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Materia: Energia e industria
Deliberazione della Giunta Regionale n. 995 del 29 giugno 2016
"Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio s.s.". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Villafranca Padovana (PD). D. Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003.
Con il presente atto si rilascia la modifica e integrazione all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate) alla "Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio s.s.", ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.G.R. n. 426 del 31 marzo 2015 <<"Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio s.s.". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Villafranca Padovana (PD). D. Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003">>. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di rilascio variante n. 176450/2015 (protocollo regionale n. 176450 del 27 aprile 2015); Atto di indizione della Conferenza di servizi (protocollo regionale n. 376788 del 16 settembre 2015); Parere favorevole rilasciato dal MIBACT (protocollo regionale n. 434130 del 27 ottobre 2015); Parere favorevole rilasciato da ARPA Veneto (protocollo regionale n. 430426 del 26 ottobre 2015); Parere favorevole rilasciato dal Consorzio di bonifica Brenta (protocollo regionale n. 428627 del 23 ottobre 2015); Parere contrario rilasciato dal Comune di Villafranca Padovana (protocollo regionale n. 352089 del 2 settembre 2015); Verbali della conferenza di servizi del 7 e 27 ottobre 2015 e del 13 gennaio 2016.
L'Assessore Roberto Marcato, riferisce quanto segue.
L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.
La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).
In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Sezione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.
Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Sezione Agroambiente.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.
Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 21 del 11 gennaio 2011 e ss. mm. e ii. (decreto del dirigente della Sezione regionale Agroambiente n. 21 del 3 marzo 2015 e D.G.R. n. 426 del 31 marzo 2015), la "Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio s.s." (C.U.A.A. 00241470285), con sede legale e operativa in via Bassa, n. 24 - 35010 Comune di Villafranca Padovana (PD), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio in Comune di Villafranca Padovana (PD) di un impianto di produzione di energia, alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica e sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente bovino per una quantità pari a 42.340 tonnellate/anno) e di prodotti di origine biologica (colture agricole dedicate, pari a 10.526 t/anno), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.
In data 27 aprile 2015 la medesima Società agricola ha presentato istanza di ulteriore variante al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 21/2011 e ss. m. e ii., riguardante principalmente:
Il responsabile del procedimento in capo alla Sezione Agroambiente, ai sensi delle disposizioni attuative dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 29 luglio 2015 ha indetto la Conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del citato impianto.
Nel corso del procedimento amministrativo l'Amministrazione comunale di Villafranca Padovana (PD) ha chiesto l'erogazione, ai sensi dell'allegato n. 2 del D. MiSE del 10 settembre 2010, di misure compensative onde superare i disagi, legati al traffico veicolare, connessi con l'esercizio dell'impianto di produzione di energia approvato nel corso del 2011. Tale richiesta, accompagnata dai tempi necessari per trovare un accordo con la "Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio s.s." ha spostato la conclusione del procedimento oltre i termini previsti dalla legge.
Durante l'ultimo incontro della Conferenza di servizi, tenutosi in data 13 gennaio 2016, le Amministrazioni e Enti pubblici interessati hanno approvato, a maggioranza, il progetto di variante dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino e effluente avicolo - pollina) di provenienza aziendale e extra-aziendale, di sottoprodotti della lavorazione degli ortaggi e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), compresi quelli residuali non costituente rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto di nuove prescrizioni, elencate nell'Allegato A al presente provvedimento.
Nell'occasione del terzo e ultimo incontro della Conferenza di servizi, l'Amministrazione comunale di Villafranca Padovana (PD) ha confermato il proprio parere contrario alla variante di progetto, limitatamente al conferimento dell'effluente zootecnico avicolo (pollina), con le seguenti motivazioni, così come estratte dal verbale della seduta del 27 ottobre 2015:
Ritenendo che le motivazioni addotte dall'Amministrazione comunale di Villafranca Padovana per negare la variante di progetto fossero deboli sotto il profilo tecnico, poco documentate e prive di una soluzione atta a superare il dissenso, i rappresentanti invitati in Conferenza di servizi non hanno accolto la richiesta di respingere l'istanza presentata in data 27 aprile 2015 dalla "Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio s.s.". In particolare, il presidente della Conferenza di servizi ha fatto presente che ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii., il dissenso deve <<essere congruamente motivato [...] e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso>>.
In ultima ipotesi, la Conferenza di servizi ha suggerito all'Amministrazione patavina di dotarsi, per il futuro, di misure compensative, ai sensi del D. MiSE 10 settembre 2010, per limitare le eventuali esternalità negative connesse con l'esercizio dell'impianto di produzione di energia in argomento.
Successivamente, il responsabile del procedimento ha avviato a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla "Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio s.s." una nuova modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;
VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;
VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;
VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).", che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superficie dai medesimi occupate;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 21/2011 e ss. mm. e ii. (decreto del dirigente della Sezione regionale Agroambiente n. 21/2015 e D.G.R. n. 426/2015);
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 2140, "Organizzazione amministrativa della giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013";
PRESO ATTO dei verbali della Conferenza di servizi del 7 e 27 ottobre 2015 e 13 gennaio 2016;
CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";
DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;
DATO ATTO che con note protocollo regionale n. 447840 del 4 novembre 2015, la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione amministrativa e di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;
CONFERMATO che:
PRESO ATTO che:
DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione e esercizio dell'impianto da parte dei soggetti interessati;
delibera
(seguono allegati)
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