giunta regionale n. 180 del 7 febbraio 2012, la società consortile "Veneta Agroenergie - società agricola consortile a r.l." (CUAA 04330270267), con sede legale e operativa in via Caoduri, 32 - Comune di Volpago del Montello (TV), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio, nei Comuni di Volpago del Montello e Giavera del Montello (TV), di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofementazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica (effluente zootecnico bovino - 12.216 t/anno, effettivamente utilizzate, a fronte di 16.192 t/anno acconsentite con gli accordi di conferimento dei sottoprodotti) e prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate - 13.857 t/anno), compresi quelli residuali non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.
Successivamente, con decreto del Direttore della Sezione Agroambiente n. 68 del 10 settembre 2014, si è preso atto che era venuto meno l'apporto di biomassa fecale da parte di un fornitore ed è stata autorizzata la sostituzione del medesimo, con altri fornitori di reflui zootecnici, nel rispetto delle quantità massime autorizzate. Con il citato decreto n. 68/2014 si autorizzava, inoltre, la nuova ricetta di variante all'alimentazione del digestore la quale, rispetto all'originaria autorizzazione, incrementava l'uso di sottoprodotti di origine biologica (effluente zootecnico bovino - 14.135 t/anno) e diminuiva le quantità di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate - 13.475 t/anno).
In data 17 settembre 2015 la medesima società consortile "Veneta Agroenergie - società agricola consortile a r.l." ha presentato richiesta di ulteriore variante al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 180/2012 e s. m. e i., riguardante la traslazione della torcia di emergenza e della vasca antincendio, del modulo di cogenerazione e del pozzetto di condensa, lo spostamento del separatore liquido/solido del digestato e la modifica del sistema di carico delle biomasse solide.
La variante prevede, altresì, la conferma del piano di alimentazione dell'impianto di produzione di biogas nelle quantità autorizzate con decreto del Direttore della Sezione Agroambiente n. 68 del 10 settembre 2014.
A seguito dell'informativa trasmessa dalla Società consortile, con nota protocollo n. 371692 del 17 settembre 2015, nonché degli esiti della Conferenza di servizi del 9 marzo 2016 si è preso atto che gli interventi in progetto di variante erano stati già realizzati in parziale difformità con il citato titolo abilitativo.
Ravvisando l'ipotesi di infrazione al comma 3, dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 28/2011 (Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio) la Sezione Agroambiente ha attivato nei confronti della Società consortile proponente la contestazione della violazione alla prescrizione n. 10., contenuta nell'allegato alla più volte citata D.G.R. n. 180/2012;
Il responsabile del procedimento in capo alla Sezione Agroambiente, ai sensi delle disposizioni attuative dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 18 gennaio 2016, ha indetto la Conferenza di servizi finalizzata al rilascio della modifica e integrazione dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del citato impianto.
Durante l'incontro della Conferenza di servizi, tenutosi in data 9 marzo 2016, anche sulla base dei pareri delle Amministrazioni ed Enti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo, è stato approvato il progetto di variante dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento bovino) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), compresi quelli residuali non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto di nuove prescrizioni, elencate nell'Allegato A al presente provvedimento.
Successivamente, attestato che nei tempi stabiliti dalla Conferenza di servizi non sono stati trasmessi all'Amministrazione procedente elementi ostativi al progetto di variante al completamento della costruzione e all'esercizio delle opere in argomento, il responsabile del procedimento ha avviato a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla società consortile "Veneta Agroenergie - società agricola consortile a r.l." una modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo; VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt; VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio; VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;
VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).", che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superficie dai medesimi occupate;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 e s. m- e i. (D.G.R. n. 725/2014) riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 180/2012 e successiva modifica e integrazione (decreto del Direttore della Sezione Agroambiente n. 68 del 10 settembre 2014);
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 2140, "Organizzazione amministrativa della giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013";
PRESO ATTO del verbale della Conferenza di servizi del 9 marzo 2016;
CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";
DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;
DATO ATTO che con nota protocollo n. 93274 dell'8 marzo 2016, la Società consortile istante ha trasmesso la documentazione amministrativa richiesta;
CONFERMATO che:
PRESO ATTO che:
DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell'impianto da parte dei soggetti interessati;
delibera
(seguono allegati)
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