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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 68 del 15 luglio 2016


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 994 del 29 giugno 2016

"La Torre - società cooperativa agricola zootecnica". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Isola della Scala (VR). D. Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia la modifica e l'integrazione all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomasse agricole vegetali ed effluenti zootecnici alla società cooperativa "La Torre - società cooperativa agricola zootecnica", ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.G.R. n. 343 del 6 marzo 2012 <<"La Torre Società Cooperativa Agricola Zootecnica a r.l.". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Isola della Scala (VR). - Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la trasmissione dell'energia elettrica.">>.
Il nuovo progetto di variante prevede, altresì, nel contempo la revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 1372 del 30 luglio 2013.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza di rilascio variante n. 300685/2015 (protocollo regionale n. 300685 del 21 luglio 2015);
Notifica di variante inviata alle P.A. interessate (protocollo regionale n. 42071 del 3 febbraio 2016);
Parere favorevole rilasciato da AVEPA - Sportello unico agricolo di Verona (protocollo regionale n. 55042 del 12 febbraio 2016);
Comunicazione di conclusione del procedimento (protocollo regionale n. 74692 del 25 febbraio 2016).

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Sezione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Sezione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.

Anche gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili sono soggetti, ai sensi del comma 4, articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, ad un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii..

Con deliberazione della Giunta regionale n. 343 del 6 marzo 2012, la società cooperativa "La Torre - società cooperativa agricola zootecnica" (CUAA 00220230239), con sede legale e operativa in via Crosoncino, 4 - Comune di Isola della Scala (VR), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio, in Comune di Isola della Scala (VR), di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofementazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica (effluente zootecnico bovino - 52.580 t/anno) e prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate - 5.730,50 t/anno), compresi quelli residuali non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Successivamente, con deliberazione della Giunta regionale n. 1372 del 30 luglio 2013, sono state autorizzate alcune modifiche plani-volumetriche di manufatti precedentemente autorizzati e la traslazione del sedime di talune attrezzature e macchinari.

In data 21 luglio 2015 la medesima società cooperativa "La Torre - società cooperativa agricola zootecnica" ha presentato richiesta di ulteriore variante al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 343/2012 e s. m. e i., riguardante:

  • la realizzazione di un'area destinata alla disinfezione dei mezzi adibiti al trasporto della pollina all'impianto di biogas, comprese opere di gestione delle acque di lavaggio;
  • la realizzazione di una specifica attrezzatura per la disinfezione degli automezzi;
  • la realizzazione di un'area destinata allo stoccaggio della pollina all'interno di una trincea esistente;
  • la modifica al piano di alimentazione dell'impianto di produzione di biogas (incremento della quantità di prodotti di origine biologica, l'introduzione di effluente avicolo - pollina da ovaiole, le rimodulazione degli effluenti di allevamento bovino: incremento della quantità di letame e riduzione della quantità di liquame).

In merito a quest'ultimo punto, va rilevato che l'inserimento di un nuovo mappale relativo all'area di disinfezione e la modifica al piano di alimentazione con nuove matrici in entrata all'impianto rendono, di fatto, superati i contenuti dei dispositivi della D.G.R. n. 1372 del 30 luglio 2013.

Il responsabile del procedimento in capo alla Sezione Agroambiente, ai sensi delle disposizioni attuative dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istanza di variante in data 18 dicembre 2015, ha avviato l'iter amministrativo previsto per le varianti di modesta entità, ai sensi della D.G.R. 725 del 27 maggio 2014.

A seguito della comunicazione inviata dalla Sezione Agroambiente in data 3 febbraio 2016, protocollo n. 42071, alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati da specifico endoprocedimento, scaduti i termini (dieci giorni) per l'inoltro all'Amministrazione procedente di memorie e osservazioni inerenti l'approvazione della nuova variante di progetto presentata dalla società cooperativa "La Torre - società cooperativa agricola zootecnica", il responsabile del procedimento regionale ha preso atto dell'assenza di elementi ostativi all'approvazione del progetto di variante avviando a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla medesima Società cooperativa una ulterioremodifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:

  • la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede istruttoria (protocollo regionale n. 62681 del 17 febbraio 2016 e n. 69664 del 23 febbraio 2016);
  • AVEPA - Sportello unico agricolo di Verona, con nota acquisita a protocollo regionale n. 55042 del 12 febbraio 2016 ha approvato il progetto, ai sensi degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).", che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superficie dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 e s. m- e i. (D.G.R. n. 725/2014) riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 343/2012 e successiva modifica e integrazione (D.G.R. n. 1372/2014);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 2140, "Organizzazione amministrativa della giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013";

CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";

DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;

DATO ATTO che con nota protocollo n. 62681 del 17 febbraio 2016 e n. 69661 del 23 febbraio 2016, la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione amministrativa e di progetto richiesta;

CONFERMATO che:

  • con il contratto di locazione di immobili a uso agricolo e abitazioni registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Verona il 29 dicembre 2011 al n. 4736, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Verona in data 30 dicembre 2011, al Registro generale n. 49995 e Registro particolare n. 31965, come da atto notarile del 23 dicembre 2011 a firma del dott. Lucio Lombardi, notaio in Isola della Scala (Rep. n. 83787 e Racc. n. 21804), risulta che la società cooperativa "La Torre - società cooperativa agricola zootecnica" ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia in Comune di Isola della Scala (VR), catasto terreni, foglio 43, mappali n. 41,42,43,117) nonché rete di teleriscaldamento (Comune di Isola della Scala (VR), catasto terreni, foglio 43°, particella n. 43 ) sino al 22 dicembre 2031;
  • in data 21 marzo 2013 il citato mappale n. 43 è stato oggetto di frazionamento catastale, con attestato di approvazione dell'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Verona (protocollo n. 2013/89749) e pertanto la superficie interessata dall'esercizio dell'impianto di produzione di energia, sino al 22 dicembre 2031, è censita al catasto del Comune di Isola della Scala (VR), catasto fabbricati, foglio n. 43, mappal1 n. 138 sub 1, 138 sub 2 e 42 sub 1;

PRESO ATTO che:

  • con il "contratto di locazione di immobili a uso agricolo e abitazioni" registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Verona 2, il 29 dicembre 2011 al n. 4736, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Verona in data 30 dicembre 2011, al Registro generale n. 49995 e Registro particolare n. 31965, come da atto notarile del 23 dicembre 2011 a firma del dott. Lucio Lombardi, notaio in Isola della Scala (Rep. n. 83787 e Racc. n. 21804), risulta che la società cooperativa "La Torre - società cooperativa agricola zootecnica" ha la disponibilità delle superficie interessata dalla realizzazione dell'area destinata alla disinfezione dei mezzi adibiti al trasporto della pollina all'impianto di biogas in Comune di Isola della Scala (VR), catasto terreni, foglio 43, mappale n. 41 sub 1; sino al 22 dicembre 2031;
  • con atto di "variazione", del 27 settembre 2013, protocollo n. VR0331565, il mappale originario n. 41 sub 1, foglio 43, catasto terreni, Comune di Isola della Scala (VR), risulta essere stato soppresso, generando il nuovo mappale n. 140 sub 1, catasto fabbricati;
  • AVEPA - Sportello unico agricolo di Verona, con nota acquisita a protocollo regionale n. 55042 del 12 febbraio 2016, ha espresso il proprio parere favorevole agli interventi di variante in argomento e ha formalmente confermato il Piano aziendale approvato dalla medesima Agenzia (protocollo n. 109896 del 27 dicembre 2011), ai sensi dell'articolo 44 della L.R. n. 11/2004;
  • con nota protocollo n. 6559 dell'11 gennaio 2016, la Società agricola ha trasmesso, ai sensi della D.G.R. n. 453/2010, nuova perizia di stima, asseverata dall'ing. Stefano Svegliado, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Padova al n. 2584 e giurata presso il Tribunale di Padova 14 dicembre 2015, inerente l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di € 174.862,96 (euro centosettantaquattomilaottocentosessantadue/96);

DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell'impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

1.       di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.       di autorizzare, in sostituzione del dispositivo n. 2. della deliberazione della Giunta Regionale n. 343 del 6 marzo 2012, il completamento della costruzione e la modifica dell'esercizio di un impianto di produzione di biogas, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

  • sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino) di provenienza aziendale, pari a 25.470 tonnellate tal quali all'anno, (70,5 % in peso);
  • sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico avicolo - pollina) di provenienza extra-aziendale, pari a 2.800 t/anno, (7,8 % in peso);
  • prodotti di origine biologica (colture agricole dedicate), pari a 7.847,5 t/anno, (21,7 % in peso), compresi quelli residuali della coltura non costituenti rifiuto, ottenute dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistata sul mercato alle condizioni previste all'articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);

3.       di confermare in capo alla società cooperativa "La Torre - società cooperativa agricola zootecnica" (CUAA 00220230239), con sede legale e operativa in via Crosoncino, 4 - Comune di Isola della Scala (VR), la costruzione e l'esercizio delle opere, impianti e attrezzature elencati nel precedente punto 2. nonché nei dispositivi n. 3., 5., 6. e 7. della D.G.R. n. 343 del 6 marzo 2012, su terreni censiti in Comune di Isola della Scala (VR), catasto fabbricati, foglio 43, mappali n. 42, 138 e 140 sub 1, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 389856 del 18 agosto 2011, n. 565170 del 2 dicembre 2011, n. 597968 del 22 dicembre 2011, n. 142004 del 3 aprile 2013, n. 217340 del 22 maggio 2013, n. 300685 del 21 luglio 2015 e n. 6559 dell'11 gennaio 2016;

4.        di approvare l'Allegato A al presente provvedimento - in sostituzione dell'allegato "A" approvato con il dispositivo n. 8. della deliberazione della Giunta Regionale n. 343 del 6 marzo 2012 - che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell'ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere di cui al precedente punto 2., nonché dei dispositivi nn. 3., 5., 6. e 7. della citata D.G.R. n. 343/2012;

5.       che le autorizzazioni di cui al precedente punto 2., nonché ai dispositivi n. 3., 5., 6. e 7. della D.G.R. n. 343 del 6 marzo 2012, inerenti le opere catastalmente individuate nel Comune di Isola della Scala (VR), catasto fabbricati, foglio 43, mappali n. 42, 138 e 140 sub 1, perdono efficacia e quindi decadono il 22 dicembre 2031, termine ultimo di validità del contratto di locazione di immobili a uso agricolo e abitazioni, allegato alla documentazione di progetto;

6.        di comunicare alla società cooperativa "La Torre - società cooperativa agricola zootecnica" nonché alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della modifica e integrazione dell'autorizzazione unica, avviato su istanza presentata dalla medesima Società agricola;

7.       di approvare l'importo complessivo di € 174.862,96 (euro centosettantaquattomilaottocentosessantadue/96); quale ammontare necessario per l'esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti al precedente punto 2., nonché nei dispositivi n. 3., 5. e 6. della D.G.R. n. 343 del 6 marzo 2012;

8.        di revocare, sulla base della documentazioni agli atti, la deliberazione della Giunta regionale n. 1372 del 30 luglio 2013, con la quale la Giunta Regionale aveva autorizzato una variante all'autorizzazione unica rilasciata alla società cooperativa "La Torre - società cooperativa agricola zootecnica";

9.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10.     di incaricare la Sezione Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

11.    di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

12.    di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

994_AllegatoA_326490.pdf

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