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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 68 del 15 luglio 2016


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 995 del 29 giugno 2016

"Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio s.s.". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Villafranca Padovana (PD). D. Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia la modifica e integrazione all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate) alla "Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio s.s.", ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.G.R. n. 426 del 31 marzo 2015 <<"Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio s.s.". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Villafranca Padovana (PD). D. Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003">>.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza di rilascio variante n. 176450/2015 (protocollo regionale n. 176450 del 27 aprile 2015);
Atto di indizione della Conferenza di servizi (protocollo regionale n. 376788 del 16 settembre 2015);
Parere favorevole rilasciato dal MIBACT (protocollo regionale n. 434130 del 27 ottobre 2015);
Parere favorevole rilasciato da ARPA Veneto (protocollo regionale n. 430426 del 26 ottobre 2015);
Parere favorevole rilasciato dal Consorzio di bonifica Brenta (protocollo regionale n. 428627 del 23 ottobre 2015);
Parere contrario rilasciato dal Comune di Villafranca Padovana (protocollo regionale n. 352089 del 2 settembre 2015);
Verbali della conferenza di servizi del 7 e 27 ottobre 2015 e del 13 gennaio 2016.

L'Assessore Roberto Marcato, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Sezione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Sezione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 21 del 11 gennaio 2011 e ss. mm. e ii. (decreto del dirigente della Sezione regionale Agroambiente n. 21 del 3 marzo 2015 e D.G.R. n. 426 del 31 marzo 2015), la "Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio s.s." (C.U.A.A. 00241470285), con sede legale e operativa in via Bassa, n. 24 - 35010 Comune di Villafranca Padovana (PD), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio in Comune di Villafranca Padovana (PD) di un impianto di produzione di energia, alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica e sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente bovino per una quantità pari a 42.340 tonnellate/anno) e di prodotti di origine biologica (colture agricole dedicate, pari a 10.526 t/anno), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

In data 27 aprile 2015 la medesima Società agricola ha presentato istanza di ulteriore variante al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 21/2011 e ss. m. e ii., riguardante principalmente:

  • realizzazione di un nuovo silos a trincea coperto per lo stoccaggio della pollina da conferire all'impianto;
  • realizzazione di un'area adibita a lavaggio e disinfezione dei mezzi di conferimento dell'effluente avicolo - pollina;
  • conferimento di ulteriori biomasse fermentescibili, così classificate:
    • sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento avicolo - pollina);
    • sottoprodotto della lavorazione degli ortaggi (radicchio, verze, cappuccio, zucca, porri, carciofi, cipolle, finocchi).

Il responsabile del procedimento in capo alla Sezione Agroambiente, ai sensi delle disposizioni attuative dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 29 luglio 2015 ha indetto la Conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del citato impianto.

Nel corso del procedimento amministrativo l'Amministrazione comunale di Villafranca Padovana (PD) ha chiesto l'erogazione, ai sensi dell'allegato n. 2 del D. MiSE del 10 settembre 2010, di misure compensative onde superare i disagi, legati al traffico veicolare, connessi con l'esercizio dell'impianto di produzione di energia approvato nel corso del 2011. Tale richiesta, accompagnata dai tempi necessari per trovare un accordo con la "Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio s.s." ha spostato la conclusione del procedimento oltre i termini previsti dalla legge.

Durante l'ultimo incontro della Conferenza di servizi, tenutosi in data 13 gennaio 2016, le Amministrazioni e Enti pubblici interessati hanno approvato, a maggioranza, il progetto di variante dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino e effluente avicolo - pollina) di provenienza aziendale e extra-aziendale, di sottoprodotti della lavorazione degli ortaggi e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), compresi quelli residuali non costituente rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto di nuove prescrizioni, elencate nell'Allegato A al presente provvedimento.

Nell'occasione del terzo e ultimo incontro della Conferenza di servizi, l'Amministrazione comunale di Villafranca Padovana (PD) ha confermato il proprio parere contrario alla variante di progetto, limitatamente al conferimento dell'effluente zootecnico avicolo (pollina), con le seguenti motivazioni, così come estratte dal verbale della seduta del 27 ottobre 2015:

  • il conferimento di pollina in sostituzione delle biomasse vegetali incrementerà il traffico sulle strade comunali;
  • l'aumento del traffico contribuirà a rovinare il fondo delle strade, già precario da 2/3 anni di esercizio dell'impianto in argomento;
  • l'ostracismo della popolazione all'ipotesi che lungo le strade comunali e sull'area dell'impianto possa arrivare la pollina.

Ritenendo che le motivazioni addotte dall'Amministrazione comunale di Villafranca Padovana per negare la variante di progetto fossero deboli sotto il profilo tecnico, poco documentate e prive di una soluzione atta a superare il dissenso, i rappresentanti invitati in Conferenza di servizi non hanno accolto la richiesta di respingere l'istanza presentata in data 27 aprile 2015 dalla "Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio s.s.". In particolare, il presidente della Conferenza di servizi ha fatto presente che ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii., il dissenso deve <<essere congruamente motivato [...] e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso>>.

In ultima ipotesi, la Conferenza di servizi ha suggerito all'Amministrazione patavina di dotarsi, per il futuro, di misure compensative, ai sensi del D. MiSE 10 settembre 2010, per limitare le eventuali esternalità negative connesse con l'esercizio dell'impianto di produzione di energia in argomento.

Successivamente, il responsabile del procedimento ha avviato a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla "Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio s.s." una nuova modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:

  • la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi (protocollo n. 447840 del 4 novembre 2015);
  • il Comune di Villafranca Padovana (PD), con nota protocollo n. 352089 del 2 settembre 2015, ha comunicato la propria contrarietà alla variante in argomento;
  • il MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Venezia, Belluno e Treviso (protocollo regionale n. 434130 del 27 ottobre 2015) ha approvato il progetto di variante;
  • l'ARPA Veneto (protocollo regionale n. 430426 del 26 ottobre 2015) ha approvato il progetto di variante;
  • il Consorzio di Bonifica Brenta (protocollo n. 428627 del 23 ottobre 2015) ha confermato il precedente parere favorevole rilasciato;
  • l'AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Padova, ha confermato, in sede di conferenza di servizi, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).", che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superficie dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 21/2011 e ss. mm. e ii. (decreto del dirigente della Sezione regionale Agroambiente n. 21/2015 e D.G.R. n. 426/2015);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 2140, "Organizzazione amministrativa della giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013";

PRESO ATTO dei verbali della Conferenza di servizi del 7 e 27 ottobre 2015 e 13 gennaio 2016;

CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";

DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;

DATO ATTO che con note protocollo regionale n. 447840 del 4 novembre 2015, la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione amministrativa e di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;

CONFERMATO che:

  • con atto di "modifica patti sociali e cessione quote", registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Padova 2 il 9 giugno 2011 al n. 10023, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova in data 10 giugno 2011 al Registro generale n. 22497 e Registro particolare n. 14080, come da atto notarile del 23 maggio 2011 a firma del dott. Roberto Paone, notaio in Camposampiero (PD) (Repertorio n. 85640 e Raccolta n. 34047), la "Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio s.s." ha acquisito la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia (Comune di Villafranca -PD-, catasto terreni, sezione unica, foglio 17, mappale n. 285, Comune di Villafranca -PD-, catasto terreni, sezione unica, foglio 17, mappali n. 519 (ex n. 80), 520 (ex n. 80), 522 (ex n. 138), 523 (ex n. 141), 524 (ex n. 141), 526 (ex n. 284), 527 (ex n. 463) e 528 (ex n. 467));
  • con istanza di frazionamento registrata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Padova al n. 81569.0/2012 del 23 marzo 2012, protocollo n. PD0081569, il mappale sito in Comune di Villafranca Padovana (PD), catasto terreni, foglio 17, il mappale n. 526, è stato soppresso e ha dato origine al mappale sito nello stesso Comune, catasto terreni, foglio 17, ora denominato "mappale n. 533";
  • con atto definitivo di costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto in cavo interrato, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Padova 2, il 2 febbraio 2012 al n. 1642, serie 1T e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova in data 3 febbraio 2012 al Registro generale n. 4156 e Registro particolare n. 3065, come da atto notarile del 27 gennaio 2012 a firma del dott. Riccardo Paone, notaio in Camposampiero (PD) (Repertorio n. 85500 e Raccolta n. 35696), la società "Enel Distribuzione S.p.a." ha disponibilità delle superfici interessate dalla gestione ed esercizio della linea elettrica (Comune di Villafranca Padova, catasto terreni, sezione unica, foglio 15, mappale n. 495);
  • con atto di costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto per cabina elettrica e linee elettriche afferenti, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Padova 2, il 2 febbraio 2012 al n. 1674, serie 1T e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova in data 3 febbraio 2012 al Registro generale n. 4157 e 4158 e Registro particolare n. 3066 e 3067, come da atto notarile del 27 gennaio 2012 a firma del dott. Riccardo Paone, notaio in Camposampiero (PD) (Repertorio n. 85501 e Raccolta n. 35697), la società "Enel Distribuzione S.p.a." ha disponibilità delle superfici interessate dalla gestione ed esercizio della cabina elettrica e delle linee elettriche afferenti (Comune di Villafranca Padova, catasto terreni, sezione unica, foglio 17, mappale n. 531 sub 2 e n. 531 sub 3, nonché mappale n. 530);
  • con il contratto di affitto registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Padova 1 il 29 luglio 2010 al n. 13808, e trascritto all'Ufficio provinciale di Padova in data 2 agosto 2010 al Registro generale n. 30788 e Registro particolare n. 17826, come da atto notarile del 26 luglio 2010 a firma del dott. Franco Cardarelli, notaio in Padova (Rep. n. 32083 e Racc. n. 11751), risulta che la "Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio S.S." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, comprese opere e infrastrutture connesse al medesimo, sino al 31 dicembre 2039 (Comune di Villafranca Padovana -PD- sezione unica, foglio 15°, mappale n. 495)
  • è autorizzato il parallelismo e l'attraversamento dell'impianto di rete per la connessione alla rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica su via Bassa e sul mappale n. 436 del foglio 15 insistente sul medesimo Comune;
  • è autorizzato, altresì, l'inserimento del nuovo impianto di rete per la connessione alla rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica su cabina primaria di connessione denominata "Taggì Sop. 2^", parte della linea MT esistente "Villafranca (CP Altichiero)", in Comune di Villafranca Padovana, foglio 15, mappale n. 437;
  • è stato acquisito l'atto di assenso del Comune di Villafranca Padovana alla posa sotterranea di cavidotto lungo la strada comunale di "Via Bassa" e "Via dell'Artigianato" (atto unilaterale d'obbligo registrato all'Agenzia delle Entrate di Padova il 14 ottobre 2010, reg. n. 13365);
  • è stata acquisita la concessione all'attraversamento dello "Scolo Limenella" e relative pertinenze in gestione al Consorzio di bonifica Brenta (prot. n. 8294 del 15 settembre 2010);

PRESO ATTO che:

  • con nota protocollo n. 396308 del 2 ottobre 2015, la medesima "Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio s.s." ha trasmesso, ai sensi della D.G.R. n. 453/2010, integrazione degli importi della perizia di stima agli atti, asseverata dal geom. Cristiano Schiavon, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Padova al n. 3685 e giurata presso il Tribunale di Padova il 1° ottobre 2015, inerente i costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare di euro 4.000,00 (euro quattromila/00);

DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione e esercizio dell'impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di autorizzare il in sostituzione del punto 2. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 426 del 31 marzo 2015, la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di biogas, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:
  • un impianto di produzione di energia alimentato a biogas, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:
    • sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento bovino) di origine aziendale (68 % in peso, pari a 31.696 t/a);
    • sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento avicolo - pollina) di origine extra-aziendale (3 % in peso, pari a 1.300 t/a);
    • prodotti di origine biologica (colture agricole dedicate), pari a 27 % in peso (12.566 t/a), compresi quelli residuali della coltura non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistati sul mercato alle condizioni previste all'articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);
    • sottoprodotti della lavorazione degli ortaggi (2 % in peso, pari a 1.000 t/a);
  1. di confermare il dispositivo n. 3 della deliberazione della Giunta Regionale n. 21 dell'11 gennaio 2011, con il quale la "Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio s.s." è autorizzata alla produzione di energia, tramite l'installazione di un motore endotermico alimentato dal biogas proveniente dall'impianto di cui al precedente punto (motore GE Jenbacher, modello JGS 320 GS-c25) di potenza termica nominale unitaria di 2,459 MW, di cui 0,999 MWelettrici (1,245 MW potenza termica utile), associato a un generatore (marca Stamford, modello PE 734 C2 e));
  2. di autorizzare la "Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio s.s." (CUAA 00241470285), con sede legale e operativa in via Bassa, 24 - Comune di Villafranca Padovana (PD), al completamento della costruzione e dell'esercizio delle opere, impianti e attrezzature elencati ai precedenti punti 2. e 3., nel Comune di Villafranca Padovana (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 17, mappali n. 285, n. 519 (ex 80), 520 (ex 80), 522 (ex 138), 523 (ex 141), 524 (ex 141), 527 (ex 463), 528 (ex 467) e 533 (ex 284), il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 186338/48.24 del 2 aprile 2010, n. 320055/48.24 del 9 giugno 2010, n. 401454/48.24 del 22 luglio 2010, n. 432847/48.24 del 10 agosto 2010, n. 555507/48.24 del 22 ottobre 2010, n. 3954 del 7 gennaio 2014, n. 185851 del 29 aprile 2014, n. 273321 del 25 giugno 2014, n. 422369 dell'8 ottobre 2014, n. 176490 del 27 agosto 2015, n. 396308 del 2 ottobre 2015n. 430989 del 26 ottobre 2015, n. 519126 del 21 dicembre 2015;
  3. di confermare il dispositivo n. 1, lettera b. del decreto del Direttore della Sezione Agroambiente n. 21 del 3 marzo 2015, con la quale la "Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio s.s." è autorizzata alla costruzione e all'esercizio di una impianto di rete elettrica privata, connessa con l'impianto di produzione di energia di cui ai precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna privata dell'energia elettrica sita in adiacenza alla cabina di consegna e di distribuzione in esercizio alla Società gestore della rete elettrica, denominata "Zilio", ubicata in Comune di Villafranca Padovana (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 17, mappali n. 521 (ex 138), 522 (ex 138), 528 (ex 467) e 530 (ex 468), nonché alla realizzazione di un impianto di rete connesso con la rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica nel tratto compreso tra la porzione di competenza della cabina di consegna, denominata "Zilio" e il punto di connessione alla rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica, denominato "Taggì Sop. 2^", su linea MT esistente "Villafranca (cp altichiero)", da ubicarsi nel territorio del Comune di Villafranca padovana, sezione unica, foglio 17°, mappale n. 425 e 468 e foglio 15°, mappale n. 495, compreso parallellismo lungo strade comunali denominate "via Bassa" e "via dell'artigianato" nonché attraversamento scolo "Limenella", il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 335903/48.24 del 17 giugno 2010, n. 401454/48.24 del 22 luglio 2010 e n. 555507/48.24 del 22 ottobre 2010;
  4. di confermare il dispositivo n. 6. della deliberazione della Giunta Regionale n. 21 dell'11 gennaio 2011, con la quale la "Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio s.s." è autorizzata alla costruzione e all'esercizio di un impianto di un impianto di teleriscaldamento, a servizio:
    • della termostatazione fermentatori anaerobici (potenza termica impegnata di 125 kW);
    • del riscaldamento delle strutture agricolo-produttive (80 kW);
    • del riscaldamento dell'abitazione aziendale (60 kW),
      pari a complessivi 2.120 MWh/anno (19,44 % della producibilità termica potenziale di 10.159 MWh/anno), da ubicarsi su terreni censiti al catasto del Comune di Villafranca Padovana (PD), sezione unica, foglio 17, mappali n. 283, 464, 465, 521 (ex 138), 522 (ex 138), 528 (ex 467) e 530 (ex 468), il cui progetto è allegato alla nota protocollo n. 320055/48.24 del 4 giugno 2010;
  1. di confermare il dispositivo n. 7. della deliberazione della Giunta Regionale n. 21 dell'11 gennaio 2011, con la quale "Enel Distribuzione S.p.A." (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2,, è autorizzata all'esercizio di un impianto di rete connesso con la rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica nel tratto compreso tra la porzione di competenza della cabina di consegna, denominata "Zilio" e il punto di connessione alla rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica, denominato "Taggì Sop. 2^", su linea MT esistente "Villafranca (cp altichiero)", da ubicarsi nel territorio del Comune di villafranca padovana, sezione unica, foglio 17°, mappale n. 425, 530 (ex 468) e 531(ex 468) e foglio 15°, mappale n. 495, compreso parallellismo lungo strade comunali denominate "via Bassa" e "via dell'artigianato" nonché attraversamento scolo "Limenella", il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 335903/48.24 del 17 giugno 2010, 555507/48.24 del 22 ottobre 2010;
  2. di approvare l'Allegato A al presente provvedimento - in sostituzione dell'allegato "A" approvato il dispositivo n. 8. della deliberazione della Giunta Regionale n. 426 del 31 marzo 2015- che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell'ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., 6., e 7.;
  3. di confermare la revoca del punto 9. del dispositivo della più volte citata deliberazione della Giunta Regionale n. 21 dell'11 gennaio 2011 con il quale si limitava la durata dell'autorizzazione unica alla data del 31 dicembre 2039, termine ultimo di validità dei contratti di affitto allegati alla documentazione di progetto, poiché con atto di "modifica patti sociali e cessione quote", registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Padova 2 il 9 giugno 2011 al n. 10023, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova in data 10 giugno 2011 al Registro generale n. 22497 e Registro particolare n. 14080, come da atto notarile del 23 maggio 2011 a firma del dott. Roberto Paone, notaio in Camposampiero (PD) (Repertorio n. 85640 e Raccolta n. 34047), la "Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio s.s." ha acquisito in via definitiva la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia;;
  4. di comunicare alla "Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio s.s.", nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente punto 2.;
  5. di revocare, sulla base delle risultanze della Conferenza di servizi del 27 ottobre 2015, le deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 31 marzo 2015, con la quale alla conclusione del relativo procedimento amministrativo, la Giunta regionale aveva autorizzato la "Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio s.s." una modifica e integrazione al progetto approvato con D.G.R. n. 21/2011;
  6. di approvare l'importo complessivo di € 250.507,74 (euro duecentocinquantamilacinquecentosette/74) quale ammontare necessario per i lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 5. e 6.;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di incaricare la Sezione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;
  9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

995_AllegatoA_326492.pdf

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