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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 68 del 15 luglio 2016


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 997 del 29 giugno 2016

Azienda agricola "Mirandola Emilietto". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Bovolone (VR). D. Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia la modifica e integrazione all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di di biomasse agricole vegetali e effluenti zootecnici all'azienda agricola "Mirandola Emilietto", ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.G.R. n. 1362 del 17 luglio 2012: <>.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza di rilascio variante n. 427449/2015 (protocollo regionale n. 427449 del 22 ottobre 2015);
Richiesta di integrazioni documentali (protocollo regionale n. 484611 del 26 novembre 2015);
Notifica alle Amministrazioni e Enti pubblici interessati (protocollo regionale n. 487823 del 30 novembre 2015);
Parere favorevole di AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Verona (protocollo regionale n. 504554 del 11 dicembre 2015);
Parere favorevole della Soprintendenza Archeologia del Veneto - Nucleo Operativo di Verona (protocollo regionale n. 525860 del 24 dicembre 2015);
Parere favorevole della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza (protocollo regionale n. 41858 del 3 febbraio 2016);
Comunicazione di conclusione del procedimento (protocollo regionale n. 13216 del 14 gennaio 2016).

L'Assessore Roberto Marcato, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Sezione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009, è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Sezione Agroambiente. Successivamente, in data 27 maggio 2014, con deliberazione della Giunta regionale n. 725, sono state approvate delle disposizioni semplificative alla gestione del procedimento unico in capo alle istanze di variante presentate da imprenditori agricoli.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.

Anche gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili sono soggetti, ai sensi del comma 4, articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, ad un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii..

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1362 del 17 luglio 2012, l'azienda agricola "Mirandola Emilietto" (CUAA MRNMTT52L20B107K), con sede legale in via San Giovanni, 150 - Comune di Bovolone (VR) e sede impianto in via Bassa San Giovanni s.n. - Comune di Bovolone (VR), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio, in Comune di Bovolone (VR), di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica (effluente zootecnico bovino) di provenienza extra-aziendale (475 tonnellate all'anno) e di prodotti di origine biologica (colture agricole dedicate per un totale di 14.428 t/a), compresi quelli residuali non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

In data 22 ottobre 2015 (protocollo regionale n. 427449) la medesima Azienda agricola ha presentato istanza di variante al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 1362/2012, riguardante:

  • uno spostamento dell'ingresso principale all'impianto, in connessione con la nuova area di disinfezione degli automezzi, di cui al successivo punto;
  • una ridefinizione degli spazi interni ad uno dei tre sili adibiti originariamente a stoccaggio delle biomasse vegetali dedicate;
  • realizzazione di un'area adibita a disinfezione degli automezzi che trasportano pollina, comprese opere di gestione delle acque di lavaggio;
  • realizzazione di un impianto di disinfezione degli automezzi;
  • una variazione quali-quantitativa conferimento biomassa fecale (incremento quantità effluente zootecnico bovino e introduzione di effluente avicolo - pollina/tacchina).

Il responsabile del procedimento in capo alla Sezione Agroambiente, ai sensi delle disposizioni attuative dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria alla medesima data di inoltro dell'istanza di variante, ha avviato l'iter amministrativo previsto per le varianti di modesta entità, ai sensi della D.G.R. n. 725 del 27 maggio 2014.

A seguito della comunicazione inviata dalla Sezione Agroambiente in data 30 novembre 2015 alle Amministrazioni e Enti pubblici interessati da specifico endoprocedimento, scaduti i termini (dieci giorni) per l'inoltro all'Amministrazione procedente di memorie e osservazioni ostative all'approvazione della variante di progetto presentata dall'azienda agricola "Mirandola Emilietto", il responsabile del procedimento regionale ha preso atto dell'assenza di elementi ostativi all'approvazione del progetto di variante avviando a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla medesima Azienda agricola una modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:

  • l'Azienda agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta (protocollo regionale n. 500199 del 9 dicembre 2015, n. 502757 del 10 dicembre 2012, n. 503527 del 10 dicembre 2015, n. 6659 del 11 gennaio 2016 e n. 54271 del 11 febbraio 2016);
  • la Soprintendenza Archeologia del Veneto - Nucleo Operativo di Verona ha trasmesso il proprio parere favorevole (protocollo regionale n. 525860 del 24 dicembre 2015);
  • la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha trasmesso il proprio parere favorevole (protocollo regionale n. 41858 del 3 febbraio 2016);
  • AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Verona, con nota acquisita a protocollo regionale n. 504554 del 11 dicembre 2015 ha approvato il progetto di variante, ai sensi degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).", che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superficie dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 725/2014 riguardante la semplificazione di alcune procedure amministrative per il rilascio delle varianti progettuali;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1362/2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 2140, "Organizzazione amministrativa della giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013";

CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";

DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;

DATO ATTO che con note protocollo n. n. 500199 del 9 dicembre 2015, n. 502757 del 10 dicembre 2012, n. 503527 del 10 dicembre 2015, l'Azienda agricola istante ha trasmesso la documentazione amministrativa e di progetto richiesta;

CONFERMATO che:

  • con atto di compravendita registrato all'Ufficio del Registro di Legnago (VR) il 2 maggio 1997 al n. 536, e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Verona in data 21 aprile 1997, al Registro generale n. 12000 e Registro particolare n. 8961, come da atto notarile del 14 aprile 1997 a firma del dott. Sergio Macchi, notaio in Legnago (VR) (Rep. n. 59826 e Racc. n. 8988), risulta che l'azienda agricola "Mirandola Emilietto" ha la disponibilità, delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia nonché delle opere e delle infrastrutture connesse al medesimo(Comune di Bovolone - VR, catasto terreni, foglio 45, particella n. 79);
  • a seguito di istanza di frazionamento del 2 maggio 2007, n. 213887.1/2007 in atti del 2 maggio 2007 (protocollo n. VR0213887), presentata il 20 aprile 2007, dalla particella catastale originaria n. 79 del foglio 45, catastato terreni - Comune di Bovolone (VR) sono state ricavate le particelle catastali derivate n. 239 e 240 del medesimo foglio 45, catastato terreni - Comune di Bovolone (VR);
  • con atto di compravendita registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Legnago (VR) l'8 gennaio 2002 al n. 23, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Verona in data 3 gennaio 2002, al Registro generale n. 134 e Registro particolare n. 114, come da atto notarile del 20 dicembre 2001 a firma del dott. Sergio Macchi, notaio in Legnago (Rep. n. 98764 e Racc. n. 13867), risulta, altresì, che l'azienda agricola "Mirandola Emilietto" ha la disponibilità delle superfici utili all'esercizio dell'impianto di produzione di energia (Comune di Bovolone -VR, catasto terreni, foglio 45, particella n. 86);

DATO ATTO che con "Atto per impianto biogas costruito in diritto di superficie", registrato all'Ufficio delle Entrate di Verona 2 il 10 marzo 2014 al n. 815/1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio di Verona il 10 marzo 2014 (Reg. gen. n. 7058/7059/7060 e Reg. part. n. 4987/4988/4989), come da atto notarile del dott. Nicola Marino, notaio in Bovolone -VR (Rep. n. 8342 e Racc. n. 5651), in data 26 febbraio 2014 il titolare dell'omonima azienda agricola "Mirandola Emilietto" ha ceduto, sino al 24 febbraio 2039, la proprietà superficiaria (Comune di Bovolone -VR, catasto terreni, foglio 45, particelle n. 86 e 266) dell'impianto a biogas assentito con D.G.R. n. 1362/2012 alla società "Mediocredito Italiano S.p.A." con sede legale in via Carnaia n. 8/10 - Comune di Milano, sino al 24 febbraio 2039;

PRESO ATTO, peraltro, che con il medesimo "Atto per impianto biogas costruito in diritto di superfici" è previsto che la società "Mediocredito Italiano S.p.A." cederà all'azienda agricola "Mirandola Emilietto", tramite contratto di locazione finanziaria, l'impianto di produzione di energia alimentato a biogas assentito con D.G.R. n. 1362/2012;

DATO ATTO che in data 26 febbraio 2014 le parti interessate hanno stipulato regolare contratto di locazione finanziaria (n. 00975536/001) della durata di anni quattordici, ossia fino al 26 febbraio 2028 (contratto registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Verona 2 il 11 febbraio 2016, al n. 712);

PRESO ATTO, altresì, che con integrazione alla precedente perizia di stima giurata in data 21 marzo 2012, il dott. Alberto Benincà ha asseverato e giurato presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Verona in data 3 dicembre 2015, che l'ammontare dei costi di dismissione delle nuove opere di progetto comportano un aumento dei costi complessivi per il ripristino ex-ante delle aree interessate pari a € 8.204,86, portando il valore complessivo della stima a € 203.122,01;

DATO ATTO che non sono pervenute osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione e esercizio dell'impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di autorizzare, in sostituzione del dispositivo n. 2. della deliberazione della Giunta Regionale n. 1362 del 17 luglio 2012, il completamento della costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di biogas, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:
    • sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino), pari a 1.200 tonnellate tal quali all'anno, 8 % in peso;
    • sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico avicolo - pollina e tacchina) di provenienza extra-aziendale, pari a 719 t/a, 5 % in peso;
    • prodotti di origine biologica (colture agricole dedicate), pari a 13.000 t/a, 87 % in peso, compresi quelli residuali della coltura non costituenti rifiuto, ottenute dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistata sul mercato alle condizioni previste all'articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);
  3. di confermare in capo all'azienda agricola "Mirandola Emilietto" (CUAA MRNMTT52L20B107K), con sede legale in via San Giovanni, 150 - Comune di Bovolone (VR) e sede operativa (sede impianto) in via Bassa San Giovanni s.n. - Comune di Bovolone (VR), la costruzione e l'esercizio delle opere, impianti ed attrezzature elencati nel precedente punto 2. nonché nei dispositivi nn. 3., 5., 6. e 7. della D.G.R. n. 1362 del 17 luglio 2012, su terreni censiti in Comune di Bovolone (VR), catasto terreni, sezione unica, foglio 45, mappali n. 86, 239 e 240, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 82386 del 20 febbraio 2012, n. 144103 del 27 marzo 2012, n. 209669 del 7 maggio 2012, n. 267144 del 7 giugno 2012, n. 427449 del 22 ottobre 2015, n. 502757, n. 503527 del 10 dicembre 2015, n. 6659 del 11 gennaio 2016;
  4. di approvare l'Allegato A al presente provvedimento - in sostituzione dell'allegato "A" approvato il dispositivo n. 8. della deliberazione della Giunta Regionale n. 1362 del 17 luglio 2012 - che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell'ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere di cui al precedente punto 2., nonché dei dispositivi nn. 3., 5., 6. e 7. della citata D.G.R. n. 1362/2012;
  5. che le autorizzazioni di cui al precedente punto 2., nonché ai dispositivi nn. 3., 5., 6. e 7. della D.G.R. n. 1362 del 17 luglio 2012, inerenti le opere catastalmente individuate nel Comune di Bovolone (VR), catasto terreni, sezione unica, foglio 45, mappali n. 86 e 266, perdono efficacia e quindi decadono il 26 febbraio 2028, termine ultimo di validità del contratto di locazione finanziaria (n. 00975536/001) del 26 febbraio 2014), allegato alla documentazione di progetto;
  6. di comunicare all'azienda agricola "Mirandola Emilietto" nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della modifica e integrazione dell'autorizzazione unica - D.G.R. n. 1362/2012;
  7. di approvare l'importo complessivo di € 203.122,01 (euro duecentotremiladuecentoundici/01) quale ammontare necessario per l'esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti al precedente punto 2., nonché nei dispositivi nn. 3., 5., 6. e 7. della D.G.R. n. 1362 del 17 luglio 2012;
  8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  9. di incaricare la Sezione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;
  10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

997_AllegatoA_326493.pdf

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